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Ancora sui diritti dei “congelati SSIS”
tra SSIS e TFA
Bijoy M. Trentin
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Con la chiusura delle Scuole di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (SSIS) [1], ai cosiddetti “congelati SSIS” (che hanno sospeso al 1° anno il percorso, per motivi di studio, di salute ecc., in modo legittimo [2]), dopo ormai un anno accademico intero, non è stato ancora concesso di poter completare [3] l’itinerario per ottenere l’abilitazione. Una prolungata tardiva attivazione del Tirocinio Formativo Attivo (TFA) non consentirà agli attuali “congelati SSIS” che intendono riprendere l’itinerario formativo sospeso di inserirsi a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, mediante l’aggiornamento del punteggio e lo scioglimento della riserva, entro i consueti termini che precedono le vacanze estive (primavera/estate 2010), utilmente per le assegnazioni di supplenze da parte degli Uffici Scolastici Provinciali (estate 2010), con evidenti gravi danni patrimoniali ed esistenziali. Invece, il Ministero dovrebbe garantire súbito ai “congelati SSIS” di potersi abilitare (anche tramite TFA) entro i termini suddetti per tutte le classi di concorso per cui essi hanno ottenuto l’accesso alla SSIS, con non inferiori condizioni di partenza
(punteggio ecc.) rispetto agli abilitati SSIS.
NOTE
[1] Cfr. la Nota ministeriale del 31/07/2008 (prot. n. 1726): “In riferimento alla nota del 29/07/2008 relativa alla riammissione ai I anno della SSIS di specializzandi che avevano sospeso la frequenza della stessa per conseguire il dottorato di ricerca, si formulano le seguenti considerazioni. In presenza della sospensione della SSIS per l’a.a. 2008/2009 si ritiene di non poter autorizzare quanto richiesto. Il diritto a conseguire il diploma di abilitazione all’insegnamento presso la SSIS, legittimamente sospesa, deve essere garantito e potrà essere fatto valere in presenza della nuova normativa di cui all’art. 2, comma 416, della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) per la quale i competenti uffici di questo Ministero stanno lavorando”. Cfr. il comma 4-ter dell’art. 64 della Legge n. 133 del 06/08/2008: “Le procedure per l’accesso alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario attivate presso le università sono sospese per l’anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4” (la lettera a) riguarda la ridefinizione delle classi di concorso e la lettera e) prevede nuovi criteri e parametri per la determinazione degli organici del personale docente e ATA). Cfr. la Nota ministeriale del 10/10/2008 (prot. n. 2313): “Per l’a.a. 2008/2009 le SSIS completano esclusivamente il 2° anno del corso relativo al IX ciclo. Le SS.LL., nel rispetto dell’autonomia universitaria, vorranno disporre che gli studenti, che nei precendenti cicli hanno sospeso il 2° anno SSIS per giustificati motivi, tutelati da apposita normativa nonché gli studenti che hanno sospeso il 2° anno per aver superato l’accesso al dottorato di ricerca, possano completare il percorso SSIS nell’a.a. 2008/2009, ultimo anno di funzionamento della suindicata struttura”. Si deve notare anche l’atteggiamento decisamente discriminatorio nei confronti di chi ha sospeso la SSIS al 1° anno e di chi, invece, lo ha fatto al 2° anno.
[2] Cfr. il comma 1 dell’art. 8 della Legge n 398 del 30/11/1989: “Agli iscritti alle scuole di specializzazione che siano ammessi a frequentare un corso di dottorato di ricerca si applica la sospensione del corso degli studi sino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato. L’iscrizione all’anno di corso spettante in base al precedente curriculum può avvenire anche in soprannumero rispetto ai posti previsti dall statuto della scuola”. Cfr. anche il comma 2 dell’art. 13 del D.M. n. 509 del 03/11/1999 (successivo al D.M. 26 maggio 1998, istitutivo delle stesse SSIS): “Le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio con i nuovi ordinamenti. Ai fini dell'opzione le università riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti”, analogo al comma 5 dell’art. 13 del D.M. n. 270 del 22/10/2004: “A seguito dell'adozione dei regolamenti didattici di ateneo di cui al comma 1, le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi e disciplinano, altresì, la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti”.
[3] Cfr. il comma 13 dell’art. 16 dello Schema di Decreto sulla formazione iniziale dei docenti (vedi http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm_formazione_iniziale_docenti.pdf): “Fino all’anno 2011/2012 coloro che hanno superato l’esame di ammissione alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario e hanno in
seguito sospeso la frequenza delle stesse sono ammessi come soprannumerari al tirocinio formativo attivo di cui ai
commi 1 e 2 senza dover sostenere l’esame di ammissione per la corrispondente classe di concorso e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti”.
dicembre 2009
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