ADACO-CIP-CIPNA-FORUM PRECARI SCUOLA - 16-06-2007
A - Sistema di reclutamento
1. Il reclutamento a qualsiasi titolo del personale docente deve avvenire esclusivamente dalle Graduatorie di Merito (GM) e dalle Graduatorie ad Esaurimento (GE). Fermo restando il carattere ad esaurimento delle stesse, è preclusa ogni nuova inclusione ma il solo aggiornamento del punteggio degli iscritti. Eventuali attivazioni di nuove procedure abilitanti devono avvenire esclusivamente per le classi di concorso e nelle province le cui corrispondenti GE risultino esaurite. In assenza di comprovata necessità è preclusa qualsiasi attivazione di nuove procedure abilitanti di personale docente. Le nuove procedure abilitanti saranno attivate solo dopo aver stabilito gli aventi diritto, i titoli d'ammissione, le finalità, i tempi e le modalità di svolgimento delle stesse.
2. Differimento sine die (superamento) dell'art. 5 della riforma Moratti. In mancanza di un'adeguata fase transitoria, a salvaguardia degli attuali iscritti nelle (GE) e (GM), è fatto assoluto divieto ai Dirigenti Scolastici (DS) di assumere per chiamata diretta. Le nomine per le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche sulle cattedre e gli spezzoni disponibili sono attribuite, dall'1/08 al 31/12, per conto dell'Ufficio Scolastico Provinciale (USP), dalle "scuole polo" o di riferimento, perdurando l'obbligo dei DS, fino al 31/12, di nominare esclusivamente dalle GE e, solo in caso di loro esaurimento, dalle Graduatorie di Istituto (GI).
3. Il numero di cattedre da assegnare a Tempo Indeterminato (T.I.) è calcolato nella misura dell'100% dei posti disponibili (organico di diritto e di fatto) e, comunque, resta libero dai vincoli imposti al Ministero della Pubblica Istruzione (MPI) da altri dicasteri, con l'obbligo per il governo di reperire i mezzi finanziari per dare piena attuazione alla legge 143/2004 e alla legge finanziaria 2007 per tutto quanto afferente la copertura degli organici.
4. Definizione di un regolamento nazionale che disciplini le quote spettanti a quanti si avvalgono della legge 104/92 e/o godono a qualsiasi titolo di apposite riserve, con la facoltà/dovere delle amministrazioni di vigilare sui presupposti alla base del loro godimento, perseguendo con provvedimenti amministrativi e penali quanti ne facciano un uso improprio ed indebito.
1. Il reclutamento a qualsiasi titolo del personale docente deve avvenire esclusivamente dalle Graduatorie di Merito (GM) e dalle Graduatorie ad Esaurimento (GE). Fermo restando il carattere ad esaurimento delle stesse, è preclusa ogni nuova inclusione ma il solo aggiornamento del punteggio degli iscritti. Eventuali attivazioni di nuove procedure abilitanti devono avvenire esclusivamente per le classi di concorso e nelle province le cui corrispondenti GE risultino esaurite. In assenza di comprovata necessità è preclusa qualsiasi attivazione di nuove procedure abilitanti di personale docente. Le nuove procedure abilitanti saranno attivate solo dopo aver stabilito gli aventi diritto, i titoli d'ammissione, le finalità, i tempi e le modalità di svolgimento delle stesse.
2. Differimento sine die (superamento) dell'art. 5 della riforma Moratti. In mancanza di un'adeguata fase transitoria, a salvaguardia degli attuali iscritti nelle (GE) e (GM), è fatto assoluto divieto ai Dirigenti Scolastici (DS) di assumere per chiamata diretta. Le nomine per le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche sulle cattedre e gli spezzoni disponibili sono attribuite, dall'1/08 al 31/12, per conto dell'Ufficio Scolastico Provinciale (USP), dalle "scuole polo" o di riferimento, perdurando l'obbligo dei DS, fino al 31/12, di nominare esclusivamente dalle GE e, solo in caso di loro esaurimento, dalle Graduatorie di Istituto (GI).
3. Il numero di cattedre da assegnare a Tempo Indeterminato (T.I.) è calcolato nella misura dell'100% dei posti disponibili (organico di diritto e di fatto) e, comunque, resta libero dai vincoli imposti al Ministero della Pubblica Istruzione (MPI) da altri dicasteri, con l'obbligo per il governo di reperire i mezzi finanziari per dare piena attuazione alla legge 143/2004 e alla legge finanziaria 2007 per tutto quanto afferente la copertura degli organici.
4. Definizione di un regolamento nazionale che disciplini le quote spettanti a quanti si avvalgono della legge 104/92 e/o godono a qualsiasi titolo di apposite riserve, con la facoltà/dovere delle amministrazioni di vigilare sui presupposti alla base del loro godimento, perseguendo con provvedimenti amministrativi e penali quanti ne facciano un uso improprio ed indebito.