Giovedì 14 ottobre 2004, alla Camera ed al Senato
Dibattito parlamentare - 14-10-2004


Stenografico Aula in corso di seduta


Seduta n. 528 del 14/10/2004


PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del
disegno di legge costituzionale
, già approvato in prima deliberazione dal Senato:

Modificazione di articoli della parte II della Costituzione Esame dell'articolo 26 - A.C. 4862 ed abbinate)

ART. 26.

(Governo e Primo ministro)


1. L’articolo 92 della Costituzione e` sostituito dal seguente: «ART. 92. – Il Governo della Repubblica e` composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati all’elezione della Camera dei deputati, secondo modalita` stabilite dalla legge. La legge disciplina l’elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.
Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro.
In caso di morte, di impedimento permanente, accertato secondo modalita` fissate dalla legge, ovvero di dimissioni del Primo ministro per cause diverse da quelle di cui all’articolo 94, il Presidente della Repubblica nomina un nuovo Primo ministro indicato da una mozione, presentata entro quindici giorni dalla data di cessazione dalla carica, sottoscritta dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni, in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera dei deputati. Altrimenti, decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni».

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PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 26, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva.

(Presenti 449 Votanti 445 Astenuti 4 Maggioranza 223 Hanno votato sì 252 Hanno votato no 193) .




RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO
674a SEDUTA PUBBLICA Giovedì 14 ottobre 2004




Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: (1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)
Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1753-B, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.
Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.
Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri il rappresentante del Governo ha posto la questione di fiducia sull’approvazione dell’emendamento 1.1000, interamente sostituivo dell’articolo unico del disegno di legge n. 1753-B.

Dall’emendamento 1.1000

36. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , sono apportate le seguenti modificazioni:

1-ter. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative ripristinatorie o pecuniarie di cui all’articolo 167, qualora l’autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l’impiego di materiali in difformità dalla autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.

1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d’ufficio dall’autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1".

37. Per i lavori compiuti su beni paesaggistici entro e non oltre il 30 settembre 2004 senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa, l’accertamento di compatibilità paesaggistica dei lavori effettivamente eseguiti, anche rispetto all’autorizzazione eventualmente rilasciata, comporta l’estinzione del reato di cui all’articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (1) , e di ogni altro reato in materia paesaggistica alle seguenti condizioni: a) che le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati nell’eventuale autorizzazione, rientrino fra quelli previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, ove vigenti, o, altrimenti, siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico;

b) che i trasgressori abbiano previamente pagato:

1) la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004, maggiorata da un terzo alla metà; 2) una sanzione pecuniaria aggiuntiva determinata, dall’autorità amministrativa competente all’applicazione della sanzione di cui al precedente punto 1), tra un minimo di tremila euro ed un massimo di cinquantamila euro.

(……..)

39. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati all’intervento, presenta la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica all’autorità preposta alla gestione del vincolo entro il termine perentorio del 31 gennaio 2005. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda, previo parere della soprintendenze

(……………….)

PRESIDENTE. Invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.
(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).
Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.1000, interamente sostitutivo dell’articolo unico del disegno di legge n. 1753-B, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori votanti 161 Maggioranza 81 Favorevoli 158 Contrari 2 Astenuti 1


(1) Articolo 181 Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa
1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici e' punito con le pene previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza e' trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio e' stata commessa la violazione..



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