SENATO DELLA REPUBBLICA -
XIV LEGISLATURA - DISEGNO
DI LEGGE N. 2896 (risultante dagli
emendamenti approvati dall’Aula del Senato il 19.5.2004) Conversione
in legge del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni
urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005,
nonché in materia di esami di Stato e di Università Art. 1. 1.
È convertito in legge il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno
scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Decreto-legge
7 aprile 2004, n. 97, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004. Disposizioni
urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005,
nonché in materia di esami di Stato e di Università IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione; Visto
il testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni; Vista
la legge 3 maggio 1999, n. 124; Visto
il disegno di legge recante disposizioni in materia di graduatorie permanenti
del personale docente della scuola e di conseguimento dell’abilitazione
all’insegnamento, nel testo approvato dalla 7ª Commissione permanente del
Senato della Repubblica (atto Senato n. 2529-A); Considerato
che il disegno di legge sopraindicato prevede la rideterminazione, sulla base
della tabella di valutazione dei titoli ad essa allegata, a decorrere
dall’anno scolastico 2004-2005, delle graduatorie permanenti di cui
all’articolo 401 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni; Considerato
che le predette graduatorie permanenti, da rideterminare sulla base della
nuova tabella di valutazione dei titoli, devono essere approntate in tempo
utile per consentire le assunzioni per l’anno scolastico 2004-2005 autorizzate
dal decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, e comunque non
oltre il 31 maggio 2004, e che, diversamente, dovrebbe farsi ricorso, per le
predette assunzioni, alle graduatorie preesistenti, predisposte ed aggiornate
sulla base di criteri previgenti definiti con provvedimenti amministrativi e
che hanno determinato una mole di contenzioso tra le diverse categorie di
personale inserito nelle graduatorie e, di conseguenza, grande incertezza
sulla collocazione definitiva nelle graduatorie stesse; Considerato
che i tempi presumibili di esame parlamentare e di approvazione definitiva
del citato disegno di legge non consentono di assicurare con certezza
l’operatività delle nuove norme in tempi tali da consentire
all’amministrazione di provvedere alla rideterminazione delle graduatorie nel
termine predetto del 31 maggio 2004; Visto
l’ordine del giorno accolto dal Governo nel corso dell’esame in Commissione
del citato disegno di legge, nella seduta del 2 marzo 2004, con il quale si è
impegnato il Governo a provvedere entro il 31 luglio prossimo alle assunzioni
già autorizzate per l’anno scolastico 2004-2005, sulla base delle graduatorie
rideterminate secondo i criteri fissati nella nuova tabella di valutazione
allegata al predetto disegno di legge; Considerata
l’esigenza di escludere dal limite disposto dall’articolo 51, comma 4, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, i costi derivanti agli Atenei dagli
incrementi stipendiali del personale docente e non docente, nonchè di ridurre
di un terzo le spese per il personale convenzionato con il Sistema sanitario
nazionale (S.S.N.), sempre ai fini della citata esclusione; Considerato
altresì che i laureati in medicina e chirurgia nell’ambito del previgente
ordinamento, qualora sostenessero l’esame di Stato con la disciplina prevista
dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19
ottobre 2001, n. 445, pur avendo compiuto il tirocinio semestrale previsto
dal previgente ordinamento, sarebbero costretti ad effettuare anche il
tirocinio di tre mesi previsto quale prova pratica continuativa dal predetto
decreto ministeriale; Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2
aprile 2004; emana il
seguente decreto-legge: Articolo 1. (Disposizioni
in materia di graduatorie permanenti) 1. A decorrere dall’anno scolastico 2004-2005
le graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato: «testo
unico», sono rideterminate, limitatamente all’ultimo scaglione previsto
dall’articolo 1, comma 1, lettera b),
del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in base alla Tabella allegata al
presente decreto. Sono valutabili, dando luogo all’attribuzione del
punteggio, esclusivamente i titoli previsti dalla predetta Tabella. 1bis Dall’anno scolastico 2005-2006,
la permanenza dei docenti melle graduatorie permanenti di cui all’articolo
401 del testo unico avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro
il termine fissato per l’aggionamento della graduatoria con apposito decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La mancata
presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per
gli anni scolastici successivi. A domanda dell’interessato, da presentarsi
entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria. 2.
Ai fini di cui al comma 1 e relativamente alla valutazione dei titoli, non si
applica l’articolo 401, comma 3, del testo unico. 3.
L’abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione
all’insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo ai fini
dell’inserimento nell’ultimo scaglione delle graduatorie permanente di cui al
comma 1. 3bis.
Costituisce altresì titolo di accesso ai fini dell’inserimento nelle
graduatorie di cui al comma 1 il diploma accademico di II livello di cui alla
legge 21 dicembre1999, n. 508, e successivi decreti applicativi, rilasciato
dalle accademie di belle arti, a conclusione di corsi di indirizzo didattico
disciplinati da apposito decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e a seguito di esame finale con valore di
esame di Stato abilitante. 4. A decorrere dall’anno scolastico 2005-2006, gli aggiornamenti e le
integrazioni delle graduatorie permanenti, per la graduatoria base e per
tutti gli scaglioni, sono effettuati con cadenza biennale. All’articolo 2,
comma 1, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, le parole: «da
effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno» sono
soppresse con effetto dall’anno scolastico 2005-2006. 4 bis. In sede di prima applicazione del presente decreto, nelle
graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media sono inseriti
i docenti in possesso del diploma abilitante di didattica della musica,
purchè in possesso di un diploma di conservatorio in uno strumento e che
abbiano prestato, entro l’anno scolastico 2003-2004, 360 giorni di servizio
nellaclasse di concorso 77/A. Articolo 2. (Disposizioni
speciali per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento) 1.
Nell’anno accademico 2004-2005, e comunque non oltre la data di entrata in
vigore del decreto legislativo attuativo dell’articolo 5 della legge 28 marzo
2003, n. 53, le università e le istituzioni di alta formazione artistica
e musicale (AFAM) istituiscono, nell’ambito delle proprie strutture
didattiche, corsi speciali di durata annuale, riservati: a) agli insegnanti di scuola
secondaria in possesso della specializzazione per il sostegno agli alunni
disabili conseguita ai sensi del decreto del Ministro della pubblica
istruzione in data 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e del decreto
del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, che siano privi
di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria, ma in
possesso di un diploma di laurea o del diploma ISEF o di accademia di belle
arti o di istituto superiore per le industrie artistiche, idoneo per l’accesso
ad una delle classi di concorso di cui al decreto del Ministro della pubblica
istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni,
pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero
della pubblica istruzione, parte prima n. 11-12 del 12-19 marzo 1998, e
che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal
1º settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto; b) agli insegnanti di scuola materna
ed elementare in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla
lettera a), privi di abilitazione o
idoneità all’insegnamento, e che abbiano prestato servizio su posti di
sostegno per almeno 360 giorni dal 1º settembre 1999 alla data di entrata in
vigore del presente decreto; c) agli insegnanti in possesso della
specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a) e di un diploma di maturità afferente alle classi di concorso
comprese nelle tabelle C e D del citato decreto del Ministro della pubblica
istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, alle
classi di concorso comprese nella tabella A del medesimo decreto alle quali
si accede con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di
scuola secondaria superiore di durata quinquennale, che siano privi di
abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno
per almeno 360 giorni dal 1º settembre 1999 alla data di entrata in vigore
del presente decreto; c ter) agli insegnanti
tecnico-pratici, in possesso del titolo di studio di cui alla lettera c), che
siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per
almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del
presente decreto. 1 bis Nell’anno accademico
2003-2004, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto
legislativo attuativo dell’articolo 5 della legge n. 53 del 2003,le
università istituiscono, nell’ambito delle proprie strutture didattiche, e
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, corsi speciali di durata
annuale,per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno
agli alunni disabili per gli insegnanti di scuolamaterna ed elementare
inpossesso di abilitazione o idoneità conseguite in pubblici concorsi indetti
prima della data di entratra in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, che
abbiano presdtato servuizio per almeno 360 giorni su posti di sostegno, dal 1º settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto; 1 ter In sede di definizione della fase transitoria di attuazione del
decreto legislativo da emanare ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 53 del
2003, sono definite le modalità di formazione per consentire ai docenti non
abilitati che hanno prestato almeno 360 giorni di serrvizio di insegnamento dal 1º settembre 1999 alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
l’inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo
unico. 2. Gli
insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o
istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione
all’insegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio
complessivi in una delle classi di concorso 31/A o 32/A dal 1º settembre 1999
alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per l’anno
accademico 2004-2005, ad un corso speciale di durata annuale istituito
nell’ambito delle scuole di didattica della musica presso i conservatori,
secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca. Gli oneri relativi ai corsi di cui al
presente comma sono finanziati sulla base delle modalità definite ai sensi
del comma 3, e secondo quanto previsto dal comma 7. 3.
I corsi di cui ai commi 1 e 2 sono istituiti per il conseguimento
dell’abilitazione o idoneità all’insegnamento, a seguito di esame finale
avente valore di esame di Stato e per il conseguente inserimento nelle
graduatorie permanenti di cui all’articolo 1, comma 1, sulla base di modalità
definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, che prevedono anche l’adesione di un numero di iscritti minimo, in
ciascuna università, per l’attivazione del rispettivo corso, ovvero la
modulazione temporale dei corsi stessi in relazione al numero degli iscritti. 4. Gli insegnanti in possesso dei
diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati,
che siano privi di abilitazione all’insegnamento e che abbiano prestato
almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A dal 1º settembre
1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per
l’anno accademico 2004-2005, anche in soprannumero, all’ultimo anno dei corsi
di didattica della musica coordinati con le relative classi di strumento
presso i conservatori ai fini del
conseguimento di specifica abilitazione per lo strumento musicale, nonché per
educazione musicale nella scuola secondaria, secondo modalità definite
con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca tenuto conto dei criteri di cui al comma
3. 4
bis. Ai fini di cui alcomma 4, i docenti in possesso del’abilitazione
all’insegnamento nelle classi di concorso 31/A e 32/A, e che abbiano prestato
almeno 360 giorni di servizio nella classe 77/A dal 1° settembre1999 alla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, ai fini del
conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento in quest’ultima classe di
concorso, all’ultimo anno del corso di didattica della musica coordinato con
le relative classi di strumento presso i conservatori, beneficiando di
crediti formativi in relazione all’abilitazione posseduta, secondo modalità
definite con decreto del Ministro dell’istruzuione, dell’università e della
ricerca. Al presente comma si applicano i criteri di cui al comma 3 e le
disposizioni di cui al comma 7. 5.
Ai fini dell’ammissione ai corsi di cui al presente articolo, il servizio di
insegnamento è valido solo se prestato con il possesso del prescritto titolo
di studio e per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o a classi di
concorso. 6.
Nella provincia autonoma di Bolzano i corsi speciali di cui al comma 1 sono
istituiti soltanto per gli ambiti disciplinari, le classi di concorso e gli
insegnamenti per i quali nell’anno scolastico 2003-2004 non sono stati banditi
concorsi ordinari per esami e titoli. L’inserimento nelle graduatorie
permanenti ed il relativo aggiornamento possono essere disciplinati con
apposita legge provinciale, adattando la normativa alle specifiche esigenze
locali. 7.
I corsi speciali di cui ai commi 1, 2, 4 e 6 sono finanziati con le maggiori
entrate realizzate dalle università e dai conservatori con i proventi
derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti; i
medesimi corsi non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato e del bilancio delle singole università e dei singoli conservatori. 7
bis. A decorrre dall’anno scolastico 2005-2006, è valida l’abilitazione
all’insegnamento conseguita con il superamento dell’esame finale da parte di
coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza
del Ministro della pubblica istruzione 2 gennaio 2001, n. 1, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n. 15 del 20 febbraio 2001, purchè
abbiano maturato il requisito sulla durata del servizio prestato di cui
all’articolo 1, comma 6-bis, del decreto legge 28 agosto 2000, n. 240
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, entro la
data di entrata in vigore della medesima legge n.306. Articolo
2-bis
1. I docenti
precari che hanno prestato servizio per 360 giorni negli istituti dell’alta
formazione artistica e musicale (AFAM) sono inseriti in apposite specifiche
graduatorie, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e
culturali da svolgersi secondo modalità definite con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della riccerca. Articolo 3. (disposizioni
relative ai passaggi di ruolo) 1.Con specifico
accordo integrativo del contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto scuola, è determinato, entro il
limite massimo del 20 per cento dei posti disponibili, il contingente di
posti destinato ai passaggi di ruolo nella scuola secondaria. 2.Sono consentiti
i passaggi di cattedre sulla classe di concorso 77/A ai docenti di ruolo in
educazione musicale, purchè già inseriti in graduatoria permanente di
strumento e che abbiano prestato 360 giorni di servziio su tali cattedre. Articolo
3-bis 1. Ai docenti che hanno conseguito il titolo di
specializzazione per l’insegnamento sui posti di sostegno successivamente
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione ai concorsi per esami e titoli indetti con i decreti del direttore
generale del personale e degli affari generali e amministrativi del Ministero
della pubblica istruzione del 31 marzo e del 1° aprile 1999, pubblicati nel
suppplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale-IV Serie speciale – n. 29 del
13 aprile 1999, nonché con decreti dirigenziali 2 aprile e 6 aprile 1999,
pubblicati nel suppplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale-IV Serie
speciale, rispettivamente n. 31 del 20 aprile 1999 e n. 33 del 27 aprile
1999, e che risultano inseriti nelle graduatorie di merito, è riconosciuto il
diritto all’iscrizione a domanda in una graduatoria aggiuntiva da utilizzare
dopo l’assunzione degli aspiranti che hanno presentato il titolo di
specializzazione entro il predetto termine. Il numero delle assunzioni a tempo indeterminato su
posti di sostegno disposte in esecuzione di sentenze passate in giudicato è
detratto dal contingente di nomine autorizzate ai sensi delle norme vigenti. Articolo
3-ter
(accesso
con riserva) 1. A decorrere
dall’anno scolastico 2005-2006, gli iscritti all’ultimo anno dei corsi di
specializzazione all’insegnamento secondario e i laureandi nella sessione
estiva dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, possono
presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti di
cui al presente decreto, alle scadenze previste per l’aggiornamento delle
medesime. Coloro che frequentano i corsi universitari per il conseguimento
della specializzazione nel sostegno, purchè abilitati, possono presentare
domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie per il sostegno, alle
scadenze previste per l’aggiornamento delle medesime. L’attribuzione dei
punteggi e l’inserimento definitivo nelle graduatorie permanenti verrà
effettuato dopo la presentazione del titolo di abilitazione, il cui termine è
fissato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca. 2. A decorrere dall’anno scolastico 2005-2006, nelle
graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico, sono altresì
iscritti con riserva, fino alconseguimento del titolo, gli insegnanti ammessi
ai corsi per ilconseguimento dell’abilitazione di cui all’articolo 2 del
presente decreto, limitatamente all’ultimo scaglione previsto dall’articolo
1, comma 1, lettera b), del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Articolo 4. (Sessione
straordinaria di esami di Stato per l’abilitazione alla professione di medico
chirurgo) 1.
In deroga a quanto previsto dall’articolo 1, primo comma, del regolamento
sugli esami di Stato, approvato con decreto del Ministro per la pubblica
istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, con ordinanza
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca è indetta, per
l’anno 2004, una sessione straordinaria di esami di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione di medico chirurgo, riservata ai possessori
della laurea in medicina e chirurgia, conseguita secondo l’ordinamento previgente
alla riforma introdotta dal
regolamento del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ed ai relativi decreti attuativi,
entro l’anno accademico 2002-2003. 2.
Le prove degli esami di cui al comma 1 si svolgono secondo le disposizioni
vigenti prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445. 3.
Gli esami di cui al comma 1 si svolgono nelle sedi individuate con ordinanza
ministeriale, tenuto conto del numero degli interessati. 4.
All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, si provvede con le
maggiori entrate realizzate dalle università con i proventi derivanti dal
pagamento delle tasse e dei contributi posti a carico dei candidati per
l’iscrizione all’esame di Stato, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato e per il bilancio delle università. 5.
Fermo restando quanto previsto dal presente articolo gli esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo si svolgono
secondo la disciplina prevista dal citato decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 445 del 2001. Articolo 4-bis (Idoneità
a professore associato) 1.A decorrere dall’anno 2005, analogamente a quanto
previsto dall’articolo 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è
legittimamaente conseguita l’idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
successive modificazioni, da parte di coloro che, ammessi con riserva ai
relativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione dell’efficacia di
atti preclusivi alla partecipazione emessi dai competenti organi di
giurisdizione amministrativa, li abbiano superati e siano stati inquadrati
dalle università nel ruolo dei professori associati. 2. Ai maggiori oneri derivanti
dall’attuazione del presente articolo, pari a 7.000 euro per l’anno 2005 e
10.000 euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
“Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca. Articolo 5. (Spese
di personale docente e non docente universitario) 1.
In attesa di una riforma organica del sistema di programmazione, valutazione
e finanziamento delle università, per l’anno 2004, ai fini della valutazione
del limite previsto dall’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, non si tiene conto, salvo
che ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, comma 53, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, dei costi derivanti dagli incrementi per il
personale docente e ricercatore delle università previsti dall’articolo 24,
comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall’applicazione dei
contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed
amministrativo a decorrere dall’anno 2002. 2.
Per l’anno 2004, le spese per il personale universitario, docente e non docente
che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario
nazionale sono ricomprese per due terzi tra le spese fisse obbligatorie
previste dall’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449. 3. Dall’attuazione dei commi 1 e 2
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Articolo
5 bis
(Proroga
del Consiglio universitario nazionale) 1. In attesa
dell’approvazione di un provvedimento legislativo di riordino, il Consiglio
universitario nazionale resta in carica nella sua composizione alla data del
30 aprile 2004 fino all’insediamento del nuovo Consiglio riordinato, e
comunque non altre il 30 aprile 2005. Articolo 6. (Entrata
in vigore) 1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in
legge. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
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