breve di cronaca
Prorogati al 14 ottobre i termini di scadenza delle domande salva-precari
Sindacato SAB - 09-10-2009
Prot. n. 8/10 sg -Comunicato Sindacale- Lì, 08/10/2009

Alla Stampa e TV -Loro Sedi-

Oggetto: Prorogata al 14 ottobre la scadenza delle domande del decreto salva-precari della
scuola. Il MIUR detta nuove disposizioni in materia di conferimento delle supplenze.

Al fine di dare massima informativa tra il personale interessato il sindacato SAB tramite il segretario generale prof. Francesco Sola informa che il MIUR, in relazione alla novità e alla delicatezza della materia trattata ed il termine assegnato fino al 9 ottobre per la presentazione delle domande da parte dei docenti, del personale educativo ed ATA appare eccessivamente limitato, proroga al 14 ottobre la scadenza dei termini della presentazione delle domande per l'inserimento negli elenchi prioritari per la precedenza nelle supplenze brevi per i precari senza contratto.
Il SAB ricorda di verificabe bene il numero minimo di distretti da inserire nella domanda e che tale indicazione deve avvenire, obbligatoriamente, ordine crescente ( es. 015, 016, 017 ecc.. e non 020, 015, 025, 019) e che possono presentare domanda tutti coloro che rientrano nel decreto salva-precari e coloro che hanno sottoscritto, nel corrente anno, un contratto con l'USP per orario inferiore a cattedra nelle scuole medie o superiori o a posti nella scuola dell'infanzia e primaria ed il personale ATA impegnato in part-time.
Inoltre il SAB fa rilevare che il MIUR ha emanato una nuova circolare in materia di supplenze temporanee del personale docente per assicurare la piena funzionalità delle attività didattiche nei riguardi degli alunni ribadendo la normativa vigente in materia e cioè quella di provvedere con le proprie risorse di personale docente fino ad un massimo di 15 giorni mediante l'attribuzione ai docenti in servizio nella scuola ( di ruolo e precari) fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
Il MIUR precisa ancora che l'assunzione di ulteriori ore di insegnamento per la sostituzione dei colleghi assenti per il personale in soprannumero, con ore a disposizione, è obbligatoria fino al raggiungimento delle 18 ore settimanali mentre è opzionale per chi ha già 18 ore e che al fine primario di non incorrere in una sospensione della didattica nei riguardi degli allievi interessati, i dirigenti scolastici possono provvedere, per periodi di assenza anche inferiori a 15 giorni, alla nomina di personale supplente temporaneo.
Il SAB precisa in merito anche al fine di uniformità di gestione delle supplenze, che non è possibile frazionare una cattedra intera ed assegnare le frazioni a supplenze interne, così come non è possibile assegnare al personale in servizio spezzoni di ore residue superiori a 6 in classi collaterali in quanto tali spezzoni devono essere conferiti a supplenza annuale da parte dell'USP o della scuola polo.
www.scuola.sindacatosab.it
F.to Prof. Francesco Sola
Segretario Generale SAB


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