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  SCHEDA

Tipologia:Decreto del Presidente della Repubblica
Numero emissione:319
Data emissione:11/08/2003
Ente emittente:Presidenza della repubblica
Oggetto:Regolamento di organizzazione del M.I.U.R. - Testo in vigore dal 5-12-2003 (G.U.20 novembre 2003 - S.O. n. 177)
Testo:IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4/bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 11;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 477, e 6 novembre 2000, n. 347, con i quali, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è stato determinato, in via provvisoria, rispettivamente il riordino del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e del Ministero della Pubblica Istruzione;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante la riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia musicale di Danza, dell'Accademia di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati;
Sentite, in data 21 marzo 2002, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 luglio 2002;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 settembre 2002, nel quale viene tra l'altro evidenziato il carattere non definitivo dell'assetto organizzativo stabilito dal presente regolamento, dovendosi provvedere alla sua revisione a seguito dell'adeguamento della disciplina sostanziale del sistema dell'istruzione alla riforma del Titolo V della Costituzione recata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Considerata d'altra parte la necessità primaria e indefettibile per il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di dotarsi di una struttura organizzativa adeguata al governo dell'attuale complessa fase organizzativa, fermo restando che, ad ultimazione della stessa, si provvederà alla predetta revisione;
Acquisito il parere della prima Commissione permanente della Camera dei Deputati, espresso nella seduta del 6 novembre 2002;
Considerato che in data 21 novembre 2002 è scaduto il termine per l'espressione del parere della settima Commissione permanente del Senato della Repubblica, cui lo schema di regolamento è stato assegnato in data 22 ottobre 2002 e che, a norma dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Governo può adottare il regolamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2002;
Considerato, peraltro, che con deliberazione n. 6/2003/P, in data 27 marzo 2003, la Sezione del controllo della Corte dei Conti ha parzialmente censurato talune disposizioni del regolamento 30 dicembre 2002 e che si intende adeguarsi alle indicazioni della Corte medesima;
Ferma rimanendo l'esigenza di osservare il numero delle strutture previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

EMANA


il seguente regolamento:

Art. 1 - Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

a) Ministro, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
b) Ministero, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
c) Crui, la Conferenza dei rettori delle Università italiane;
d) Cun, il Consiglio universitario nazionale di cui all'articolo 17, comma 102, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
e) Convsu, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
f) Cspi, il Consiglio superiore della Pubblica Istruzione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233;
g) Cnpi, il Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
h) Cnam, il Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
i) Pnr, il Programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
l) Civr, il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
m) Cnsu, il Consiglio nazionale degli studenti universitari, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
n) Garr, il Gruppo per l'armonizzazione delle reti della ricerca;
o) Indire, l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;
p) Invalsi, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;
q) Irre, l'Istituto regionale di ricerca educativa di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
r) Aipa, l'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
s) Ocse, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, di cui alla convenzione firmata a Parigi il 14 dicembre 1960 e ratificata con la legge 28 marzo 1962, n. 232;
t) Esa, l'Agenzia spaziale europea di cui alla convenzione firmata a Parigi il 30 maggio 1975 e ratificata con la legge 9 giugno 1977, n. 358.

Art. 2 - Articolazione del Ministero
1. Il Ministero è articolato a livello centrale, a norma dell'articolo 51 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in tre Dipartimenti.
2. I Dipartimenti assumono rispettivamente la denominazione di:

a) Dipartimento per la Programmazione ministeriale e per la Gestione ministeriale del Bilancio, delle Risorse Umane e dell'Informazione;
b) Dipartimento per l'Istruzione;
c) Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca.

Nell'ambito dei predetti Dipartimenti sono individuati gli Uffici di livello dirigenziale generale di cui agli articoli 5, 6 e 7.

3. Il Ministero è articolato, a livello periferico, negli Uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
4. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4/bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuati gli Uffici di livello dirigenziale non generale e i loro compiti.

Art. 3 - Attribuzioni dei Capi dei Dipartimenti
1. I Capi dei Dipartimenti svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli Uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'Amministrazione e sono responsabili, a norma dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro.
2. Dal Capo del Dipartimento dipendono funzionalmente gli Uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso. Il Capo del Dipartimento può promuovere progetti che coinvolgono le competenze di più Uffici dirigenziali generali compresi nel Dipartimento, affidandone il coordinamento ad uno dei dirigenti preposti a tali Uffici.

Art. 4 - Conferenza permanente dei Capi Dipartimento e dei Direttori Generali
1. I Capi dei Dipartimenti, e i Dirigenti preposti agli Uffici di livello dirigenziale generale compresi nei Dipartimenti e agli Uffici scolastici regionali, si riuniscono in conferenza per trattare le questioni attinenti al coordinamento dell'attività dei rispettivi Uffici e per formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive per assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. La conferenza è presieduta, in ragione delle materie, dai Capi dei Dipartimenti, che provvedono a convocarla periodicamente in adunanza plenaria, almeno ogni tre mesi.
2. Il Capo Dipartimento, o i Capi Dipartimento, in relazione alla specificità dei temi da trattare, possono indire adunanze ristrette.
3. L'ordine del giorno delle adunanze della conferenza deve essere preventivamente trasmesso al Ministro e al Capo di Gabinetto. Il Ministro e il Capo di Gabinetto possono partecipare alle sedute della conferenza, qualora lo ritengano opportuno.
4. Il servizio di segreteria necessario per i lavori della conferenza è assicurato dalla Direzione Generale di cui all'articolo 5, comma 5.

Art. 5 - Dipartimento per la Programmazione ministeriale e per la Gestione ministeriale del bilancio, delle Risorse umane e dell'Informazione
1. Il Dipartimento per la Programmazione ministeriale e per la Gestione ministeriale del bilancio, delle Risorse umane e dell'Informazione svolge funzioni nelle seguenti aree:

– studi e programmazione ministeriale;
– politica finanziaria, bilancio e monitoraggio del fabbisogno finanziario del Ministero;
– definizione degli indirizzi generali in materia di gestione delle risorse umane del Ministero, di disciplina giuridica ed economica del relativo rapporto di lavoro, di reclutamento e formazione, di relazioni sindacali e di contrattazione;
– acquisti e affari generali;
– gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero e connessione con i sistemi informativi delle Università, degli enti di ricerca e dei consorzi interuniversitari;
– elaborazioni statistiche;
– comunicazione istituzionale e relazioni con il pubblico, iniziative di promozione di attività in ambito editoriale, pubblicitario e di comunicazione.

2. Il Dipartimento per la Programmazione ministeriale e per la Gestione ministeriale del bilancio, delle Risorse umane e dell'Informazione comprende i seguenti Uffici di livello dirigenziale generale:

a) Direzione Generale Studi e Programmazione sui Sistemi dell'Istruzione, dell'Università, della Ricerca e dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica;
b) Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio;
c) Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali;
d) Direzione Generale per la Comunicazione;
e) Direzione Generale per i Sistemi Informativi.

3. La Direzione Generale Studi e Programmazione sui Sistemi dell'Istruzione, dell'Università, della Ricerca e dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica promuove e svolge:

– attività di indagine, studio e documentazione concernenti il sistema dell'Istruzione, dell'Università, della Ricerca e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, per gli aspetti quantitativi e qualitativi strumentali al governo del sistema medesimo;
– elabora studi ed analisi anche strumentali all'attività dei Dipartimenti e delle Direzioni Generali relativamente ad aspetti tecnici inerenti le tematiche di rispettiva competenza;
– concorre alla valutazione del sistema dell'Istruzione e al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative.

Nell'ambito della Direzione Generale opera il servizio di statistica istituito a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative, centrali e periferiche, del Ministero. Il predetto servizio si avvale anche degli apporti del sistema informativo.
4. La Direzione Generale per la Politica finanziaria e per il Bilancio:

– rileva il fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dai Dipartimenti e dagli Uffici scolastici regionali;
– in attuazione delle direttive del Ministro, e in coordinamento con gli altri Dipartimenti, cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, la redazione delle proposte per la legge finanziaria, l'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;
– predispone i programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rivenienti da leggi, fondi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste;
– predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari Centri di responsabilità e ai Centri di costo;
– coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; – analizza ed effettua il monitoraggio dei flussi finanziari;
– elabora le istruzioni generali per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
– svolge attività di assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi Uffici centrali e periferici;
– predispone le relazioni tecniche sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli Uffici competenti.

5. La Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, in coordinamento con gli altri Dipartimenti, svolge i compiti relativi:

– all'attuazione delle direttive del Ministro in materia di politiche del personale amministrativo e tecnico, dirigente e non, del Ministero;
– al reclutamento, alla formazione generale e all'Amministrazione del personale;
– alle relazioni sindacali e alla contrattazione;
– all'emanazione di indirizzi alle Direzioni regionali per l'applicazione dei Contratti Collettivi e la stipula di Accordi decentrati;
– alla mobilità e al trattamento di quiescenza e previdenza;
– alla pianificazione e allocazione delle risorse umane;
– alla cura della gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli Uffici dell'Amministrazione centrale;
– alla consulenza all'Amministrazione periferica in materia contrattuale;
– ai servizi, alle strutture e ai compiti strumentali dell'Amministrazione centrale;
– alle analisi di mercato;
– alla consulenza alle strutture dipartimentali e alle Direzioni Generali su contrattualistica ed elaborazione di capitolati;
– alla gestione del contenzioso per provvedimenti aventi carattere generale e alla definizione delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali;
– all'elaborazione del piano acquisti annuale.

Nell'ambito della Direzione Generale opera la segreteria della Conferenza permanente dei Capi Dipartimento e dei Direttori Generali, di cui all'articolo 4.
6. La Direzione Generale per i Sistemi Informativi:

– cura ed è responsabile dello sviluppo e sostegno della rete Garr e delle altre infrastrutture tecnologiche per la ricerca;
– cura ed è responsabile dei rapporti con i soggetti che forniscono i servizi concernenti il sistema informativo;
– cura i rapporti con i Dipartimenti e gli Uffici scolastici regionali, con i sistemi informativi universitari, degli enti di ricerca e dei consorzi interuniversitari di calcolo ai fini dell'utilizzazione del sistema informativo e dello sviluppo di nuove procedure;
– pianifica, coordinando gli altri Uffici del Ministero, le attività del sistema informativo con riferimento alle applicazioni e agli sviluppi del sistema stesso;
– fornisce le necessarie elaborazioni informatico-statistiche;
– collabora alla realizzazione della formazione a distanza;
– formula piani per le politiche di innovazione tecnologica;
– cura i rapporti con l'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione;
– provvede alla definizione di standard tecnologici ed alla consulenza alle scuole in materia di strutture tecnologiche;
– conduce studi e sperimentazioni di nuove soluzioni tecnologiche;
– provvede alla creazione di infrastrutture di supporto ai servizi in rete, anche in collaborazione con regioni ed altri soggetti pubblici e privati.

7. La Direzione Generale per la Comunicazione:

– cura i rapporti con il Dipartimento Informazione ed Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con gli altri enti e organi di informazione;
– coordina la comunicazione istituzionale anche con riguardo agli strumenti multimediali e alla rete intranet;
– elabora e gestisce il piano di comunicazione in coordinamento con i Dipartimenti;
– coordina il sito web dell'Amministrazione;
– promuove attività e convenzioni editoriali, pubblicitarie e campagne di comunicazione;
– analizza le domande di servizi e prestazioni attinenti l'informazione e la relativa divulgazione;
– promuove monitoraggi e indagini demoscopiche;
– è responsabile dell'Ufficio Relazioni con il pubblico a livello centrale e indirizza l'attività degli Uffici relazioni con il pubblico a livello periferico.

Art. 6 - Dipartimento per l'Istruzione
1. Il Dipartimento svolge le funzioni nelle seguenti aree:

– organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti, curricola e programmi scolastici, stato giuridico del personale della scuola;
– definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica;
– definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio e per la valutazione della loro efficienza, al fine di garantire il coordinamento dell'organizzazione e l'uniformità dei relativi livelli in tutto il territorio nazionale;
– definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di interventi sociali nella scuola;
– definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualità del servizio scolastico ed educativo, ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative;
– riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo ed internazionale ed attuazione di politiche dell'educazione comuni ai Paesi dell'Unione Europea;
– assetto complessivo dell'intero sistema formativo, individuazione degli obiettivi e degli standard e percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore;
– consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome;
– definizione degli indirizzi in materia di scuole paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale;
– competenze in materia di edilizia scolastica, riservate al Ministero, a norma della legge 11 gennaio 1996, n. 23;
– competenze riservate all'Amministrazione scolastica relativamente alle istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
– affari e relazioni internazionali, inclusa la collaborazione con l'Unione Europea e con gli Organismi internazionali in materia di istruzione scolastica.

2. Il Dipartimento si articola nei seguenti Uffici di livello dirigenziale generale:

a) Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici;
b) Direzione Generale per lo Studente;
c) Direzione Generale per l'Istruzione Post-secondaria e per i Rapporti con i Sistemi formativi delle regioni e degli enti locali;
d) Direzione Generale per il Personale della Scuola;
e) Direzione Generale per gli Affari Internazionali dell'Istruzione Scolastica.

3. Al Dipartimento si raccordano funzionalmente gli Uffici scolastici regionali di cui all'articolo 8.
4. La Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici svolge i compiti relativi:

– agli ordinamenti, ai curricola e ai programmi scolastici;
– alla definizione delle classi di concorso e dei programmi delle prove concorsuali del personale della scuola;
– alla ricerca e alle innovazioni nei diversi gradi e settori dell'Istruzione avvalendosi a tale fine della collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa;
– alla materia degli esami, delle certificazioni e del riconoscimento di titoli di studio stranieri;
– all'individuazione delle priorità in materia di valutazione e alla promozione di appositi progetti;
– alle attività preliminari all'adozione delle direttive di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;
– alla vigilanza sull'Istituto nazionale per la valutazione del sistema istruzione e sull'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa;
– alla vigilanza sulla Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e alla vigilanza e sorveglianza di cui all'articolo 605, commi 2 e 3, del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nei confronti degli altri enti ivi previsti;
– all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190, relativo agli Irre.

Nell'ambito della Direzione è istituito il servizio di segreteria del Cnpi ovvero del Cspi e della Conferenza dei presidenti degli Istituti regionali di ricerca educativa.
5. La Direzione Generale per lo Studente svolge i compiti relativi:

– alla materia dello status dello studente;
– ai servizi per l'integrazione degli studenti in situazione di handicap e per l'accoglienza e integrazione degli studenti immigrati;
– agli indirizzi e alle strategie nazionali in materia di rapporti delle scuole con lo sport;
– alle strategie sulle attività e sull'associazionismo degli studenti;
– alle politiche sociali a favore dei giovani e, in particolare, alle azioni di prevenzione e contrasto del disagio giovanile;
– alle attività di orientamento e raccordo con il sistema universitario;
– agli interventi di orientamento e promozione del successo formativo e al relativo monitoraggio;
– al supporto delle attività della conferenza nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti;
– ai rapporti con le associazioni dei genitori e al supporto della loro attività;
– ai rapporti con altri enti e organizzazioni che sviluppano politiche e azioni a favore degli studenti.

6. La Direzione Generale per l'Istruzione Post-secondaria e per i Rapporti con i Sistemi formativi delle regioni e degli enti locali:

– cura le attività istruttorie per i provvedimenti da sottoporre all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza Unificata;
– svolge, inoltre, fatte comunque salve le competenze delle regioni e in raccordo con altri soggetti istituzionali, le funzioni dell'Amministrazione dell'Istruzione in materia di:

• rapporti scuola-lavoro, percorsi di istruzione e formazione;
• educazione ed istruzione permanente degli adulti;
• istruzione superiore non universitaria, ivi compresa l'istruzione e formazione tecnica superiore.

7. La Direzione Generale per il Personale della Scuola svolge i compiti relativi:

– alla definizione degli indirizzi generali dell'organizzazione del lavoro;
– alla disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro e alla relativa contrattazione;
– all'indirizzo e al coordinamento con altre Amministrazioni in materia di quiescenza e previdenza;
– agli indirizzi in materia di reclutamento e selezione dei dirigenti scolastici, rapporto di lavoro e relativa contrattazione;
– alla definizione delle dotazioni organiche nazionali del personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, e alla definizione dei parametri per la ripartizione a livello regionale;
– alla definizione delle linee di indirizzo e coordinamento della formazione e aggiornamento del personale della scuola, ivi compresa la formazione a distanza, e programmazione delle politiche formative a livello nazionale;
– agli indirizzi in materia di riconversione e riqualificazione del personale docente ed educativo;
– alla gestione del contenzioso per provvedimenti aventi carattere generale e alla definizione delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali.

8. La Direzione Generale per gli Affari Internazionali dell'Istruzione Scolastica:

– cura le relazioni internazionali in materia di istruzione scolastica, inclusa la collaborazione con l'Unione Europea e con gli organismi internazionali e la partecipazione alle attività che si svolgono in tali sedi;
– cura, in collaborazione con la Direzione Generale di cui all'articolo 5, comma 3, l'elaborazione di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi comunitari e internazionali;
– individua le opportunità di finanziamento a valere su Fondi internazionali e comunitari, pubblici e privati, promuovendone l'utilizzo e fornendo la necessaria assistenza alle altre Direzioni Generali del Dipartimento ed agli Uffici scolastici regionali;
– definisce e realizza i programmi finanziati da Fondi comunitari in materia di istruzione scolastica.

9. I dirigenti con funzioni tecniche dipendono funzionalmente dal Capo Dipartimento, dai Direttori Generali e dai direttori degli Uffici scolastici regionali a seconda della loro assegnazione. Essi esercitano le loro funzioni con riferimento alle seguenti aree:

– sostegno per la progettazione e il supporto dei processi formativi;
– supporto al processo di valutazione e autovalutazione;
– supporto tecnico-didattico-pedagogico;
– ispettiva.

Art. 7 - Dipartimento per l'Università, l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la Ricerca scientifica e tecnologica
1. Il Dipartimento per l'Università, l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la Ricerca scientifica e tecnologica svolge funzioni nelle seguenti aree:

– istruzione universitaria, programmazione degli interventi sul sistema universitario;
– indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle Università;
– monitoraggio e valutazione, anche mediante specifico organismo, in materia universitaria e di Alta formazione artistica, musicale e coreutica;
– attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione universitaria, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario, anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli Affari Esteri;
– razionalizzazione delle condizioni di accesso all'istruzione universitaria;
– partecipazione alle attività relative all'accesso alle Amministrazioni e alle professioni, al raccordo dell'istruzione universitaria e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica con l'istruzione scolastica e con la formazione professionale;
– valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle Università;
– competenze relative agli istituti di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;
– indirizzo, programmazione e coordinamento della Ricerca scientifica e tecnologica in ambito nazionale e internazionale;
– programmazione degli interventi degli enti di ricerca non strumentali;
– indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali;
– monitoraggio degli enti di ricerca non strumentali;
– coordinamento delle iniziative degli altri Ministeri inerenti la ricerca;
– valorizzazione e sostegno della ricerca libera negli enti di ricerca;
– monitoraggio e sostegno del grado di interazione tra sistema delle Università e sistema produttivo;
– integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica;
– coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali ed internazionali di ricerca;
– indirizzo e sostegno alla ricerca spaziale e aerospaziale;
– cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
– promozione e sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica.

2. Il Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca comprende i seguenti Uffici di livello dirigenziale generale:

a) Direzione Generale per l'Università;
b) Direzione Generale per lo Studente e il Diritto allo Studio;
c) Direzione Generale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica;
d) Direzione Generale per le Strategie e lo Sviluppo dell'Internazionalizzazione della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
e) Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca.

3. La Direzione Generale per l'Università svolge i compiti relativi a:

– finanziamento, programmazione e sviluppo del sistema universitario e gestione dei fondi dell'edilizia;
– esame degli statuti e dei regolamenti di Ateneo;
– monitoraggio degli ordinamenti universitari;
– rapporti con il Cun, con il Crui e con il Convsu per gli atti di competenza;
– verifiche amministrativo-contabili, monitoraggio e valutazione del sistema universitario e dell'attuazione delle normative e degli interventi in materia universitaria, anche avvalendosi degli organismi di valutazione;
– rapporti con il Ministero della Salute per le attività di formazione e specializzazione, assistenza e ricerca della facoltà di Medicina;
– raccordo con il sistema scolastico, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle professioni e con le Pubbliche Amministrazioni;
– sviluppo e coordinamento delle iniziative di Alta formazione post-universitaria, delle scuole superiori ad ordinamento speciale e della formazione e avviamento alla ricerca;
– promozione e attuazione degli Accordi internazionali e delle attività inerenti la cooperazione internazionale in materia di istruzione universitaria;
– elaborazione previsioni a breve, medio e lungo termine, sull'evoluzione della domanda e dell'offerta formativa.

Nell'ambito della Direzione è istituito il servizio di segreteria del Cun e del Convsu.
4. La Direzione Generale per lo Studente e il Diritto allo Studio svolge nel settore universitario e nel settore dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica, i compiti relativi a:

– indirizzo per l'attuazione del diritto allo studio e sulla condizione studentesca;
– attività di orientamento allo studio e all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;
– coordinamento, promozione e sostegno delle attività di formazione continua, permanente e ricorrente delle Università;
– razionalizzazione delle condizioni di accesso;
– tutoraggio;
– collegi e, per quanto non di competenza delle regioni, residenze universitarie;
– iniziative sportive a livello nazionale;
– anagrafe degli studenti;
– raccordo con il sistema scolastico, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle professioni e con le Pubbliche Amministrazioni;
– rapporti con il Cnsu, per gli atti di competenza.

Nell'ambito della Direzione è istituito il servizio di segreteria del Cnsu.

5. La Direzione Generale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica svolge i compiti relativi a:

– finanziamento, programmazione e sviluppo dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica;
– promozione e sviluppo dell'autonomia del sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica;
– vigilanza delle relative istituzioni;
– sviluppo dell'offerta formativa e della produzione artistica;
– raccordo con il sistema scolastico e universitario, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle professioni e con le Pubbliche Amministrazioni;
– rapporto con il Cnam per gli atti di competenza.

Nell'ambito della Direzione è istituito il servizio di segreteria al Cnam.
6. La Direzione Generale per le Strategie e lo Sviluppo dell'Internazionalizzazione della Ricerca Scientifica e Tecnologica svolge i compiti relativi alla:

– definizione della politica di internazionalizzazione della Ricerca scientifica e tecnologica;
– elaborazione dell'indirizzo unitario e coordinamento della politica della Ricerca scientifica e tecnologica del Ministero nei comitati di gestione delle convenzioni, dei protocolli, delle direttive e degli accordi in materia di ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito dell'Unione Europea, dell'Ocse, dell'Esa, delle Nazioni Unite e di Organismi internazionali;
– indirizzo, normazione generale e finanziamento dell'Agenzia Asi;
– indirizzo e sostegno alla ricerca spaziale e aerospaziale;
– promozione della cooperazione scientifica internazionale in materia di ricerca;
– promozione della partecipazione italiana ai programmi comunitari di ricerca;
– partecipazione a commissioni dell'Unione Europea e ad organismi comunitari;
– sviluppo di rapporti bilaterali;
– supporto alla redazione del Pnr;
– agevolazione della ricerca nelle imprese e in altri soggetti pubblici e privati nell'ambito di accordi internazionali di cooperazione, nonché programmi comunitari;
– promozione delle cooperazioni e sinergie tra sistema delle Università, organismi pubblici di ricerca e sistema produttivo;
– attività preliminari per la definizione della posizione nazionale nel programma quadro sulla ricerca;
– analisi e diffusione della normativa comunitaria e delle modalità di interazione con gli organismi comunitari;
– individuazione di opportunità di finanziamento a valere su Fondi internazionali pubblici e privati e relativo utilizzo;
– assistenza alle imprese che decidono di accedere a Fondi comunitari;
– rapporti con la segreteria tecnica di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e con il Civr.

7. La Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca svolge i compiti relativi a:

– indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali;
– sviluppo dell'autonomia e razionalizzazione della rete degli enti di ricerca;
– supporto alla redazione del Pnr;
– vigilanza e controllo sulle attività degli enti di ricerca;
– promozione della ricerca finanziata con Fondi nazionali;
– coordinamento delle iniziative degli altri Ministeri, inerenti la ricerca;
– predisposizione e attuazione del programma operativo nazionale per la ricerca e lo sviluppo tecnologico e l'Alta formazione nelle regioni dell'obiettivo uno;
– cooperazione scientifica nazionale in materia di ricerca;
– supporto alla redazione del Pnr;
– incentivazione e agevolazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei relativi fondi;
– monitoraggio e sostegno del grado di interazione tra sistema delle Università e sistema produttivo;
– rapporti con la segreteria tecnica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e con il Civr;
– anagrafe delle ricerche nazionali.

Nell'ambito della Direzione Generale è istituito il servizio di segreteria per il funzionamento del Civr.

Art. 8 - Uffici scolastici regionali
1. In ciascun capoluogo di regione ha sede l'Ufficio scolastico regionale di livello dirigenziale generale che costituisce un autonomo Centro di responsabilità amministrativa, al quale sono assegnate tutte le funzioni già spettanti agli Uffici periferici dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione fatte salve le competenze riconosciute alle istituzioni scolastiche autonome a norma delle disposizioni vigenti.
2. L'Ufficio scolastico regionale si articola per funzioni e sul territorio; a tale fine operano a livello provinciale e/o subprovinciale, i Centri servizi amministrativi.
3. L'Ufficio scolastico regionale svolge le sue funzioni in raccordo con il Dipartimento per l'Istruzione. Esso:

– vigila sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'attività formativa e sull'osservanza degli standard programmati;
– promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali;
– cura l'attuazione delle politiche nazionali per gli studenti;
– formula alla Direzione Generale di cui all'articolo 5, comma 4, e al Dipartimento per l'Istruzione le proprie proposte per l'assegnazione delle risorse finanziarie e di personale;
– provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'Istruzione a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233;
– cura i rapporti con l'Amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale e comunque nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ed educative, relativamente all'offerta formativa integrata e all'educazione degli adulti;
– esercita la vigilanza sulle scuole e sui corsi d'istruzione non statali, nonché sulle scuole straniere in Italia;
– fornisce assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche e vigila sul loro funzionamento nel rispetto dell'autonomia ad esse riconosciuta;
– assegna alle istituzioni scolastiche le risorse finanziarie;
– assegna alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale ed esercita tutte le competenze in materia, ivi comprese quelle attinenti alle relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;
– assicura, con i modi e gli strumenti più opportuni, la diffusione delle informazioni, ha la legittimazione passiva in materia di contenzioso del personale della scuola.

Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale stipula i contratti individuali di lavoro ed emette i relativi atti d'incarico. Nell'esercizio dei propri compiti il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale si avvale anche dell'Istituto regionale di ricerca educativa, sul quale esercita la vigilanza a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190.
4. Presso ciascun Ufficio scolastico regionale è costituito l'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nei confronti di dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali sono formulate dal Capo del Dipartimento per l'Istruzione.
6. I Centri servizi amministrativi svolgono, a livello provinciale e/o subprovinciale, le funzioni relative:

– all'assistenza agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili;
– alla gestione delle graduatorie e alla formulazione di proposte al Direttore regionale ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi;
– al supporto agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione dell'offerta formativa e all'integrazione con gli altri attori locali;
– al supporto e allo sviluppo delle reti di scuole.

I Centri servizi amministrativi a valenza provinciale sono affidati, di regola, a dirigenti di livello dirigenziale non generale; i Centri servizi amministrativi a valenza sub-provinciale possono essere affidati anche a personale appartenente all'area C dell'ordinamento del comparto.
7. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano seguitano ad applicarsi, per quanto concerne l'organizzazione dell'Amministrazione scolastica, le disposizioni previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in base ad essi adottate. Nella regione Siciliana seguita ad applicarsi l'articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto in materia di Pubblica Istruzione adottate con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.
8. Il Ministro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione, determina le linee guida per l'organizzazione degli Uffici scolastici regionali sul territorio. Il Ministro adotta, su proposta avanzata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, sentite le organizzazioni sindacali regionali, in coerenza con le linee guida, il decreto ministeriale di natura non regolamentare per l'individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti.

Art. 9 - Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche del personale non dirigenziale
1. I posti di funzione dirigenziale del Ministero sono rideterminati secondo l'allegata tabella A.
2. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo le allegate tabelle B e C.
3. I posti di funzione dirigenziale e le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, come rideterminati dalle allegate tabelle A, B e C sono ridotte in relazione ai trasferimenti di personale da effettuarsi in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e con le procedure ivi previste.
4. Il personale non dirigenziale dell'ex Ministero della Pubblica Istruzione e dell'ex Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica confluisce nel ruolo unico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, fatto comunque salvo l'espletamento dei concorsi di riqualificazione già indetti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 10 - Disposizioni sull'organizzazione
1. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza.

Art. 11 - Norme finali e abrogazioni
1. Gli obblighi di cui agli articoli 613, comma 3, e 614, comma 4, del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si intendono riferiti alle sedi dei nuovi Uffici periferici dell'Amministrazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 1, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 477, e il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347.
3. La denominazione del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 477, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2002, n. 128, si intende modificata in: "Regolamento recante la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca".
4. Nell'ambito del Ministero continua ad operare la segreteria tecnica istituita dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 477, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con i compiti ivi previsti.
5. Per l'attribuzione di incarichi ad esperti si applica l'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.


CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Mazzella, Ministro per la Funzione Pubblica
Tremonti, Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli


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