REGOLAMENTO INTERNO

I.

Non si accettano al lavoro giovanetti che non abbiano 12 anni compiuti, in ambedue i sessi, e non risulti che siano stati vaccinati.
 

II.

Tutti quelli che entreranno dopo il mese di Agosto 1874 dovranno inoltre provare di saper leggere e scrivere. Fino a quell'epoca gl'istruiti saranno preferiti ad altri non istruiti.
 

III.

I pagamenti dei salari a tutti i giovani in età minore di 18 anni saranno accompagnati da una Bolletta che essi dovranno presentare insieme al salario ai loro genitori o maggiori. Verificandosi qualche abuso a tale riguardo, il pagamento verrà fatto soltanto nelle mani dei genitori o maggiori medesimi che dovranno essere indicati dagli operai stessi nel modo più semplice onde eseguirlo.
 

IV.

Tutti gli operai nei loro rapporti interni hanno i seguenti obblighi:
A. essere al loro posto cinque minuti dopo il segno d'ingresso dato dalla campana, e non abbandonarlo senza necessità riconosciuta fino a che sia dato il segno di egresso o cessazione. Cinque minuti dopo il segno di campana l'ingresso è chiuso tanto per i capi quanto per gli operai;
B. ognuno che manca al lavoro deve farlo possibilmente sapere e giustificarne le cause presso il portinaio: altrimenti perderà il diritto di essere riammesso alla ripresa susseguente;
C. durante l'orario di lavoro attenderci lealmente e coscienziosamente; astenersi dal fare rumori che possano riuscire incomodi; da ogni parola od atto offensivo verso i compagni; da ogni discorso sconveniente in un luogo dove possono essere riunite persone di ambo i sessi e di tutte le età; dalle bestemmie che sono la negazione di Dio e della civiltà; dall'offendere le credenze religiose di nessuno; e dall'entrare in un'altra sala che non sia la propria se non c'è richiamo d'apposito servizio;
D. comportarsi con quella dignità che si addice agli uomini liberi; e per esigere rispetto a se stessi rispettare i capi che sono loro preposti, ed eseguire gli ordini che loro verranno dati da questi, riguardo ai lavori e nei limiti del presente regolamento;
E. astenersi dal fumare in qualsiasi forma, anche in pipa chiusa;
F. ogni sabato un' ora prima che finisca il lavoro pulire e mettere in assetto le loro macchine.
Quanto precede riguarda le discipline interne.
Ma anche nella condotta esterna gli operai del Lanificio devono condursi con moralità e decoro. Conseguentemente cesseranno di far parte del Lanificio nei seguenti casi:
G. se venga sporto e giustificato contro essi reclamo dai cittadini per offesa di persona o di proprietà, o per turbamento di quiete pubblica;
H. se diano motivi a legnanze dell'autorità politica o dell'autorità comunale;
I. se appartengono a Società od a riunioni nelle quali, o s'introducano persone ad esse estranee che per proprio interesse usano seminare l'odio invece della carità, e col pretesto del bene generano il male a danno dell'operaio, oppure si proclamino dottrine dei medesimi effetti.
 

V.

Ogni operaio può essere congedato per mancanza di lavoro con otto giorni di preavviso.
 

VI.

Le mancanze non gravi potranno venire castigate con multe che non potranno eccedere la metà del guadagno giornaliero degli operai. L'importo delle multe è versato nella cassa della Società di mutuo soccorso.
Le mancanze gravi, come sarebbe il guasto di una macchina per negligenza, vanno punite con il rinvio dalla fabbrica. Le rotture, i guasti di vetri, di utensili, di materie prime, per manifesta disattenzione o negligenza, dovrà l'operaio pagare del proprio.
 

VII.

Non si danno pagamenti in acconto di lavori non finiti di misura o di settimana.
 

VIII.

Ogni operaio ed ogni Capo addetti al Lanificio s'intende che abbiano preso conoscienza del presente regolamento e s'impegnano ad osservarlo.
 

IX.

Tutti i Capi delle singole officine s'intendono responsabili in quanto li riguarda della esecuzione del presente regolamento al quale appongono la loro firma, accettando gli obblighi medesimi ed anche le penalità che riguardano gli articoli IV e VI per quanto spetta ai loro doveri come appartenenti al Lanificio. Per giusti reclami l'accesso al Direttore è sempre libero, tanto per un solo operaio quanto per uno o più delegati di operai.
 

Bellano, 15 Ottobre 1873.
 

LANIFICIO ROSSI


 

LA DIREZIONE.