Convenzione delle Nazioni Unite sul Crimine di Apartheid
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Convenzione delle Nazioni Unite sul Crimine di Apartheid

Pubblichiamo integralmente la Convenzione delle Nazioni Unite sul crimine dell’Apartheid. Questa convenzione è in vigore da quasi 30 anni ed afferma con chiarezza che l’Apartheid è un crimine contro l’umanità; non riguarda, quindi, solo il Sudafrica ma tutti i paesi che perseguono politiche e pratiche di segregazione e discriminazione razziale.



Convenzione Internazionale sull’Eliminazione e la Repressione del Crimine di Apartheid

Il testo seguente è stato adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 3068 (XXVIII) del 30 novembre 1973, ed è entrato in vigore il 18 luglio 1976, ai sensi dell’art. 10.



Gli Stati partecipanti alla presente Convenzione,

Ricordate le disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite, nel quale tutti i membri si sono im­pegnati ad agire, sia congiuntamente che separatamente, in cooperazione con l'Organizzazione, per assicurare d rispetto universale ed effettivo dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tut­ti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione,

Considerata la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che afferma che tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e in diritti e che ad ogni individuo spettano tutte le libertà procla­mate nella Dichiarazione, senza distinzione alcuna, ed in particolare di razza, di colore e di origine nazionale,

Considerata la Dichiarazione sulla Concessione dell'Indipendenza ai paesi ed ai popoli coloniali, nella quale l'Assemblea generale ha dichiarato che il processo di liberazione è irresistibile ed irrever­sibile e che, nell’interesse della dignità umana, del progresso e della giustizia, bisognava por fine al colonialismo ed a tutte le pratiche di segregazione e di discriminazione cui esso si accompagna,

Ricordato che, ai termini della Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di tutte le forme di Discriminazione Razziale, gli Stati condannano in particolare la segregazione razziale e l'apartheid si impegnano ad impedire, proibire ed eliminare ogni pratica di tale natura nei territori sotto la loro giurisdizione,

Ricordato che, nella Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, certi atti che si possono anche definire atti di apartheid costituiscono un crimine di diritto internazionale.

Ricordato che, nella Convenzione sulla Imprescrittibilità dei Crimini di Guerra e dei Crimini contro l'Umanità, gli "atti disumani dipendenti dalla politica di apartheid" sono definiti crimini contro l'umanità,

Ricordato che l'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ha adottato nume­rose risoluzioni nelle quali la politica e le pratiche di apartheid vengono condannate come crimini contro l'umanità,

Ricordato che, il Consiglio di Sicurezza ha sottolineato che l'apartheid e la sua continua intensificazione e diffusione turbano e minacciano gravemente la pace e la sicurezza internazionale,

Convinti che la Convenzione Internazionale sull'Eliminazione e la Repressione del crimine di apar­theid permetterebbe di prendere misure più efficaci sul piano internazionale e sul piano nazionale al fine di sopprimere e di punire il crimine di apartheid, Hanno convenuto quanto segue::


Articolo I

1. Gli Stati partecipanti alla presente Convenzione dichiarano che l’apartheid è un crimine con­tro l'umanità e che gli atti disumani derivanti dalle politiche e dalle pratiche di apartheid e da altre politiche e pratiche simili di segregazione e di discriminazione razziali, definite all'articolo 2 della presente Convenzione, sono dei crimini che violano i principi del diritto internazionale ed in parti­colare le finalità ed i principi dello Statuto delle Nazioni Unite e costituiscono una seria minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.

2. Gli Stati partecipanti alla presente Convenzione dichiarano criminali le organizzazioni, le istituzioni e gli individui che commettono il crimine di apartheid.


Articolo II

Ai fini della presente Convenzione, il termine “crimine di apartheid”, che comprende politiche e pratiche analoghe di segregazione e di discriminazione razziali, quali vengono praticate nell'Afri­ca australe, designa oli atti disumani indicati qui appresso, commessi in vista di istituire e di mante­nere la dominazione di un gruppo razziale di esseri umani su un qualsiasi altro gruppo razziale di essere umani e di opprimere sistematicamente quest'ultimo:

(a) Rifiutare ad un membro o a dei membri di uno o più gruppi razziali il diritto alla vita ed alla libertà personale:

(i) Sopprimendo dei membri di uno o più gruppi razziali;

(ii) Attentando gravemente all'integrità fisica o mentale, alla libertà ed alla dignità dei mem­bri di uno o più gruppi razziali. o sottoponendoli a tortura o a pene e trattamenti crudeli, disumani o degradanti;

(iii) Arrestando arbitrariamente ed imprigionando illegalmente i membri di uno o più grup­pi razziali;

(b) Imporre deliberatamente ad uno o più gruppi razziali condizioni di vita destinate a portare alla loro distruzione fisica, totale o parziale;

(c) Prendere misure, legislative o d'altro genere, destinate ad impedire ad uno o più gruppi raz­ziali di partecipare alla vita politica, sociale, economica e culturale del paese e creare deliberatamente delle condizioni che impediscono il pieno sviluppo del gruppo o dei gruppi considerati, in particolare col privare i membri di uno o più gruppi razziali delle libertà e dei diritti fondamentali dell'uomo, in specie del diritto al lavoro, del diritto a costituire sindacati riconosciuti, del diritto all'istruzione, del diritto di lasciare il proprio paese e di ritornarvi, del diritto alla libertà di residen­za, del diritto alla libertà di opinione e di espressione e del diritto alla libertà di riunione e di associa­zione politiche;

d) Prendere misure, ivi comprese misure legislative miranti a dividere la popolazione secondo criteri razziali, creando riserve e ghetti separati per i membri di uno o più gruppi razziali vietando i matrimoni misti tra persone appartenenti a differenti gruppi razziali ed espropriando i beni immo­bili appartenenti ad uno o più gruppi razziali ed a membri ditali gruppi;

e) Sfruttare il lavoro dei membri di uno o più gruppi razziali, in particolare sottoponendoli al lavoro forzato;

f) Perseguitare organizzazioni e persone, privandole delle libertà e dei diritti fondamentali, perché si oppongono all'apartheid.


Articolo III

Sono considerati penalmente responsabili, sul piano internazionale, e quale che sia il movente, le persone, i membri di organizzazioni e di istituzioni ed i rappresentanti dello Stato, sia che risiedo­no sul territorio dello Stato in cui vengono perpetrati gli atti sia in un altro Stato, i quali:

a) commettono gli atti menzionati all'articolo 2 della presente Convenzione, partecipino a tali atti, ispirino direttamente o cospirino alla loro perpetrazione;

b) favoriscano ed incoraggino direttamente la perpetrazione del crimine di apartheid o vi coope­rino direttamente.


Articolo IV

Gli Stati partecipanti alla presente Convenzione si impegnano:

a) ad adottare tutte le misure, legislative o d'altro genere, necessarie ad impedire o prevenire qualsiasi incoraggiamento del crimine di apartheid e di politiche segregazioniste analoghe e le loro manifestazioni ed a punire le persone colpevoli di tali crimini;

b) ad adottare misure legislative, giudiziarie ed amministrative per perseguire, sottoporre a giudizio e punire conformemente alla propria giurisdizione le persone responsabili ed accusate degli atti definiti all'articolo 2 della presente Convenzione, sia che risiedano o meno sul territorio dello Stato in cui siano perpetrati quegli atti e sia che si tratti di cittadini di tale Stato o di un altro o di apolidi.


Articolo V

Le persone accusate degli atti enumerati all'articolo 2 della presente Convenzione possono es­sere giudicate da un tribunale competente di ogni Stato partecipante alla presente Convenzione che potrebbe avere giurisdizione sulle dette persone, oppure da un Tribunale penale internazionale che sarebbe competente per quegli Stati contraenti che ne avessero accettata la giurisdizione.


Articolo VI

Gli Stati partecipanti alla presente Convenzione si impegnano ad accettare e ad eseguire, con­formemente allo Statuto delle Nazioni Unite, le decisioni prese dal Consiglio di Sicurezza e miranti a prevenire, reprimere e punire il crimine di apartheid, e a cooperare all'esecuzione delle decisioni adottate da altri organi competenti delle Nazioni Unite per raggiungere gli obiettivi della presente Convenzione.


Articolo VII

1. Gli Stati partecipanti alla presente Convenzione si impegnano a sottoporre periodicamente al gruppo creato in base all'articolo 4 rapporti sulle misure legislative giudiziarie, amministrative o d'altro genere da essi adottate per dare effetto alle disposizioni della presente Convenzione.

2. Copie dei rapporti verranno trasmessi, a cura del Segretario generale, al Comitato speciale per l'apartheid.


Articolo VIII

Ciascuno Stato partecipante alla presente Convenzione può chiedere ad un qualsiasi organo competente delle Nazioni Unite di prendere, in base allo Statuto delle Nazioni Unite, quelle misure che esso giudichi opportune per prevenire ed eliminare il crimine di apartheid.


Articolo IX

1. Il Presidente della Commissione dei diritti umani designerà un gruppo composto di tre membri di tale commissione, i quali saranno al tempo stesso rappresentanti degli Stati contraenti la presente Convenzione, per esaminare i rapporti presentati dagli Stati contraenti in base alle di­sposizioni dell'articolo 7.

2. Se la Commissione dei diritti dell'uomo non comprende rappresentanti degli Stati partecipanti alla presente Convenzione, o ne comprende meno di tre, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, dopo aver consultato tutti gli Stati partecipanti alla presente Convenzione, designerà uno o più rappresentanti degli Stati contraenti che non siano membri della Commissione dei diritti umani, per partecipare ai lavori del gruppo creato in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, fino all'elezione alla Commissione dei diritti umani di rappresentanti di Stati partecipanti alla presente Convenzione.

3. Il gruppo dovrà riunirsi per esaminare i rapporti presentati in base alle disposizioni dell'ar­ticolo 7, per un periodo non superiore a cinque giorni prima dell'apertura o dopo la chiusura della sessione della Commissione dei diritti dell'uomo.


Articolo X

1. Gli Stati partecipanti alla presente Convenzione conferiscono alla Commissione dei diritti umani i poteri di:

a) chiedere agli organi delle Nazioni Unite, quando essi trasmettono copie di petizioni in base all'articolo XV della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazio­ne razziale, di richiamare la propria attenzione sui reclami concernenti gli atti enumerati all'articolo 2 della presente Convezione;

b) predisporre, basandosi sui rapporti degli organi competenti delle Nazioni Unite e sui rap­porti sottoposti periodicamente dagli Stati partecipanti alla presente Convenzione, un elenco di per­sone, organizzazioni, istituzioni e rappresentanti di Stati che siano presunti responsabili dei delitti enumerati all'articolo 2 della presente Convenzione così come di coloro contro i quali sono state promosse azioni giuridiche da pane degli Stati partecipanti alla presente Convenzione;

c) chiedere agli organi competenti delle Nazioni Unite informazioni in merito alle misure pre­se dalle autorità responsabili dell'amministrazione di territori in amministrazione fiduciaria e di ter­ritori non autonomi, così come di qualsiasi altro territorio cui si applichi la risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea generale, nei riguardi delle persone che sarebbero responsabili dei delitti di cui al­l'articolo 2 della presente Convenzione e che si presume dipendano dalla loro giurisdizione territo­riale ed amministrativa;

2. In attesa che siano raggiunti gli obiettivi della Dichiarazione sulla Concessione dell'indipen­denza ai paesi ed ai popoli coloniali, che figura nella risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea Genera­le, le disposizioni della presente Convenzione non limiteranno affatto il diritto di petizione accorda­to ai popoli da altri strumenti internazionali o da parte delle Nazioni Unite e dei suoi istituti specia­lizzati.


Articolo XI

1. Gli atti enumerati all'articolo 2 della presente Convenzione saranno considerati reati politi­ci ai fini dell'estradizione.

2. Gli Stati contraenti si impegnano ad accordare in tal caso l'estradizione, conformemente alla loro legislazione ed ai trattati in vigore.


Articolo XII

Ogni controversia tra gli Stati contraenti concernente l'interpretazione, l'applicazione e l'ese­cuzione della presente Convenzione che non sia stata regolata per via di negoziati verrà portata da­vanti alla Corte Internazionale di Giustizia, su richiesta degli Stati partecipanti nella controversia, a meno che essi non abbiano deciso un'altra forma di regolamento.


Articolo XIII

La presente Convenzione è aperta alla firma, di tutti gli Stati. Lo Stato che non abbia firmato la Convenzione all'atto della sua entrata in vigore potrà aderirvi successivamente.


Articolo XIV

1. La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di adesione verranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

2. L'adesione avverrà mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario Ge­nerale delle Nazioni Unite.


Articolo XV

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del de­posito presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite del ventesimo strumento dì ratifica o di ade­sione.

2. Per ogni Stato che ratificherà la presente Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del ven­tesimo strumento di ratifica o di adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.


Articolo XVI

Ogni Stato contraente può denunciare la presente Convenzione a mezzo di notifica scritta indi­rizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui il Segretario Generale ne avrà ricevuto notifica.


Articolo XVII

1. Ogni Stato contraente può in qualsiasi momento chiedere la revisione della presente Con­venzione tramite notifica scritta indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

2. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite decide le misure eventualmente da prendere in merito a tale richiesta.


Articolo XVIII

Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati:

(a) delle firme, delle ratifiche e delle adesioni di cui agli articoli 13 e 14:

(b) della data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore conformemente all'articolo 15;

(c) delle denunce di cui all'articolo 16;

(d) delle notifiche di cui all'articolo 17.


Articolo XIX

1. La presente Convenzione, di cui fanno egualmente fede i testi cinese, francese, inglese, spa­gnolo e russo, verrà depositata negli archivi delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite farà pervenire a tutti gli Stati copia conforme au­tenticata della presente Convenzione.


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in Normativa di riferimento: Convenzione delle Nazioni Unite sul Crimine di ApartheidLa normativa di riferimento: storicoAnnali istruzione - L'EDUCAZIONE INTERCULTURALE E L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI, 1995.  


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