Laicismo e crocifissi
Salvatore Camaioni - 05-11-2003
Gli aspetti politici, culturali, sociologici, di costume, della questione del crocifisso sollevata dall'iniziativa del musulmano Adel Smith e dall'ordinanza del giudice Montanaro sono stati già esaminati e sviscerati dalla classe politica e dai media, con accenti il più delle volte privi di serenità e senza la necessaria lucidità.
Pochi, invero, anche a livello istituzionale, hanno sentito il bisogno di esplorare e commentare i profili tecnici dell'ordinanza del giudice Montanaro, attaccato spesso senza ritegno e, quel ch'è peggio, senza cognizione di causa. Si è persino rimproverato al giudice aquilano di aver trascurato asserite ragioni di opportunità politica (!) che avrebbero dovuto sconsigliare di accogliere il ricorso di Smith, e qualcuno ha addirittura giudicato "abnorme" un provvedimento di cui sconosce, evidentemente, il contenuto. Il ministro leghista della giustizia, per non smentire la sua ormai proverbiale ignoranza di cose giudiziarie, ha già disposto una incursione di ispettori ministeriali per verificare possibili risvolti disciplinari (!) a carico del giudice, mostrando di conoscere solo l'uso della clava e non quello della penna.
E' quindi opportuno spiegare i contenuti tecnici dell'ordinanza, supplendo così ad un vistoso deficit di informazione che ha tagliato trasversalmente tutti i media.
L'ordinanza -di pregevole fattura e ricca di argomentazioni- muove dalla preliminare affermazione della giurisdizione del giudice ordinario -in contrapposizione a quella, invocata dall'Avvocatura dello Stato, del giudice amministrativo- in considerazione del fatto che si discute della tutela di un diritto soggettivo inviolabile come la libertà religiosa, attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria, e non di una questione di mera organizzazione di un servizio pubblico, che sarebbe rientrata nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Successivamente il provvedimento affronta e risolve, in senso affermativo, la questione della legittimità di un ordine, impartito dal giudice ordinario, avente ad oggetto un "facere" (e cioè la rimozione del crocifisso) a carico della pubblica ammnistrazione, nel rispetto del principio di separazione dei poteri. Il giudice Montanaro ha in proposito argomentato che a rendere inoperante il divieto di interferenze tra giudice ordinario e pubblica amministrazione è, nel caso di specie, la carenza assoluta di potere della pubblica amministrazione tutte le volte che sia in gioco un diritto soggettivo del privato, non condizionato dal potere esercitato dalla stessa amministrazione.
Dopo queste necessarie premesse, l'ordinanza analizza il contenuto e l'efficacia giuridica delle disposizioni che riguardano l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche pubbliche. Ed in questo senso il giudice rileva intanto la mancanza di disposizioni normative che prescrivano il crocifisso nelle aule della scuola materna (dove frequenta uno dei due figli di Smith).
Ancora il giudice evidenzia la natura regolamentare, e non legislativa, delle norme contenute nel regio decreto n.1297/28 sull'esposizione del crocifisso, che implica un vincolo di subordinazione alle norme di legge, le quali non possono essere derogate da fonti normative di grado inferiore come i regolamenti.
Passa quindi all'esame della tesi, sostenuta dall'Avvocatura dello Stato, secondo cui le norme sul crocifisso nelle aule, essendo preesistenti ai Patti Lateranensi del 1929 e da questi non contrastate, non sarebbero state in alcun modo coinvolte nella modifica del Concordato, con legge 25.3.1985, n.121, e dunque sarebbero tuttora vigenti. Il giudice denuncia l'erroneità di questa prospettazione, evidenziando che le norme regolamentari sull'esposizione del crocifisso avevano sullo sfondo un quadro costituzionale ed ordinamentale che proclamava la religione cattolica come religione dello Stato. L'esplicita abrogazione, con la modifica del Concorda to nel 1985, del principio confessionale della religione ufficiale dello Stato ha mutato significativamente il quadro di riferimento, togliendo alle norme regolamentari sul crocifisso il necessario supporto legislativo: caduta esplicitamente la norma di legge che indicava nella religione cattolica la religione ufficiale dello Stato, cade automaticamente la vigenza delle subordinate disposizioni regolamentari.
Le disposizioni regolamentari sull'esposizione del crocifisso, non soltanto non hanno più sostegno in disposizioni di legge, ma addiritura si pongono in contrasto con la più importante di esse, la Costituzione del 1948. Questa ha sancito il principio dell'aconfessionalità dello Stato italiano, rendendo illegittime tutte le norme che, come quelle sui crocifissi, sono invece espressione di una scelta religiosa ufficiale.
E' tuttora vitale un orientamento dottrinale che collega la asserita persistente validità delle disposizioni regolamentari sui crocifissi alla nuova normativa concordataria che prevede l'insegnamento scolastico della religione cattolica come parte del patrimonio storico del popolo italiano.
Il giudice aquilano ha però obbiettato che questa normativa non ha carattere generale ma riguarda il solo insegnamento della religione cattolica (e mi permetto di aggiungere io che qualunque norma deve comunque osservare il limite della tutela dei principi costituzionali, tra cui quello della aconfessionalità dello Stato e della libertà religiosa).
Il principio della laicità dello Stato -rileva il giudice Montanaro- non può essere conculcata neppure in considerazione della formazione di una ipotetica maggioranza di utenti che richiedessero il crocifisso nelle aule.
Ora, "la presenza del simbolo della croce -argomenta testualmente il giudice- induce nell'alunno una comprensione profondamente scorretta della dimensione culturale della espressione di fede, perché manifesta l'inequivoca volontà -dello Stato, trattandosi di scuola pubblica- di porre il culto cattolico al centro dell'universo, come verità assoluta". Come dargli torto?
Infine, si osserva che sarebbe parimenti lesiva della libertà di religione l'esposizione di altri simboli di altre religioni, perché finirebbe per ledere la libertà religiosa negativa di coloro che non hanno e non professano alcun credo religioso.
Fin qui l'ordinanza del giudice. Come ben sanno tutti coloro che operano nel mondo del diritto, tutto è opinabile, nulla è assolutamente vero, giusto o intangibile, anche se ben motivato. Ma gli stessi sanno che soltanto una spiegazione altrettanto rigorosa ed esaustiva sul piano logico-giuridico, di segno contrario e di conclusioni opposte, può seriamente aspirare a contestare la legittimità del provvedimento del giudice Montanaro.

Salvatore Camaioni
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 Lucia    - 09-11-2003
Su questo argomento ci sono stati interventi da guerra di religione e considerazioni di tipo politico, che nulla hanno a che vedere con la sentenza di un giudice .
Finalmente un articolo che spiega le motivazioni della sentenza, con i riferimenti alla certezza della legge.
In quest'epoca dove in Italia si cerca di asservire la giustizia ad interessi particolari , è un atto di coraggio rifarsi alla nostra cultura laica, che lascia la scelta religiosa alla sfera privata di ognuno.
Un apprezzamento al giudice che l'ha scritta e a chi l'ha diffusa.
Spero solo, come insegnante, che non ci arrivi una circolare con l'obbligo di riappendere il crocifisso .
Lucia

 Caelli Dario    - 09-11-2003
Pongo due osservazioni alla sentenza.
La prima riguarda l'affermazione del giudice Montanaro secondo cui "la presenza del simbolo della croce -argomenta testualmente il giudice- induce nell'alunno una comprensione profondamente scorretta della dimensione culturale della espressione di fede, perché manifesta l'inequivoca volontà -dello Stato, trattandosi di scuola pubblica- di porre il culto cattolico al centro dell'universo, come verità assoluta". NUlla di più travisante la realtà concreta. Il crocifisso nelle aule non equivale all'imposizione di una fede, né all'affermazione della sua presunta superiorità sulle altre. Riafferma invece che la religione cristiana è, ed è stata storicamente un cardine della formazione della nostra cultura italiana. Come si possa credere che lo Stato ponga la religione cristiana come centro assoluto dell'universo o come verità assoluta è tutto da dimostrare.
La seconda è che "sarebbe parimenti lesiva della libertà di religione l'esposizione di altri simboli di altre religioni, perché finirebbe per ledere la libertà religiosa negativa di coloro che non hanno e non professano alcun credo religioso". Mi pare fantasioso ritenere che un simbolo religioso possa ledere il diritto alla libertà religiosa se non in presenza di un obbligo ad effettuare culti o ad acquisire dottrine e a professarle. La semplice esposizione invece si configura come una conoscenza ulteriore di culture, talora lontane fisicamente e culturalmente dalla nostra, suscitando la capacità di rapportarsi correttamente con persone che professano fedi diverse. E' un arricchimento della cultura personale e, nella peggiore delle ipotesi, l'indifferenza di fronte a tali simboli, per un ateo privi di alcun significato e quindi paragonabili ad un qualsiasi cartellone, può ovviare alla loro esposizione.
Concludo con una osservazione provocatoria: io mi sento vicino alla CISL e molto lontano dalla CGIL. Ebbene nella mia scuola in occasione del 24 ottobre 2003, sciopero generale, sono state esposte solo le ragioni della CGIL con una quantità di fogli appesa in bacheca che non ha consentito di apporre null'altro. Se applicassimo certe visioni dei diritti individuali potremme dedurre che:
- anche altri potevano appendere le loro ragioni;
- nessuno dovesse esporre nulla, in quanto a me la sola vista del simbolo della CGIL da fastidio quanto un crocefisso ad un ateo.
Non è sempre la difesa di diritti individuali?

 Lorella    - 10-11-2003
Io sono cattolica praticante e nella mia aula non c'è il crocifisso. Ma la questione mi pare questa: dobbiamo rinnegare il nostro passato, indubbiamente cristiano, sia nel bene che nel male, perchè uno straniero si sente offeso dalla natura della nostra civiltà? Io ho in classe due studentesse mussulmane, che in questo periodo fanno il ramadan, quindi non fanno ricreazione con gli altri ragazzi. Dobbiamo obbligarle a mangiare, perchè il loro digiuno offende la nostra religione? Il rispetto significa non imposizione in entrambi i sensi; chi di noi, recandosi in un Paese arabo, penserebbe di far togliere i simboli della cultura araba, perchè non corrispondono a quello in cui noi crediamo? Siamo davvero convinti che un crocifisso sulla parete significa imporre la nostra religione? Siamo davvero convinti che nelle nostre scuole non si fa accoglienza agli stranieri, di qualunque religione ed etnia essi siano? Io mi occupo di integrazione da diversi anni, i miei migliori studenti (e oserei dire amici) sono stranieri e tutti non cattolici. Non confondiamo l'accoglienza con la rinuncia a noi stessi e alle nostre radici.

 mara    - 10-11-2003
Caro Salvatore,
nonostante la lucida e rigorosa analisi del tuo articolo, che chiarisce in maniera inequivocabile la natura della scelta operata dal giudice, come puoi leggere in alcuni commenti, le persone che non sanno o non vogliono capire sono, purtroppo, la maggioranza. Se persino gli insegnanti, che dovrebbero educare i loro studenti all'analisi e alla comprensione, non sono in grado di capire la correttezza "tecnica" di una sentenza, davvero siamo ripiombati in tempi molto bui.
Circondati da politici ottusi e permalosi, che minacciano censure alla libera espressione del dissenso, non solo nelle piazze e sui giornali, ma anche nei teatri e nelle sale cinematografiche, stiamo pericolosamente scivolando in un melmoso medioevo di ritorno, con l'aggravante della consapevolezza. In realtà, crediamo di scegliere quello che, alla limitata visione costretta dai paraocchi confessionali e politici, appare purtroppo l'unica possibile scelta: il noto contro l'ignoto; il banale, borghese, ordinario, per proteggersi dallo straordinario, dal diverso comunque inserito, sia pure non pienamente integrato, nel quotidiano.
Aggiungo che, come cittadina di uno stato (che credevo) laico, sono profondamente amareggiata dalle continue interferenze politiche, anche di grado elevato, nell’operato della magistratura, la cui indipendenza appare sempre più precaria. Come insegnante di una scuola pubblica, inoltre, sono ancor più offesa dall’atteggiamento autoritario e perentorio di un ministero che disdegna di chiamarsi pubblico quando si tratta di giustificare versamenti a fiume nelle tasche delle scuole private (e confessionali), mentre ricorda di essere signore e padrone assoluto quando ricorre contro un’ordinanza apparentemente ostile agli utenti cattolici del servizio pubblico.
Evito, infine, di sottolineare la costituzionale laicità dello stato italiano, che prevale su qualsiasi trattato e regio decreto, perché in tempi tanto bui, le modifiche alla costituzione - in senso restrittivo, naturalmente - sono sempre dietro l’angolo.

 Caelli Dario    - 13-11-2003
Ricordo a tutti che l'analisi proposta è deficitaria di un elemento. La sentenza del Consiglio di Stato del 27 aprile 1988 che ricorda come i Regi Decreti siano ancora legittimamente operanti. Ciascuno la pensi come vuole. Ma le motivazioni del giudice Montanaro sono sociologiche e non sufficientemente fondate giuridicamente. Che dal punto di vista culturale questo dialogo possa anche portare ad abolire l'obbligo dell'esposizione a favore di una libera scelta di lasciare o tgliere il segno cristiano è legittimo. che la magistratura pretenda di anticipare il discorso culturale, o meglio lo definisca perentoriamente con una scelta di campo così decisa mi pare inopportuno.
Non siamo in nessun secolo buio, se mai ve ne sono stati più degli ultimi due, ma ciò che io rivendico è proprio il discutere culturalmente il problema. Invece ci si appella alla Costituzione e con questa si vuole chiudere la bocca a tutti. Quasi che la capacità di discutere debba essere solo di coloro che sono anticattolici. Questo lo rifiuto come un insulto.
Come il cristinaesimo non può avanzare una pretesa di superiorità, così non la avanzi l'ateismo o il laicismo. Sono opzioni diverse di fronte al comune interrogativo. Tutte con la medesima dignità. Denigrare i cattolici come qualcuno sta facendo su Didaweb è lesivo della dignità di milioni di italiani ritenuti dei dementi e trattati come dei decerebrati da certi che esprimono le loro opinioni come se fossero verità assolute. Impariamo a dialogare invece di denigrare gli altri.