L'ultima versione delle FAQ ministeriali...
Redazione di Meridiano scuola - 26-06-2004
...qualche osservazione e qualche dubbio

Il MIUR ha pubblicato sul suo sito la versione definitiva delle FAQ concernenti le graduatorie permanenti del personale docente solo in data 23 giugno.. Sino a quella data risultavano soltanto sette FAQ. Le altre sette, che a dire il vero già erano apparse su alcuni siti web in forma di bozza, sono state inserite giusto il 23, quando ormai nessun docente precario poteva modificare la sua domanda di iscrizione o aggiornamento.
E' di per se' gia' cosa grave che le FAQ siano state pubblicate nella loro forma definitiva e completa solo dopo la scadenza utile per apportare modifiche consapevoli alle proprie domande; infatti e' innegabile che, se dette FAQ fossero state pubblicate nei tempi utili per la compilazione delle domande, avrebbero permesso a molti colleghi di non commettere errori o imprecisioni in vista della data del 14 giugno, termine fissato per la presentazione, o almeno in vista del 21, termine ultimo per eventuali modifiche. Quindi non si capisce quale senso abbia farle uscire la sera del 23 giugno, dieci giorni dopo la scadenza delle domande e tre giorni dopo l'ultimo giorno utile per le eventuali rettifiche.

Comunque, a parte questo particolare non certo di secondo piano, un particolare che indubbiamente implichera' che non tutti i docenti avranno potuto fare scelte motivate e consapevoli ed avranno quindi di che lamentarsi con il MIUR stesso, ad una lettura attenta delle FAQ, sorge ancora qualche dubbio. Un primo dubbio deriva dalla lettura della FAQ n. 11:

11. Come valutare per ciascun anno i servizi di insegnamento non contemporanei specifici e/o non specifici?

Si possono far valutare complessivamente, per ciascun anno scolastico non più di 6 mesi, scegliendo tra le varie opzioni possibili: ad esempio, 4 mesi di servizio specifico nella classe 43/A e 4 mesi di servizio specifico nella scuola elementare possono essere valutati:

A) 4 mesi di servizio specifico nella 43/A e 2 mesi di servizio specifico nella scuola elementare o viceversa;
B) 3 mesi di servizio specifico nella 43/A e 3 mesi nella scuola elementare;
C) nella graduatoria della 43/A, come 4 mesi di servizio specifico e 2 mesi di servizio non specifico prestato nella scuola elementare;
oppure,
D) privilegiando la graduatoria di scuola elementare, 4 mesi specifici in questa graduatoria e 2 mesi di servizio non specifico prestato nella 43/A.

Nel caso di prestazione di servizio pari a 2 mesi nella classe A043 e 2 mesi nella A050, la valutazione del servizio può scaturire da diverse opzioni quali, ad esempio:

A) nella A043, 2 mesi specifici e 2 mesi non specifici, mentre nella A050, 2 mesi specifici;
oppure,
B) nella A043, 2 mesi specifici, mentre nella A050, 2 mesi specifici e 2 mesi non specifici;
oppure,
C) nella A043, 2 mesi specifici e 1 mese non specifico, mentre nella A050, 1 mese specifico e 2 non specifici.

Fermo restando che il Ministero chiarisce ancora una volta che il limite massimo valutabile per ogni anno di servizio e' costituito da sei mesi, per i primi quattro esempi offerti non sorgono grossi dubbi: la ripartizione dei mesi proposta evidenzia chiaramente che il docente deve scegliere di farsi valutare al massimo sei mesi di servizio complessivo, specifico e non specifico, anche se il servizio e' stato prestato su ordini di scuola diversi fra loro.
Sorge invece qualche perplessità nella lettura degli ultimi tre esempi.. Infatti, se un docente ha prestato due mesi di servizio nella classe A043 e due mesi di servizio nella classe A050, noi ci saremmo aspettati di vedere valutati nel complesso solo quattro mesi: o due mesi specifici di A043 e due mesi specifici di A050, o due mesi specifici di A043 a cui sommare due mesi non specifici derivati dalla A050, o due mesi specifici di A050 a cui sommare due mesi non specifici derivati dalla A043. Invece, sulla base degli esempi forniti dal Ministero, risulta che il docente che abbia prestato due mesi di servizio specifico sulla A043 e due mesi di servizio specifico sulla A050 puo' farsi valutare, nel caso A, due mesi specifici e due mesi non specifici sulla A043 e (attenzione! Non si dice “o”, si dice “e”) due mesi specifici sulla A050, per un totale massimo di sei mesi di servizio, anche se il docente ha prestato solo quattro mesi di servizio. Nell'esempio B si dice che il medesimo docente puo' farsi valutare due mesi specifici sulla A043 e (attenzione! Non si dice “o”, si dice “e”) due mesi specifici e due mesi non specifici sulla A050, per un totale massimo di sei mesi di servizio, anche se il docente ha prestato solo quattro mesi di servizio. Infine, nell'esempio C si dice che il suddetto docente puo' anche optare per due mesi specifici e (ancora “e”) un mese non specifico sulla classe A043, e un mese specifico e due mesi non specifici sulla classe A050, ancora una volta per un massimo di sei mesi anche se ha lavorato per soli quattro mesi in un anno scolastico.
Insomma, leggendo attentamente gli esempi forniti, risulta che chi avesse prestato servizio per un numero di mesi inferiore a sei, potrebbe far valutare due volte il medesimo servizio: una volta come specifico e una volta come non specifico, sempre che nel testo ministeriale non vi siano errori.
In tal modo, chi ha prestato servizio per meno di sei mesi risulta avvantaggiato rispetto a chi ha prestato servizio per piu' di sei mesi. E’ vero che non viene superato il limite dei sei mesi valutabili (e nemmeno quello dei dodici punti su tutte le graduatorie). Ci sembra però che, con questa FAQ, si crei una disparità di trattamento a vantaggio di chi abbia svolto complessivamente, durante un anno scolastico, meno di sei mesi di servizio e si vedra' comunque riconoscere servizio per sei mesi.

Un secondo dubbio suscita la FAQ n. 12:

12. Quali titoli sono valutabili ai sensi del punto C11 della tabella di valutazione?

La valutabilità del titolo è legata, a prescindere dalle altre condizioni previste dalla norma, alla coerenza "con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria" ; pertanto va verificata la stretta attinenza dei contenuti del corso, per la scuola secondaria ed artistica, con gli insegnamenti indicati per ogni classe di concorso nel D.M. 39/1998 e, per gli altri posti, con i vigenti programmi di insegnamento.

Gia' era stato precisato che i titoli valutabili dovevano riguardare discipline coerenti con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria. Ci chiediamo pero' se la norma valga anche per il dottorato e per i corsi di specializzazioni ad esso affini, in quanto risulterebbe veramente strano non veder valutato 3 punti un master perche' non coerente con le materie insegnate dal docente ma vedere valutato un dottorato o un corso di specializzazione triennale con 12 punti anche quando non e' per nulla attinente con le materie insegnate dal docente.

Probabilmente conserveremo a lungo i nostri dubbi, visto che ormai i CSA sono impegnatissimi con la compilazione delle graduatorie pemanenti. Concludiamo augurandoci solo che il MIUR non predisponga nuove FAQ per il 15 di agosto... per quella data gradiremmo essere sotto un ombrellone o a passeggio sulle montagne!


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