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Tipologia:Legge
Numero emissione:285
Data emissione:23/10/2003
Ente emittente:Parlamento
Oggetto:"Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2003, n. 230, recante ulteriore finanziamento della sessione riservata di esami per l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento nella scuola materna, elementare, secondaria ed artistica"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2003


Testo:Legge di conversione



Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 luglio 2003, n. 230, recante ulteriore finanziamento della sessione riservata di esami per l’abilitazione o l’idoneità all’insegnamento nella scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Decreto-legge 31 luglio 2003, n. 230


"Ulteriore finanziamento della sessione riservata di esami per l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento nella scuola materna, elementare, secondaria ed artistica"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 2003



Art. 1.

1. Per la copertura del maggior fabbisogno derivante dall'espletamento della sessione riservata di esami finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e' autorizzata la maggiore spesa di 34,083 milioni di euro per l'anno 2003 e di 19,317 milioni di euro per l'anno 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, quanto a 34,083 milioni di euro per l'anno 2003 e quanto a 19,317 milioni di euro per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.





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