SENATO DELLA REPUBBLICA

- XIV LEGISLATURA -

 

DISEGNO DI LEGGE  N. 2896

(risultante dagli emendamenti approvati dall’Aula del Senato il 19.5.2004)

 

 

Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università

 

 

 

Art. 1.

 

    1. È convertito in legge il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università.

 

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

Decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004.

 

Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

         Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Visto il testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive            modificazioni;

        Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124;

        Visto il disegno di legge recante disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, nel testo approvato dalla 7ª Commissione permanente del Senato della Repubblica (atto Senato n. 2529-A);
        Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, è stato determinato, in misura non superiore a quindicimila unità, il contingente di personale della scuola da assumere con contratto a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2004-2005;

        Considerato che il disegno di legge sopraindicato prevede la rideterminazione, sulla base della tabella di valutazione dei titoli ad essa allegata, a decorrere dall’anno scolastico 2004-2005, delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

        Considerato che le predette graduatorie permanenti, da rideterminare sulla base della nuova tabella di valutazione dei titoli, devono essere approntate in tempo utile per consentire le assunzioni per l’anno scolastico 2004-2005 autorizzate dal decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, e comunque non oltre il 31 maggio 2004, e che, diversamente, dovrebbe farsi ricorso, per le predette assunzioni, alle graduatorie preesistenti, predisposte ed aggiornate sulla base di criteri previgenti definiti con provvedimenti amministrativi e che hanno determinato una mole di contenzioso tra le diverse categorie di personale inserito nelle graduatorie e, di conseguenza, grande incertezza sulla collocazione definitiva nelle graduatorie stesse;

        Considerato che i tempi presumibili di esame parlamentare e di approvazione definitiva del citato disegno di legge non consentono di assicurare con certezza l’operatività delle nuove norme in tempi tali da consentire all’amministrazione di provvedere alla rideterminazione delle graduatorie nel termine predetto del 31 maggio 2004;

 

 

        Visto l’ordine del giorno accolto dal Governo nel corso dell’esame in Commissione del citato disegno di legge, nella seduta del 2 marzo 2004, con il quale si è impegnato il Governo a provvedere entro il 31 luglio prossimo alle assunzioni già autorizzate per l’anno scolastico 2004-2005, sulla base delle graduatorie rideterminate secondo i criteri fissati nella nuova tabella di valutazione allegata al predetto disegno di legge;

        Considerata l’esigenza di escludere dal limite disposto dall’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i costi derivanti agli Atenei dagli incrementi stipendiali del personale docente e non docente, nonchè di ridurre di un terzo le spese per il personale convenzionato con il Sistema sanitario nazionale (S.S.N.), sempre ai fini della citata esclusione;

        Considerato altresì che i laureati in medicina e chirurgia nell’ambito del previgente ordinamento, qualora sostenessero l’esame di Stato con la disciplina prevista dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445, pur avendo compiuto il tirocinio semestrale previsto dal previgente ordinamento, sarebbero costretti ad effettuare anche il tirocinio di tre mesi previsto quale prova pratica continuativa dal predetto decreto ministeriale;
        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare specifiche disposizioni per conseguire gli obiettivi sopra illustrati;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 2004;
        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

 

 

emana

il seguente decreto-legge:

 

 

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di graduatorie permanenti)

       1. A decorrere dall’anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato: «testo unico», sono rideterminate, limitatamente all’ultimo scaglione previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in base alla Tabella allegata al presente decreto. Sono valutabili, dando luogo all’attribuzione del punteggio, esclusivamente i titoli previsti dalla predetta Tabella.

        1bis Dall’anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti melle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l’aggionamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria.

        2. Ai fini di cui al comma 1 e relativamente alla valutazione dei titoli, non si applica l’articolo 401, comma 3, del testo unico.

        3. L’abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo ai fini dell’inserimento nell’ultimo scaglione delle graduatorie permanente di cui al comma 1.

        3bis. Costituisce altresì titolo di accesso ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di cui al comma 1 il diploma accademico di II livello di cui alla legge 21 dicembre1999, n. 508, e successivi decreti applicativi, rilasciato dalle accademie di belle arti, a conclusione di corsi di indirizzo didattico disciplinati da apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e a seguito di esame finale con valore di esame di Stato abilitante.       

        4. A decorrere dall’anno scolastico 2005-2006, gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti, per la graduatoria base e per tutti gli scaglioni, sono effettuati con cadenza biennale. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, le parole: «da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno» sono soppresse con effetto dall’anno scolastico 2005-2006.

           4 bis. In sede di prima applicazione del presente decreto, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media sono inseriti i docenti in possesso del diploma abilitante di didattica della musica, purchè in possesso di un diploma di conservatorio in uno strumento e che abbiano prestato, entro l’anno scolastico 2003-2004, 360 giorni di servizio nellaclasse di concorso 77/A.

 

Articolo 2.

(Disposizioni speciali per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento)

        1. Nell’anno accademico 2004-2005, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell’articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, le università e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM) istituiscono, nell’ambito delle proprie strutture didattiche, corsi speciali di durata annuale, riservati:

            a) agli insegnanti di scuola secondaria in possesso della specializzazione per il sostegno agli alunni disabili conseguita ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, che siano privi di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria, ma in possesso di un diploma di laurea o del diploma ISEF o di accademia di belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche, idoneo per l’accesso ad una delle classi di concorso di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte prima n. 11-12 del 12-19 marzo 1998, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1º settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;

            b) agli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a), privi di abilitazione o idoneità all’insegnamento, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1º settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;

            c) agli insegnanti in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a) e di un diploma di maturità afferente alle classi di concorso comprese nelle tabelle C e D del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, alle classi di concorso comprese nella tabella A del medesimo decreto alle quali si accede con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1º settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
            c bis) agli insegnati in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell’istituto magistrale conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001, 2002, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nella scuola materna e nella scuola elementare dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, successivamente e in conformità alle modalità di formazione definite nella fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 53 del 2003;

            c ter) agli insegnanti tecnico-pratici, in possesso del titolo di studio di cui alla lettera c), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

           1 bis Nell’anno accademico 2003-2004, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell’articolo 5 della legge n. 53 del 2003,le università istituiscono, nell’ambito delle proprie strutture didattiche, e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, corsi speciali di durata annuale,per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili per gli insegnanti di scuolamaterna ed elementare inpossesso di abilitazione o idoneità conseguite in pubblici concorsi indetti prima della data di entratra in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, che abbiano presdtato servuizio per almeno 360 giorni su posti di sostegno, dal 1º settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

           1 ter  In sede di definizione della fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 53 del 2003, sono definite le modalità di formazione per consentire ai docenti non abilitati che hanno prestato almeno 360 giorni di serrvizio  di insegnamento dal 1º settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico.

           2. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all’insegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio complessivi in una delle classi di concorso 31/A o 32/A dal 1º settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per l’anno accademico 2004-2005, ad un corso speciale di durata annuale istituito nell’ambito delle scuole di didattica della musica presso i conservatori, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Gli oneri relativi ai corsi di cui al presente comma sono finanziati sulla base delle modalità definite ai sensi del comma 3, e secondo quanto previsto dal comma 7.

        3. I corsi di cui ai commi 1 e 2 sono istituiti per il conseguimento dell’abilitazione o idoneità all’insegnamento, a seguito di esame finale avente valore di esame di Stato e per il conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 1, comma 1, sulla base di modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che prevedono anche l’adesione di un numero di iscritti minimo, in ciascuna università, per l’attivazione del rispettivo corso, ovvero la modulazione temporale dei corsi stessi in relazione al numero degli iscritti.
        3 bis. Al fine di evitare differenti interpretazioni tra i vari atenei e dicversi criteri di valutazione dei corsisti, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca impartisce alle università precise disposizioni relative alle modalità di attuazione dei corsi, definendo il numerominimo di iscritti per ordine di scuola, i tempi e l’individuazione delle sedi universitarie chiamate ad attivare i corsi, tenendo conto dell’attività lavorativa dei frequentatori che operano in scuole dislocate su tutto il territorio nazionale.       

        4. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all’insegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A dal 1º settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per l’anno accademico 2004-2005, anche in soprannumero, all’ultimo anno dei corsi di didattica della musica coordinati con le relative classi di strumento presso i conservatori ai fini del conseguimento di specifica abilitazione per lo strumento musicale, nonché per educazione musicale nella scuola secondaria, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca tenuto conto dei criteri di cui al comma 3.

        4 bis. Ai fini di cui alcomma 4, i docenti in possesso del’abilitazione all’insegnamento nelle classi di concorso 31/A e 32/A, e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe 77/A dal 1° settembre1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, ai fini del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento in quest’ultima classe di concorso, all’ultimo anno del corso di didattica della musica coordinato con le relative classi di strumento presso i conservatori, beneficiando di crediti formativi in relazione all’abilitazione posseduta, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzuione, dell’università e della ricerca. Al presente comma si applicano i criteri di cui al comma 3 e le disposizioni di cui al comma 7.

        5. Ai fini dell’ammissione ai corsi di cui al presente articolo, il servizio di insegnamento è valido solo se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o a classi di concorso.

        6. Nella provincia autonoma di Bolzano i corsi speciali di cui al comma 1 sono istituiti soltanto per gli ambiti disciplinari, le classi di concorso e gli insegnamenti per i quali nell’anno scolastico 2003-2004 non sono stati banditi concorsi ordinari per esami e titoli. L’inserimento nelle graduatorie permanenti ed il relativo aggiornamento possono essere disciplinati con apposita legge provinciale, adattando la normativa alle specifiche esigenze locali.

        7. I corsi speciali di cui ai commi 1, 2, 4 e 6 sono finanziati con le maggiori entrate realizzate dalle università e dai conservatori con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti; i medesimi corsi non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e del bilancio delle singole università e dei singoli conservatori.

        7 bis. A decorrre dall’anno scolastico 2005-2006, è valida l’abilitazione all’insegnamento conseguita con il superamento dell’esame finale da parte di coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 2 gennaio 2001, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n. 15 del 20 febbraio 2001, purchè abbiano maturato il requisito sulla durata del servizio prestato di cui all’articolo 1, comma 6-bis, del decreto legge 28 agosto 2000, n. 240 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, entro la data di entrata in vigore della medesima legge n.306.

 

Articolo 2-bis

        1. I docenti precari che hanno prestato servizio per 360 giorni negli istituti dell’alta formazione artistica e musicale (AFAM) sono inseriti in apposite specifiche graduatorie, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali da svolgersi secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della riccerca.

 

Articolo 3.

(disposizioni relative ai passaggi di ruolo)

        1.Con specifico accordo integrativo del contratto collettivo  nazionale di lavoro del comparto scuola, è determinato, entro il limite massimo del 20 per cento dei posti disponibili, il contingente di posti destinato ai passaggi di ruolo nella scuola secondaria.

         2.Sono consentiti i passaggi di cattedre sulla classe di concorso 77/A ai docenti di ruolo in educazione musicale, purchè già inseriti in graduatoria permanente di strumento e che abbiano prestato 360 giorni di servziio su tali cattedre.

 

Articolo 3-bis

         1. Ai docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione per l’insegnamento sui posti di sostegno successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi per esami e titoli indetti con i decreti del direttore generale del personale e degli affari generali e amministrativi del Ministero della pubblica istruzione del 31 marzo e del 1° aprile 1999, pubblicati nel suppplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale-IV Serie speciale – n. 29 del 13 aprile 1999, nonché con decreti dirigenziali 2 aprile e 6 aprile 1999, pubblicati nel suppplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale-IV Serie speciale, rispettivamente n. 31 del 20 aprile 1999 e n. 33 del 27 aprile 1999, e che risultano inseriti nelle graduatorie di merito, è riconosciuto il diritto all’iscrizione a domanda in una graduatoria aggiuntiva da utilizzare dopo l’assunzione degli aspiranti che hanno presentato il titolo di specializzazione entro il predetto termine. Il numero   delle assunzioni a tempo indeterminato su posti di sostegno disposte in esecuzione di sentenze passate in giudicato è detratto dal contingente di nomine autorizzate ai sensi delle norme vigenti.

 
Articolo 3-ter

(accesso con riserva)

         1. A decorrere dall’anno scolastico 2005-2006, gli iscritti all’ultimo anno dei corsi di specializzazione all’insegnamento secondario e i laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti di cui al presente decreto, alle scadenze previste per l’aggiornamento delle medesime. Coloro che frequentano i corsi universitari per il conseguimento della specializzazione nel sostegno, purchè abilitati, possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie per il sostegno, alle scadenze previste per l’aggiornamento delle medesime. L’attribuzione dei punteggi e l’inserimento definitivo nelle graduatorie permanenti verrà effettuato dopo la presentazione del titolo di abilitazione, il cui termine è fissato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

         2. A decorrere dall’anno scolastico 2005-2006, nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico, sono altresì iscritti con riserva, fino alconseguimento del titolo, gli insegnanti ammessi ai corsi per ilconseguimento dell’abilitazione di cui all’articolo 2 del presente decreto, limitatamente all’ultimo scaglione previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.

 

Articolo 4.

(Sessione straordinaria di esami di Stato per l’abilitazione alla professione di medico chirurgo)

        1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 1, primo comma, del regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, con ordinanza del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca è indetta, per l’anno 2004, una sessione straordinaria di esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, riservata ai possessori della laurea in medicina e chirurgia, conseguita secondo l’ordinamento previgente alla riforma introdotta dal regolamento del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ed ai relativi decreti attuativi, entro l’anno accademico 2002-2003.

        2. Le prove degli esami di cui al comma 1 si svolgono secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445.

        3. Gli esami di cui al comma 1 si svolgono nelle sedi individuate con ordinanza ministeriale, tenuto conto del numero degli interessati.

        4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, si provvede con le maggiori entrate realizzate dalle università con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi posti a carico dei candidati per l’iscrizione all’esame di Stato, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per il bilancio delle università.

        5. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo si svolgono secondo la disciplina prevista dal citato decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 445 del 2001.

 

Articolo 4-bis

(Idoneità a professore associato)

        1.A decorrere dall’anno 2005, analogamente a quanto previsto dall’articolo 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è legittimamaente conseguita l’idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, da parte di coloro che, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione dell’efficacia di atti preclusivi alla partecipazione emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati e siano stati inquadrati dalle università nel ruolo dei professori associati.

       2. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 7.000 euro per l’anno 2005 e 10.000 euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

Articolo 5.

(Spese di personale docente e non docente universitario)

        1. In attesa di una riforma organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle università, per l’anno 2004, ai fini della valutazione del limite previsto dall’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non si tiene conto, salvo che ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dei costi derivanti dagli incrementi per il personale docente e ricercatore delle università previsti dall’articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed amministrativo a decorrere dall’anno 2002.

        2. Per l’anno 2004, le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale sono ricomprese per due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

       3. Dall’attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

 

Articolo 5 bis

(Proroga del Consiglio universitario nazionale)

         1. In attesa dell’approvazione di un provvedimento legislativo di riordino, il Consiglio universitario nazionale resta in carica nella sua composizione alla data del 30 aprile 2004 fino all’insediamento del nuovo Consiglio riordinato, e comunque non altre il 30 aprile 2005.

 

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.