Il decreto delegato é illegale
Osvaldo Roman - 15-12-2003
Questa deve essere una pregiudiziale per tutti!

[Riportiamo all'attenzione dei lettori e delle lettrici il contributo di Osvaldo Roman, precedentemente apparso a commento di altro articolo per esigenze tecniche. Cogliamo l'occasione per ringraziare chiunque collabori con noi inviandoci segnalazioni utili alla realizzazione di scelte editoriali libere e plurali. Frg]

Sono d’accordo con Dacrema: al punto in cui siamo giunti è necessario valorizzare i risultati raggiunti al tavolo delle autonomie locali e considerali un primo momento di una battaglia che deve portare ad un ritiro del decreto o ad uno slittamento dei suoi tempi di attuazione. Sono però molto preoccupato del fatto che così rischiano di scomparire dallo scenario del confronto sul decreto le sue gravi illegalità istituzionali.Continuo ad essere convinto che si doveva procedere in un modo diverso: le illegalità istituzionali sono una pregiudiziale che avrebbe dovrebbe impedire a chiunque di passare al merito. Vediamo perché!
Innanzitutto quella della mancata copertura finanziaria.
Mentre il 19 novembre il Governo presentava alle Camere lo schema di Decreto legislativo delegato riguardante il primo ciclo dell’istruzione non era ancora stato pronunciato il parere della Conferenza Stato Regioni. Il lavoro istruttorio per il previsto parere da parte delle Commissioni Istruzione e Bilancio della Camera e del Senato iniziava dunque praticamente al buio su un testo assai incerto che molti esponenti governativi, tanto per cambiare, non si vergognavano di definire “blindato”.
La relazione tecnica che accompagna lo schema di decreto legislativo indica come unica spesa derivante dall’entrata in vigore del nuovo ordinamento quella relativa all’anticipo delle iscrizioni alla scuola primaria gia prevista finanziariamente dalla stessa legge delega.
Si tratta di una circostanza veramente incredibile e sbalorditiva perché la copertura finanziaria dell’articolo 7 comma 4,della legge delega riguarda solo la materia dell’anticipo delle iscrizioni, essendo rinviato tutto il resto al Piano finanziario e alle procedure previste dai commi 7,8,9 ,10 e 11 del suddetto articolo.
Si deve inoltre notare che mentre per la scuola primaria l’anticipo riguarda anche i nati entro il 30 aprile per la scuola dell’infanzia tale anticipo non è coperto dalla legge delega. Sulla materia dell’anticipo il decreto legislativo delegato si limita ad indicare la copertura finanziaria della legge delega estendendola arbitrariamente all’anticipo delle iscrizioni dell’infanzia sopra richiamato.
Nessuna copertura viene invece indicata nella relazione tecnica che accompagna lo stesso decreto legislativo delegato per le seguenti materie che comportano inequivocabilmente una spesa:
a) generalizzazione della scuola dell’infanzia;
b) anticipo delle iscrizioni al 30 aprile per la scuola dell’infanzia;
c) spese a carico degli enti locali connesse a tali anticipisia in termini di personale qualificato che di strutture;
d) inserimento dell’insegnamento della lingua inglese in tutte le classi della scuola primaria;
e) inserimento dell’insegnamento di una seconda lingua nella scuola secondaria di primo grado.
Non si comprende con quale faccia gli ineffabili relatori di maggioranza in seno alle Commissioni istruzione della Camera e del Senato abbiano potuto di fatto trascurare l’argomento.
Infatti una relazione tecnica è tale quando,indicando una assenza di spese per le innovazioni e gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), riesce a descrivere in qualche modo con quali risorse preesistenti o altrimenti reperite si realizzano tali innovazioni che allo stato degli atti appaiono soltanto fantasiose.
Infatti si può ad esempio sostenere che l’inserimento dell’insegnamento di una seconda lingua straniera nella scuola secondaria di I grado non comporti spesa? Quanti insegnanti attualmente non in servizio saranno impegnati per realizzare tale obiettivo? Quali sono i costi? Come sono coperti?
Analogo ragionamento si può svolgere per gli interventi di cui alle lettere b), c), d), ed e).
Il governo Berlusconi non vuole capire che tutte le spese per le innovazioni prodotte dal decreto legislativo devono essere indicate dallo stesso e dalla relativa relazione tecnica e che per la sua emanazione le stesse spese devono trovare copertura in una apposita legge(finanziaria). Queste sono le regole molto chiare stabilite dalla stessa maggioranza nella legge Delega n.53/2003 , il resto è solo truffa e falso in bilancio a cui i signori della Banda del Buco ci hanno da tempo abituati! Se si ritiene che il ricavato dei tagli compensi la spesa per le innovazioni la relazione tecnica deve riportare con precisione questi conteggi altrimenti non è una relazione tecnica! La cosa è elementare sorprende la diffusa difficoltà a comprenderla: che sia anche questa causata dal buonsenso?
Evidentemente con il voto di maggioranza delle Commissioni parlamentari tali truffe si possono avallare ma resta l’illegittimità del Decreto impugnabile presso la Corte Costituzionale.
E’ ormai cosa abbastanza nota che il disegno di legge finanziaria per il 2004 in materia di copertura finanziaria della legge delega, in riferimento al piano finanziario approvato dal governo il 12 settembre, si limita ad indicare, all’articolo 18 comma 5, che per l’attuazione di tale piano programmatico è autorizzata, a decorrere dall’anno 2004, la spesa complessiva di 90 milioni di euro per i seguenti interventi:
a) sviluppo delle tecnologie multimediali;
b) interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione;
c) interventi per lo sviluppo dell’istruzione e formazione tecnica superiore e per l’educazione degli adulti.
Si deve inoltre rilevare che tali misure non trovano un esplicito riferimento nel decreto legislativo delegato e che anzi in alcuni casi non hanno nulla a che spartire con esso non riferendosi al primo ciclo o facendovi riferimento in maniera solo parziale.
Se in questa legge finanziaria non viene chiarita la natura della previsione di spesa(oltre 8000 milioni di euro indicati nel Piano finanziario approvato dal Governo lo scorso 12 settembre) saremo di fronte ad un autentico falso in bilancio di cui dovrebbero occuparsi, sia la magistratura ordinaria che la Corte dei Conti.
Non si può più accettare che il Paese e in particolare la nostra scuola siano continuamente presi in giro!
In buona sostanza costoro devono dire ai cittadini italiani:
a) dove stanno in questa finanziaria quella parte di investimenti complessivi ammontanti a 4.037 milioni di euro (essendo l’altra parte allocabile, stanti i termini della delega, solo nella legge finanziaria 2005)?
b) dove stanno le somme già iscritte in bilancio per lo stesso periodo ammontanti a 4283 milioni di euro?
Non è prevista dalla delega, una fase transitoria non sono previsti programmi ma piani di studio nel rispetto dell’autonomia scolastica e soprattutto non è previsto che i programmi siano attuati con legge cioè con un decreto legislativo delegato: sembrano cavilli? No sono questioni decisive su cui si gioca una svolta autoritaria senza precedenti nella nostra scuola!
Accanto ai motivi di illegittimità in materia di mancata copertura finanziaria ne esistono quindi altri non meno significativi che sono stati a mio parere finora sostanzialmente ignorati nelle varie sedi di confronto.
Innanzitutto il fatto che il Decreto delegato contiene come allegati A, B, C, D le cosiddette “indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati” e il “profilo educativo dello studente alla fine del primo ciclo di istruzione”.
Si deve rilevare che tali allegati sono da considerarsi parte integrante del decreto legislativo e che, qualora la loro incidenza sull’assetto organizzativo della scuola comporti spese, esse devono essere documentate nella relazione tecnica(si veda la seconda lingua nella scuola secondaria di I grado)
Tali allegati sono presentati come “livelli essenziali di prestazione a cui tutte le scuole sono tenute” …………. per legge, e si deve segnalare che mai ciò nella storia d’Italia si era verificato.
E’ del tutto macroscopicamente evidente che la legge delega non preveda, all’art.7 comma 1 lettera a) , che, “ l’individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento delle discipline, agli orari, ai limiti di flessibilità interni all’organizzazione delle discipline”, sia definita con lo strumento del decreto legislativo delegato.
Tale previsione poteva benissimo essere fatta accanto alle numerose turpitudini che compongono quel testo ma così non è stato e di questo tutti devono prenderne atto!
Il decreto legislativo delegato si presenta in tal modo come un mostruoso arbitrario e indecifrabile libro recante un centinaio di pagine di non facile lettura.
La legge delega non prevede inoltre l’esistenza di una fase transitoria per tali materie e non prevede, come si è detto che i suddetti adempimenti siano assolti con l’uso del Decreto legislativo delegato. Non è prevista cioè l’esistenza di una fase transitoria a cui dovrebbero poi far seguito, a regime, i Regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 8 del DPR 275/99.
I regolamenti di cui all’articolo 7, comma 1 lettera a) devono essere emanati contestualmente al Decreto legislativo con la procedura e la finalità di cui all’articolo 8 del DPR 275/99.
La verità è che con la scusa di stringere i tempi si è tentato di eliminare le previste procedure di controllo, da parte del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti ,che avrebbero presieduto al varo di norme regolamentari comportanti una spesa.Tale fase transitoria, che in ogni caso la legge delega avrebbe potuto e dovuto prevedere, è genericamente motivata ma in sostanza appare funzionale, oltre che al superamento dei suddetti controlli, anche al rinvio della definizione della entità delle quote dei piani di studio di competenza delle Regionie delle Scuole autonome.Tale fase transitoria non è definita nei suoi tempi di durata e validità e darebbe luogo fra l’altro alla grave anomalia di regolare con legge ordinaria materie come i piani di studio che mai lo sono state nel passato e che la stessa legge delega vuole normare solo con Regolamenti. Se si accettasse l’ipotesi contenuta nel Decreto, in tempi non definiti, si dovrebbe procedere alla delegificazione dei piani di studio! Ma per delegificare tali materie sarebbe necessario un nuovo autonomo atto legislativo non derivante dalla legge delega.
Che si tratti di una classe di Governo assai disinvolta sul piano del rispetto delle regole istituzionali é cosa ormai nota, credo, alla maggioranza degli italiani. Anche la Chiesa Cattolica viene in questo caso, dopo le numerose mance parlamentari e i tentativi di legislazione clericale messi in atto, coinvolta in una brutale violazione del Concordato. Coinvolta perché fino a questo momento non ha fatto sentire la propria protesta di fronte a quella che appare una violazione di una delle norme più significative in materia di insegnamento della religione cattolica nelle scuole. Anzi più che una protesta, con la precoce approvazione dei nuovi programmi di insegnamento della religione cattolica,si è evitata una loro traduzione in legge e di fatto si è implicitamente avallata tutta l’operazione anticipando, con una grave scorrettezza istituzionale , tutta la fase dei pareri che precedono l’emanazione del decreto. Sarebbe interessante che Bertagna spiegasse perché i programmi di IRC, nel testo formulato dalla CEI, non si traducono in legge e perché non vengono definiti in tal modo come livelli essenziali delle prestazioni che tutte le scuole sono tenute ad offrire a coloro che si avvalgono dell’IRC?
Si tratta della palese violazione del Concordato in materia di facoltatività di insegnamento della religione cattolica senza obbligo di seguire materie alternative per chi non si avvale di detto insegnamento.
Il decreto delegato stabilisce infatti che nella scuola secondaria di primo grado ogni studente è obbligato a frequentare le lezioni per almeno i tre quarti dell’ orario annuo.
Se tale obbligo include la quota facoltativa e opzionale non si comprende come questa possa più essere definita in tal modo.
E’ un fatto estremamente grave è che si ignori il Concordato e la facoltatività dell’insegnamento della religione cattolica che in base alle sentenze della Corte Costituzionale, che l’hanno applicato, risulta obbligatorio solo per coloro che se avvalgono. Se non si tratta di una svarione tecnico siamo in presenza di un tentativo estremamente preoccupante di riaprire una questione da tempo ormai definita: quella del non obbligo di seguire materie alternative per gli studenti che non si avvalgono dell’IRC. La Chiesa Cattolica con il suo silenzio vuole incassare anche questo obolo?

Come si fa a passare al merito del decreto se non si rimuovono questi macigni?

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 ilaria ricciotti    - 17-12-2003
I macigni si rimuoveranno,
non certo l'opposizione denigrando,
ma uniti tutti con determinazione e creatività ,
per estirpare questa gramigna che altrimenti si allargherà.