Equazione da rispolverare
Elena Duccillo - 23-09-2002
Se ci fosse ancora bisogno di dimostrare che le riforme in tema di scuola non rispondono alle esigenze reali e ai bisogni dell’utenza né ora né negli anni addietro, basta osservare quello che avviene de facto nell’assegnazione dei docenti ai compiti funzionali che presero forma nel ’99 e che portano il nome di funzioni obiettivo.

In questi giorni i collegi hanno individuato le competenze e i requisiti che le funzioni obiettivo devono possedere nell’ambito delle aree previste dall’art. 28 co. 1 del ccnl/1999.

Di anno in anno mi risulta che sempre più scuole individuino altre necessità non suggerite in modo esplicito dall’articolo 28 del contratto, trasversali alle quattro aree di competenza previste.

Parlo del compito funzionale che prima dell’autonomia veniva denominato “coordinamento delle attività di sostegno”, per le quali mi risulta che in qualche scuola veniva addirittura concesso il distacco parziale o totale dalle attività didattiche in anni felici.

Non essendo contemplata nel contratto tale figura, che comunque si rende necessaria nelle scuole dove l’integrazione non è solo una parola teorica o un banco da scaldare, c’è una scelta sempre più diffusa che fa coincidere la funzione obiettivo con il compito di coordinamento per l’integrazione.

Alle volte si fa ricadere la competenza nell’area del “sostegno al lavoro docenti” senza però di fatto conferire altre funzioni previste in tale area al docente che si trova già un carico di lavoro e una gestione di rapporti talmente complesso da non poter svolgere altri compiti al di fuori del coordinamento.

In realtà in ciascuna delle quattro aree sono menzionati compiti che molte insegnanti di sostegno, indicate come funzioni obiettivo dai collegi delle scuole, svolgono in virtù delle incombenze proprie dell’ attività di cui si fanno carico.

E’ la denominazione indicata che ispira la scelta dell’area?

Perché non proporre un rimpasto dei termini in modo provocatorio?

AREA DEL SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI
=
LAVORO DEI DOCENTI AL SOSTEGNO

Nei monitoraggi di questi anni si sarà accorto qualcuno che quello che rimane sulla carta è stato nella realtà ribaltato forzando le norme al limite di quanto è lecito in regime di autonomia?

Mi aspetto che quando qualcuno ne prenderà coscienza non si renda assolutamente conto della necessità ignorata e tolga a noi e a tutte le parti coinvolte in ciò che resta dell’integrazione scolastica la possibilità di assegnare ad un docente questo compito, forte del fatto che una persona diversamente abile nella scuola di tutti sarà sempre più raro incontrarla.


Dal Contratto
Capo IV - Norme di area
Sezione II - Personale docente
ART. 28 - FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA


1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per l'espletamento di specifiche funzioni–obiettivo riferite alle seguenti aree: la gestione del piano dell'offerta formativa, il sostegno al lavoro dei docenti, interventi e servizi per gli studenti, realizzazione di progetti formativi d'intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola.

Tali funzioni sono identificate ed attribuite dal collegio dei docenti, in coerenza con specifici piani dell'offerta formativa.

Il collegio dei docenti determina contestualmente e puntualmente, oltre alle funzioni - obiettivo, le competenze professionali necessarie per il perseguimento di tali funzioni, i parametri e le cadenze per la valutazione dei risultati attesi e la durata di ciascun incarico. L'incarico è rinnovabile.

Lo stesso collegio dei docenti designa, altresì, il responsabile di ciascuna funzione, sulla base della valutazione comparativa sia di comprovate esperienze professionali e culturali comunque acquisite sia di specifici corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione della P.I. o sottoposti, per quanto concerne la qualità della formazione, alla vigilanza da parte dell'Amministrazione stessa. Costituisce requisito preferenziale la dichiarata disponibilità a permanere nella scuola per tutta la durata dell'incarico.

2. Gli incarichi aventi ad oggetto le funzioni-obiettivo menzionate nel comma 1 sostituiscono precedenti incarichi di natura analoga e non possono comportare esoneri totali dall'insegnamento.

3. Le scuole invierano tempestivamente al competente provveditore agli studi - che le trasmetterà subito all'Osservatorio di cui all'art. 5 - schede informative aggiornate in ordine alla quantità ed alla tipologia degli incarichi conferiti e ciò allo scopo di effettuare il monitoraggio previsto da detto articolo. utile anche ad apportare eventuali modifiche o integrazioni ai criteri operativi adottati in sede di contrattazione integrativa.

4. La contrattazione integrativa nazionale determina, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 42, comma 4, con decorrenza 1/9/1999 le retribuzioni accessorie dovute per l'espletamento degli incarichi, i criteri generali e operativi, nonché le procedure di conferimento. In ogni caso la retribuzione non può essere inferiore al 50% della maggiorazione retributiva prevista per il personale docente dal successivo articolo 29. Il personale incaricato non può superare il numero di 50.000 unità, salva la possibilità di elevare tale numero in sede di contrattazione integrativa nazionale qualora siano acquisite ulteriori risorse espressamente destinate all'istituto contrattuale.

5. L'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo è valutabile ai fini dell'accesso agli incarichi in altre scuole e, più in generale, nell'Amministrazione scolastica, nonché ai fini dell'accesso alla dirigenza scolastica.

6. L'incarico di collaboratore vicario del capo d'istituto è equiparato ai fini del trattamento economico agli incarichi di cui al presente articolo e rientra nei limiti numerici previsti dal precedente comma 3.

7. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definiti i criteri e le procedure per la ripartizione delle risorse finalizzate alle funzioni–obiettivo di cui al presente articolo che saranno assegnate in un apposito capitolo del fondo d'istituto. La ripartizione terrà conto della dimensione e della tipologia delle istituzioni scolastiche, destinando a ciascuna di esse risorse per non meno di tre e per non più di sei incarichi. Le istituzioni scolastiche possono nel caso in cui non attivino le funzioni–obiettivo utilizzare nell'anno scolastico successivo, con la stessa finalità, le risorse assegnate.



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