Esplicitazione abrogazioni
Decreto Legislativo 226 - 01-02-2007
a) il comma 1 dell'articolo 1 è abrogato;
Art. 1.
Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione
1. Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione e' costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale. Esso e' il secondo grado in cui si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

b) nell'articolo 2, al comma 3, i riferimenti agli allegati c3 e c8 sono soppressi e, nel comma 6, i riferimenti ai licei economici e tecnologici, il comma 7 e il comma 8, i riferimenti ai percorsi liceali, economico e tecnologico
Art. 2.
Finalità e durata
3. I percorsi liceali realizzano il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato B, secondo le indicazioni nazionali di cui agli allegati C, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7 e C/8.
6. Il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico e delle scienze umane. Ciascuno di essi approfondisce la cultura liceale, definita al comma 1, come previsto nei successivi articoli.
7. Nel liceo economico e nel liceo tecnologico e' garantita la presenza di una consistente area di discipline e attività tecnico-professionali tale da assicurare il perseguimento delle finalità e degli obiettivi inerenti alla specificità dei licei medesimi.
8. I percorsi liceali artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi.
c) nell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, i riferimenti agli articoli 6 e 7 sono soppressi
2. Al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi sono organizzati, attraverso il piano dell'offerta formativa e tenendo conto delle richieste delle famiglie e degli studenti, attività ed insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11. La scelta di tali attività ed insegnamenti e' facoltativa ed opzionale per gli studenti e la loro frequenza e' gratuita. Gli studenti sono tenuti alla frequenza delle attività e degli insegnamenti prescelti. Le relative richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare tale scelta, gli istituti possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete. Gli istituti, nella loro autonomia, possono ripartire diversamente il monte ore complessivo del quinquennio, relativo alle attività e insegnamenti facoltativi, definito dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e incrementarlo nei limiti delle loro disponibilità di bilancio.

d) all'articolo 12, il comma 5 è abrogato
5. Con uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede alle modifiche delle indicazioni di cui agli allegati C, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7, C/8, D, D-bis, E ed F, del presente decreto.

e) all'articolo 25 i commi 2 e 3 sono abrogati
2. Al fine di offrire agli studenti l'opportunità di conseguire un livello di apprendimento della lingua inglese analogo a quello della lingua italiana e' data facoltà, nella scuola secondaria di primo grado, alle famiglie che ne facciano richiesta, di utilizzare, per l'apprendimento della predetta lingua, anche il monte ore dedicato alla seconda lingua comunitaria. Tale scelta e' effettuata al primo anno della scuola secondaria di primo grado e si intende confermata per l'intero corso della scuola secondaria di primo grado ed anche per i percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione. I livelli di apprendimento in uscita dalla scuola secondaria di primo grado e dai percorsi dei licei sono determinati, per gli studenti che si sono avvalsi della scelta medesima, secondo l'allegato D-bis al presente decreto.
3. Resta ferma la possibilità, per gli studenti di cui al comma 2, di avvalersi dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nell'ambito delle attività ed insegnamenti facoltativi.


f) nell'allegato B le voci relative al liceo economico e tecnologico sono soppresse
L'allegato b era ( ed è ancora) il profilo educativo culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione per il sistema dei licei

g) l'allegato d-bis è soppresso
L'allegato d-bis conteneva (e contiene ancora) i livelli di apprendimento in uscita dalla scuola secondaria di primo grado, dal primo biennio, dal secondo biennio e dal quinto anno dei licei

4) Dalle abrogazioni di cui all'articolo 31 comma 2 del dl n. 226 del 2005 sono escluse le disposizioni del TU approvato con dl 16 aprile 1994 n.297 che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali

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