DISEGNO DI LEGGE 2581
redazione - 04-05-2004
DISEGNO DI LEGGE 2581
(Giuliano Amato e altri)
Art. 1.
(Legge delega in materia di peso, trasporto e uso dei libri di testo nella scuola elementare e media)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di peso, trasporto e uso dei libri di testo nella scuola elementare e media.
Art. 2.
(Principi e criteri direttivi)
1. I decreti di cui all’articolo 1 devono osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) istituzione di un limite personalizzato del peso degli zainetti scolastici in modo che il peso stesso non sia superiore ad 1/10 del peso corporeo dell’alunno di normale costituzione e ad 1/15 del peso corporeo dell’alunno di costituzione gracile. Lo zainetto inoltre non deve superare in altezza e larghezza le dimensioni del tronco dell’alunno; deve avere uno schienale rinforzato con leghe metalliche leggere che ne impediscano il cedimento; deve, inoltre, esservi allegato un opuscolo informativo con indicazioni su come utilizzarlo al meglio per evitare carichi eccessivi sulla colonna vertebrale e nozioni di base sui problemi della colonna medesima e su come prevenirli;
b) dotazione in tutte le scuole di armadietti a disposizione degli studenti per conservare libri e altro materiale di uso non quotidiano;
c) attribuzione agli insegnanti, e ovunque possibile ad un responsabile per la salute degli alunni, appositamente designato per ogni scuola, della supervisione, per la parte di loro competenza, dell’osservanza delle disposizioni della presente legge;
d) programmazione delle materie tale da consentire che il numero degli insegnamenti di ogni giornata sia inferiore al numero delle ore di presenza a scuola;
e) promozione di una produzione libraria per la scuola elementare e media che porti verso volumi a fascicoli tematici e composti da materiali leggeri, in modo da ridurre il peso trasportato per ciascuna materia.





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