REGOLAMENTO INTERNO
I.
Non si accettano al lavoro giovanetti che non abbiano 12 anni compiuti, in
ambedue i sessi, e non risulti che siano stati vaccinati.
II.
Tutti quelli che entreranno dopo il mese di Agosto 1874 dovranno inoltre
provare di saper leggere e scrivere. Fino a quell'epoca gl'istruiti saranno
preferiti ad altri non istruiti.
III.
I pagamenti dei salari a tutti i giovani in età minore di 18 anni saranno
accompagnati da una Bolletta che essi dovranno presentare insieme al
salario ai loro genitori o maggiori. Verificandosi qualche abuso a tale
riguardo, il pagamento verrà fatto soltanto nelle mani dei genitori o maggiori
medesimi che dovranno essere indicati dagli operai stessi nel modo più semplice
onde eseguirlo.
IV.
Tutti gli operai nei loro rapporti interni hanno i seguenti obblighi:
A. essere al loro posto cinque minuti dopo il segno d'ingresso dato dalla
campana, e non abbandonarlo senza necessità riconosciuta fino a che sia dato il
segno di egresso o cessazione. Cinque minuti dopo il segno di campana l'ingresso
è chiuso tanto per i capi quanto per gli operai;
B. ognuno che manca al lavoro deve farlo possibilmente sapere e
giustificarne le cause presso il portinaio: altrimenti perderà il diritto di
essere riammesso alla ripresa susseguente;
C. durante l'orario di lavoro attenderci lealmente e coscienziosamente;
astenersi dal fare rumori che possano riuscire incomodi; da ogni parola od atto
offensivo verso i compagni; da ogni discorso sconveniente in un luogo dove
possono essere riunite persone di ambo i sessi e di tutte le età; dalle
bestemmie che sono la negazione di Dio e della civiltà; dall'offendere le
credenze religiose di nessuno; e dall'entrare in un'altra sala che non sia la
propria se non c'è richiamo d'apposito servizio;
D. comportarsi con quella dignità che si addice agli uomini liberi; e per
esigere rispetto a se stessi rispettare i capi che sono loro preposti, ed
eseguire gli ordini che loro verranno dati da questi, riguardo ai lavori e nei
limiti del presente regolamento;
E. astenersi dal fumare in qualsiasi forma, anche in pipa chiusa;
F. ogni sabato un' ora prima che finisca il lavoro pulire e mettere in
assetto le loro macchine.
Quanto precede riguarda le discipline interne.
Ma anche nella condotta esterna gli operai del Lanificio devono condursi
con moralità e decoro. Conseguentemente cesseranno di far parte del Lanificio
nei seguenti casi:
G. se venga sporto e giustificato contro essi reclamo dai cittadini per
offesa di persona o di proprietà, o per turbamento di quiete pubblica;
H. se diano motivi a legnanze dell'autorità politica o dell'autorità
comunale;
I. se appartengono a Società od a riunioni nelle quali, o s'introducano
persone ad esse estranee che per proprio interesse usano seminare l'odio invece
della carità, e col pretesto del bene generano il male a danno dell'operaio,
oppure si proclamino dottrine dei medesimi effetti.
V.
Ogni operaio può essere congedato per mancanza di lavoro con otto giorni di
preavviso.
VI.
Le mancanze non gravi potranno venire castigate con multe che non
potranno eccedere la metà del guadagno giornaliero degli operai. L'importo delle
multe è versato nella cassa della Società di mutuo soccorso.
Le mancanze gravi, come sarebbe il guasto di una macchina per negligenza,
vanno punite con il rinvio dalla fabbrica. Le rotture, i guasti di vetri, di
utensili, di materie prime, per manifesta disattenzione o negligenza, dovrà
l'operaio pagare del proprio.
VII.
Non si danno pagamenti in acconto di lavori non finiti di misura o di
settimana.
VIII.
Ogni operaio ed ogni Capo addetti al Lanificio s'intende che abbiano preso
conoscienza del presente regolamento e s'impegnano ad osservarlo.
IX.
Tutti i Capi delle singole officine s'intendono responsabili in quanto li
riguarda della esecuzione del presente regolamento al quale appongono la loro
firma, accettando gli obblighi medesimi ed anche le penalità che riguardano gli
articoli IV e VI per quanto spetta ai loro doveri come appartenenti al
Lanificio. Per giusti reclami l'accesso al Direttore è sempre libero, tanto per
un solo operaio quanto per uno o più delegati di operai.
Bellano, 15 Ottobre 1873.