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Tipologia:Decreto Ministeriale (MPI / MIUR)
Numero emissione:123
Data emissione:27/03/2000
Ente emittente:Ministero della Pubblica Istruzione
Oggetto:Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124
Testo:IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in particolare gli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Considerati gli ordini del giorno presentati alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ed accolti dal Governo, rispettivamente, nelle sedute del 26 marzo 1998, del 15 dicembre 1998, del 2, 3, 16 e 17 marzo 1999 e del 14 aprile 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 23/2000, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota prot. n. D1/2276 del 27 marzo 2000);
Adotta
il seguente regolamento:

Titolo I
Personale docente della scuola materna, elementare, media e secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e personale educativo.

Art. 1.
Trasformazione delle graduatorie provinciali dei concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti

1. Le graduatorie provinciali dei concorsi per soli titoli del personale docente di scuola materna, elementare, media e secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e del personale educativo sono trasformate in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili ed aggiornabili. Coloro che sono inclusi nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli sono confermati nelle corrispondenti graduatorie permanenti nella posizione e con il punteggio posseduti. È confermata l'eventuale presenza in due province, anche in più graduatorie. Le integrazioni e gli aggiornamenti sono effettuati secondo le modalità di cui agli articoli 2, 3 e 4.


Art. 2.
Prima integrazione delle graduatorie permanenti

1. Le graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli costituiscono le graduatorie base. Nella prima integrazione tutto il personale ivi incluso viene graduato in base al punteggio già posseduto aggiornato secondo quanto previsto dal comma 3. Ai fini dell'utilizzo delle graduatorie permanenti per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, i docenti di cui al presente comma, inclusi nelle graduatorie di due province, devono indicare in quale delle due province in cui sono collocati intendono concorrere anche ai fini dell'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.

2. In tale fase, i docenti di cui al comma 1 possono chiedere il trasferimento ad altra provincia e sono parimenti inseriti nella graduatoria base della provincia richiesta, con il punteggio posseduto nella graduatoria di provenienza, aggiornato ai sensi del comma 3. Può essere chiesto il trasferimento da una od entrambe le province di precedente inclusione. Il trasferimento di provincia comporta automaticamente il trasferimento d'iscrizione per tutte le graduatorie per le quali l'aspirante ha diritto ad essere incluso ed il depennamento da tutte le graduatorie della o delle province da cui chiede il trasferimento. Nella domanda di trasferimento deve essere indicata in ogni caso la provincia in cui l'aspirante intende concorrere anche per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.

3. Nella medesima fase i punteggi di coloro che sono già iscritti nelle graduatorie base sono aggiornati, a domanda, con la valutazione di eventuali nuovi titoli, sulla base della tabella approvata con decreto ministeriale 29 marzo 1993 e modificata con decreto ministeriale 29 gennaio 1994 (allegato A).

4. La prima integrazione delle graduatorie base avviene con l'inclusione, in coda alle medesime graduatorie e nel seguente ordine di precedenza, di:

a1) coloro che il 25 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata legge, sono in possesso dei seguenti requisiti richiesti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli: superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami o di esame anche ai soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto di ruolo; trecentosessanta giorni di servizio prestati nelle scuole statali nel triennio scolastico antecedente alla data predetta;

a2) coloro che maturano i requisiti di cui alla precedente lettera a1) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande d'inclusione nella graduatoria permanente;

b) coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande d'inclusione nella graduatoria permanente hanno superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto di ruolo e siano inseriti, alla data del 25 maggio 1999, in una graduatoria provinciale o di istituto per l'assunzione di personale non di ruolo. Sono da considerare in possesso del secondo requisito anche coloro che essendo stati inseriti nelle predette graduatorie risultavano temporaneamente depennati alla data di entrata in vigore della legge per i motivi previsti dall'articolo 7, comma 6, della ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994 e avevano titolo a chiedere il reinserimento ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della medesima ordinanza ministeriale. Il requisito della iscrizione nelle graduatorie per l'assunzione di personale non di ruolo non è richiesto per coloro che hanno superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami, conclusosi successivamente a1 31 marzo 1995, data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di supplenza, fissato con l'ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994, come modificata dalla ordinanza ministeriale n. 66 del 27 febbraio 1995.

5. Coloro che superano le prove della sessione riservata di esami indetta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge, sono iscritti negli scaglioni di cui alle lettere a2) o b) del comma 4, a seconda che siano in possesso o meno del requisito dei trecentosessanta giorni di servizio prestato nelle scuole statali nel triennio scolastico antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nelle graduatorie.

6. All'interno dei singoli scaglioni gli aspiranti sono inclusi con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, da valutare secondo la tabella di cui all'allegato A.

7. Il personale di cui ai commi 4 e 5 può chiedere, ai fini dell'assunzione in ruolo e del conferimento delle supplenze, l'inserimento in una sola provincia e per tutte le graduatorie permanenti per le quali è in possesso dei requisiti di ammissione.


Art. 3.
Trasferimento di graduatoria negli anni intermedi

1. Il personale incluso nelle graduatorie permanenti può chiedere il trasferimento nelle corrispondenti graduatorie di altra provincia in ciascuno degli anni intermedi tra una integrazione e quella successiva. Il trasferimento di provincia comporta automaticamente il trasferimento d'iscrizione per tutte le graduatorie per le quali l'aspirante ha diritto ad essere incluso ed il depennamento da tutte le graduatorie di precedente inclusione. Il personale incluso nella graduatoria base può chiedere il trasferimento da una od entrambe le province di precedente inclusione indicando in ogni caso la provincia in cui intende concorrere anche per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.

2. Il personale di cui al comma 1 si inserisce nella provincia prescelta in coda all'ultimo incluso, in scaglioni distinti in relazione a quello di provenienza e sulla base del punteggio posseduto.


Art. 4.
Integrazioni successive

1. Le integrazioni delle graduatorie permanenti successive alla prima sono effettuate periodicamente con l'inserimento del personale che ha superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami per la medesima classe di concorso o il medesimo posto. L'integrazione avviene ogni volta con l'inserimento degli aventi titolo in uno scaglione successivo all'ultimo. Tali operazioni sono subordinate all'espletamento su tutto il territorio nazionale dei corrispondenti concorsi per titoli ed esami. Le integrazioni delle graduatorie permanenti hanno effetto per le assunzioni in ruolo da disporre a decorrere dal primo o dal secondo anno scolastico successivo all'approvazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi per titoli ed esami in relazione alla data di approvazione. Se tale approvazione interviene su tutto il territorio nazionale nel periodo compreso tra il 1o settembre e il 31 marzo le integrazioni avranno effetto per le assunzioni da disporre a decorrere dall'inizio del primo anno scolastico successivo. Qualora invece tale approvazione intervenga tra il 1o aprile e il 31 agosto, le integrazioni avranno effetto per le assunzioni da disporre con decorrenza dall'inizio del secondo anno scolastico successivo.

2. I nuovi aspiranti possono chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti di una sola provincia.

3. Il personale di cui al comma 1 è graduato secondo il punteggio spettante per i titoli posseduti, in base alla tabella di valutazione di cui all'allegato A.

4. Contemporaneamente alle operazioni di cui al comma 1 è effettuato l'aggiornamento, a domanda, nell'ambito dello scaglione di appartenenza, delle posizioni di coloro che sono già iscritti, con la valutazione dei nuovi titoli prodotti dagli interessati, sulla base della tabella di valutazione (allegato A). Nella medesima fase, coloro che sono già inseriti in coda alle graduatorie permanenti, in quanto trasferiti dalle corrispondenti graduatorie di altre province nei precedenti anni scolastici intermedi, sono inseriti a pieno titolo nello scaglione corrispondente a quello di provenienza con il punteggio posseduto, eventualmente aggiornato con quello spettante per effetto della valutazione dei nuovi titoli prodotti, in base alla tabella di valutazione allegata (allegato A). Analogamente si procede all'inserimento a pieno titolo nello scaglione corrispondente a quello di provenienza nei confronti di coloro che chiedono il trasferimento di graduatoria in questa fase di integrazione e aggiornamento delle graduatorie. Per quest'ultima categoria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 in materia di iscrizione e depennamento dalle graduatorie.


Titolo II
Docenti di strumento musicale nella scuola media


Art. 5.
Istituzione delle graduatorie permanenti relative alla classe di concorso di strumento musicale nella scuola media

1. Per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media sono istituite graduatorie provinciali permanenti distinte per le specialità strumentali previste nei programmi allegati al decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201.

2. La compilazione delle graduatorie previste al comma 1 è subordinata alla conclusione delle procedure per l'espletamento della sessione riservata di esami per l'abilitazione all'insegnamento prevista dall'articolo 11, comma 9, della legge.


Art. 6.
Docenti aventi titolo all'inserimento in graduatoria

1. Hanno titolo a chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti istituite ai sensi dell'articolo 5 i docenti che hanno prestato trecentosessanta giorni di servizio effettivo nell'insegnamento sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/1990 e il 25 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge, di cui almeno centottanta giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994/1995, purché in possesso o dell'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media conseguita antecedentemente al 25 maggio 1999 o dell'abilitazione in strumento musicale nella scuola media conseguita nella sessione riservata indetta ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge.

2. L'inserimento nelle graduatorie permanenti può essere richiesto per la provincia in cui l'aspirante presta servizio, alla data di presentazione della domanda, per l'insegnamento di strumento musicale o, in mancanza, nella provincia in cui sia stato prestato l'ultimo dei servizi d'insegnamento utili ai sensi del comma 1.


Art. 7.
Criteri di compilazione delle graduatorie permanenti e composizione delle commissioni

1. Gli aspiranti aventi titolo all'inclusione in graduatoria sono graduati secondo il punteggio spettante sulla base della tabella di valutazione dei titoli (allegato B) utilizzata per la compilazione degli elenchi di cui al decreto ministeriale 13 febbraio 1996 e allegata al medesimo decreto. Gli aspiranti inclusi negli elenchi compilati ai sensi del citato decreto ministeriale 13 febbraio 1996 vengono collocati nelle graduatorie permanenti con il punteggio loro già attribuito, eventualmente aggiornato con la valutazione dei titoli maturati in data successiva alla scadenza dei termini a suo tempo previsti per la presentazione delle domande di inclusione negli elenchi stessi.

2. La determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli artistico-professionali, la valutazione dei titoli e la compilazione delle graduatorie permanenti, distinte per l'insegnamento di ciascuno strumento, sono effettuate da apposite commissioni presiedute dal provveditore agli studi o da un suo delegato e composte da: un docente dello specifico strumento del conservatorio di musica della provincia o, in mancanza, di provincia viciniore; due presidi di scuole medie nelle quali funzionino corsi ad indirizzo musicale; un insegnante di corso ad indirizzo musicale con il quale sia stato stipulato contratto per strumento diverso da quello cui si riferiscono le graduatorie da compilare; un insegnante a tempo indeterminato di educazione musicale che non abbia prodotto domanda per l'inclusione nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 5 e sia in possesso del diploma relativo allo strumento cui si riferisce la specifica graduatoria o, in mancanza, di diploma di strumento affine.

3. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un impiegato di livello non inferiore al quinto.

4. I componenti della commissione e il segretario sono nominati dal dirigente dell'ufficio scolastico territorialmente competente.


Art. 8.
Trasferimento di graduatoria

1. Il personale incluso nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 5 può chiedere annualmente il trasferimento nella corrispondente graduatoria di altra provincia. Il trasferimento in altra provincia comporta automaticamente il depennamento dalla graduatoria di provenienza.

2. Il personale di cui al comma 1 si inserisce nella graduatoria della nuova provincia prescelta in coda a coloro che vi si trovano già inclusi.

3. Nel caso di più aspiranti al trasferimento, gli stessi sono graduati tra loro in base al punteggio con il quale erano inclusi nella graduatoria di provenienza.


Art. 9.
Integrazioni successive

1. L'integrazione delle graduatorie di cui all'articolo 5 sono disposte in conformità delle disposizioni impartite nell'articolo 4, secondo il punteggio attribuito sulla base di una tabella di valutazione da adottare con successivo decreto del Ministro della pubblica istruzione.


Titolo III
Responsabili amministrativi

Art. 10.
Trasformazione delle graduatorie provinciali dei concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti

1. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli per l'accesso ai ruoli provinciali del profilo professionale di responsabile amministrativo sono trasformate in graduatorie permanenti, da integrare e aggiornare secondo le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13. Coloro che sono inclusi nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli sono confermati nelle corrispondenti graduatorie permanenti nella posizione e con il punteggio posseduti.
È confermata l'eventuale presenza in due province.


Art. 11.
Prima integrazione delle graduatorie permanenti

1. Le graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli costituiscono le graduatorie base. Nella prima integrazione tutto il personale ivi incluso viene graduato in base al punteggio già posseduto aggiornato secondo quanto previsto dal comma 3. Ai fini dell'utilizzo delle graduatorie permanenti per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, il personale di cui al presente comma, incluso nelle graduatorie di due province, deve indicare in quale delle due province in cui è collocato intende concorrere anche ai fini dell'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.

2. In tale fase, il personale di cui al comma 1 può chiedere il trasferimento ad altra provincia ed è parimenti inserito nella graduatoria base della provincia richiesta, con il punteggio posseduto nella graduatoria di provenienza, aggiornato ai sensi del comma 3. Può essere chiesto il trasferimento da una od entrambe le province di precedente inclusione. Il trasferimento di provincia comporta automaticamente il depennamento dalla graduatoria della o delle province da cui chiede il trasferimento. Nella domanda di trasferimento deve essere indicata in ogni caso la provincia in cui l'aspirante intende concorrere anche per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.

3. Nella medesima fase i punteggi di coloro che sono già iscritti nelle graduatorie base sono aggiornati, a domanda, con la valutazione di eventuali nuovi titoli, sulla base della tabella approvata con decreto ministeriale n. 292 del 7 maggio 1997 (allegato C).

4. La prima integrazione della graduatoria base avviene con l'inclusione, in coda alla medesima graduatoria e nel seguente ordine di precedenza, di:

a) coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione sono in possesso dei seguenti requisiti richiesti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli: superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami o di esami per l'accesso ai ruoli di responsabile amministrativo statale della scuola o a precorsi ruoli corrispondenti; trecentosessanta giorni di servizio di responsabile amministrativo prestati nel triennio scolastico antecedente, oppure cinque anni di servizio prestati nei ruoli della terza qualifica funzionale della scuola, immediatamente inferiore a quella cui si concorre;

b) coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande d'inclusione nella graduatoria permanente hanno superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di esami per l'accesso ai ruoli di responsabile amministrativo statale della scuola o a precorsi ruoli corrispondenti e siano inseriti, alla data del 25 maggio 1999, in una graduatoria provinciale o d'istituto per l'assunzione di personale non di ruolo. Sono da considerare in possesso del secondo requisito anche coloro che essendo stati inseriti nelle predette graduatorie risultavano temporaneamente depennati alla data di entrata in vigore della legge per i motivi previsti dall'articolo 12, comma 15, della ordinanza ministeriale n. 59 del 21 febbraio 1994 e avevano titolo a chiedere il reinserimento ai sensi del medesimo articolo della stessa ordinanza ministeriale.
Il requisito della iscrizione nelle graduatorie per l'assunzione di personale non di ruolo non è richiesto per coloro che hanno superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami, conclusosi successivamente al 23 aprile 1994, data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di supplenza, fissato con l'ordinanza ministeriale n. 59 del 21 febbraio 1994.

5. All'interno dei singoli scaglioni gli aspiranti sono inclusi con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, da valutare secondo la tabella di cui all'allegato C.

6. Il personale di cui al comma 4 può chiedere, ai fini dell'assunzione in ruolo e del conferimento delle supplenze, l'inserimento in una sola provincia.


Art. 12.
Trasferimento di graduatoria negli anni intermedi

1. Il personale incluso nelle graduatorie permanenti può chiedere annualmente il trasferimento nella corrispondente graduatoria di altra provincia in ciascuno degli anni intermedi tra una integrazione e quella successiva. Il trasferimento di provincia comporta il depennamento dalla graduatoria di provenienza. Il personale incluso nella graduatoria base può chiedere il trasferimento da una od entrambe le province di precedente inclusione, indicando in ogni caso la provincia in cui intende concorrere anche per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.

2. Il personale di cui al comma 1 si inserisce nella provincia prescelta in coda all'ultimo incluso, in scaglioni distinti in relazione a quello di provenienza e sulla base del punteggio posseduto.


Art. 13.
Integrazioni successive

1. Le integrazioni delle graduatorie permanenti successive alla prima sono effettuate periodicamente con l'inserimento del personale che ha superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami.
L'integrazione avviene ogni volta con l'inserimento degli aventi titolo in uno scaglione successivo all'ultimo. Tali operazioni sono subordinate all'espletamento su tutto il territorio nazionale dei corrispondenti concorsi per titoli ed esami. Le integrazioni delle graduatorie permanenti hanno effetto per le assunzioni in ruolo da disporre a decorrere dal primo o dal secondo anno scolastico successivo all'approvazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi per titoli ed esami in relazione alla data di approvazione.
Se tale approvazione interviene su tutto il territorio nazionale nel periodo compreso tra il 1o settembre e il 31 marzo le integrazioni avranno effetto per le assunzioni da disporre a decorrere dall'inizio del primo anno scolastico successivo. Qualora invece tale approvazione intervenga tra il 1o aprile e il 31 agosto, le integrazioni avranno effetto per le assunzioni da disporre con decorrenza dall'inizio del secondo anno scolastico successivo.

2. I nuovi aspiranti possono chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti di una sola provincia.

3. Il personale di cui al comma 1 è graduato secondo il punteggio spettante per i titoli posseduti, in base alla tabella di valutazione di cui all'allegato C.

4. Contemporaneamente alle operazioni di cui al comma 1 è effettuato l'aggiornamento, a domanda, nell'ambito dello scaglione di appartenenza, delle posizioni di coloro che sono già iscritti, con la valutazione dei nuovi titoli prodotti dagli interessati, sulla base della tabella di valutazione (allegato C). Nella medesima fase, coloro che sono già inseriti in coda alle graduatorie permanenti, in quanto trasferiti dalle corrispondenti graduatorie di altre province nei precedenti anni scolastici intermedi, sono inseriti a pieno titolo nello scaglione corrispondente a quello di provenienza con il punteggio posseduto, eventualmente aggiornato con quello spettante per effetto della valutazione dei nuovi titoli prodotti, in base alla tabella di valutazione allegata (allegato C). Analogamente si procede all'inserimento a pieno titolo nello scaglione corrispondente a quello di provenienza nei confronti di coloro che chiedono il trasferimento di graduatoria in questa fase di integrazione e aggiornamento delle graduatorie. Per quest'ultima categoria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 in materia di iscrizione e depennamento dalle graduatorie.


Titolo IV
Disposizioni transitorie e finali

Art. 14.
Disposizioni transitorie e finali

1. I termini e le modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie permanenti, di aggiornamento del punteggio per i nuovi titoli acquisiti e di trasferimento ad altra provincia sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione improntato a criteri di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative e degli adempimenti da parte degli aspiranti medesimi.

2. Il personale che sia già di ruolo per altro grado di scuola o altra classe di concorso deve dichiarare esplicitamente che l'inserimento nella graduatoria permanente è finalizzato anche al conferimento delle supplenze.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Roma, 27 marzo 2000
Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2000
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 98




Allegato A
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO ED IL PERSONALE EDUCATIVO.

(Approvata con decreto ministeriale 29 marzo 1993, modificata con decreto ministeriale 29 gennaio 1994).
A - Per il superamento di un concorso, per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi, relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede di partecipare al concorso per soli titoli, vengono attribuiti fino ad un massimo di punti 36.
Nel predetto limite dei punti 36 vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato (1) i seguenti punti:
punti 12 per il punteggio minimo per l'inclusione fino a 59;
punti 15 per il punteggio da 60 a 65;
punti 18 per il punteggio da 66 a 70;
punti 21 per il punteggio da 71 a 75;
punti 24 per il punteggio da 76 a 80;
punti 27 per il punteggio da 81 a 85;
punti 30 per il punteggio da 86 a 90;
punti 33 per il punteggio da 91 a 95;
punti 36 per il punteggio da 96 a 100.

I concorsi e le abilitazioni diversamente classificati devono essere rapportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.
È equiparata al superamento di concorso l'inclusione in terne di concorso a cattedre negli istituti d'istruzione artistica.
Si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione.
B - Per l'insegnamento in scuole materne o elementari o in istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps, o per il servizio prestato dal personale educativo, relativo al posto o alla classe di concorso per il quale si chiede la partecipazione al concorso per soli titoli, sono attribuiti:
per ogni anno, punti 12;
per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 12), punti 2.
Si valuta soltanto il servizio prestato con il possesso del titolo di studio ove prescritto dalla normativa vigente all'epoca della prestazione del servizio medesimo.
C - Per l'insegnamento in scuole elementari, in scuole od istituti di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiati, parificati, legalmente riconosciuti e in scuole materne non statali autorizzate e con nomina dei docenti approvata dalla competente Autorità scolastica, relativo al posto o alla classe di concorso per il quale si chiede la partecipazione al concorso per soli titoli, sono attribuiti:
per ogni anno, punti 6;
per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 6), punti 1.
Si valuta soltanto il servizio prestato con il possesso del titolo di studio ove prescritto dalla normativa vigente all'epoca della prestazione del servizio medesimo.
D - Altri titoli:
1) Per i titoli di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso; per il superamento di altri concorsi per titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi relativi alla medesima o ad altre classi di concorso o al medesimo o ad altri posti:
punti 3 per ogni titolo, fino ad un massimo di punti 12.
2) Limitatamente ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue e letterature straniere conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto ministeriale 28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo, tedesco):
punti 6 per ogni titolo, fino ad un massimo di punti 12.
La valutazione dei titoli di laurea di cui al punto 2) è alternativa alla valutazione degli stessi titoli ai sensi del punto 1).


_____________
(1) Il punteggio da prendere in considerazione è quello complessivo con il quale il docente è stato incluso nella graduatoria generale di merito o nell'elenco degli abilitati (*).
(*) Avvertenza - Ai candidati che abbiano superato il concorso per esami e titoli avente anche il fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento deve essere valutato il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli (già espresso in centesimi) ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame rapportato in centesimi.



Allegato B
TABELLA Dl VALUTAZIONE DEI TITOLI PER I DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA

I - Titoli culturali
a) Diploma di strumento attinente alla graduatoria:
con votazione fino a 7/10, punti 6;
con votazione fino a 9/10, punti 8;
con votazione fino a 10/10, punti 10;
con votazione di 10/10 e lode, punti 12.
b) Altro diploma di strumento, attestato o diploma in didattica della musica, rilasciato da Conservatori statali di musica o da istituti musicali pareggiati, punti 3.
c) Diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia relativo allo strumento cui si riferisce la graduatoria, punti 3.
d) Diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria o relativo alla musica da camera, punti 1,50.
e) Laurea che dà accesso all'esame di abilitazione per l'insegnamento di educazione musicale, punti 4.
f) Laurea diversa da quella che dà accesso all'esame di abilitazione per l'insegnamento di educazione musicale, punti 2.
g) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado, punti 1.
h) Superamento delle prove di esame nei concorsi, per titoli ed esami, nei conservatori di musica, relativi allo specifico strumento cui si riferisce la graduatoria; abilitazione all'insegnamento di educazione musicale o di strumento musicale nell'istruzione secondaria di primo grado, punti 6.
i) Superamento delle prove di esame nei concorsi, per esami e titoli, nei conservatori di musica per strumenti diversi da quello cui si riferisce la graduatoria; abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nell'istruzione secondaria di secondo grado, punti 3.
Nota alla categoria I:
Tutti i titoli della presente categoria sono valutabili una sola volta per ciascuna tipologia.


II - Titoli didattici
a) Per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo nei corsi di sperimentazione musicale nella scuola media per l'insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria, punti 18;
Per ogni mese o frazione di mese di almeno sedici giorni (fino ad un massimo di punti 18), punti 3.
b) Per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo nei conservatori di musica o negli istituti musicali pareggiati per l'insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria, punti 9;
Per ogni mese o frazione di mese di almeno sedici giorni (fino ad un massimo di punti 9), punti 1,50.
c) Per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo negli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado per l'insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria, punti 6;
Per ogni mese o frazione di mese di almeno sedici giorni (fino ad un massimo di punti 6), punti 1.
d) Per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo per l'insegnamento di educazione musicale nella scuola media, punti 4,5;
Per ogni mese o frazione di mese di almeno sedici giorni (fino ad un massimo di punti 4,50), punti 0,75.
e) Per il servizio prestato in qualità di docente di strumento nei corsi di cui all'art. 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, punti 3,50.
Nota alla categoria II:
Si valuta come anno intero il periodo di servizio di almeno centottanta giorni.
Vanno valutati tutti i periodi di servizio che a norma delle vigenti disposizioni sono considerati come effettivo servizio.
Nel caso di servizi diversi prestati contemporaneamente si attribuisce il punteggio più favorevole.


III - Titoli artistici (fino ad un massimo di punti 66)
a) Attività concertistica solistica in complessi di musica da camera (dal duo in poi) per lo stesso strumento cui si riferisce la graduatoria, da punti 1 a punti 2;
Per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria, da punti 0,5 a punti 1.
b) Attività professionale, compresa quella di direzione, in orchestre lirico-sinfoniche svolta in ciascun anno solare, da punti 1 a punti 6.
c) 1°, 2° o 3° premio in concorsi nazionali od internazionali (per ciascun esito, da punti 1 a punti 3.
d) Idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche di enti lirici o orchestre riconosciute (per ciascuna idoneità e fino ad un massimo di punti 6), da punti 1 a punti 3.
e) Composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e ricerche di carattere musicale, metodologico o relative alla didattica strumentale (per ciascun titolo e fino ad un massimo di punti 6), da punti 0,5 a punti 1.
f) Corsi di perfezionamento in qualità di allievi effettivi relativi allo strumento cui si riferisce la graduatoria, da punti 1 a punti 2;
Per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria, da punti 0,5 a punti 1.
g) Altre attività musicali documentate (per ciascun titolo), da punti 0,2 a punti 1.
Note alla categoria III:
Tutti i titoli della presente categoria debbono essere valutati in ragione della loro rilevanza.
Ogni attività deve essere adeguatamente documentata e deve essere fornita la prova che essa sia stata effettivamente svolta.
Non sono presi in considerazione dattiloscritti, ciclostilati e pubblicazioni private, sia pure a stampa.
Le opere in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo dei singoli interessati, non sono valutabili.


Allegato C

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER I RESPONSABILI AMMINISTRATIVI DELLA SCUOLA (Approvata con decreto ministeriale n. 292 del 7 maggio 1997).

Avvertenze

A - Il servizio prestato nei precorsi profili professionali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
588/1985 e nelle precorse qualifiche del personale non docente di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1974 è equiparato al servizio prestato nei corrispondenti attuali profili del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale della scuola.

B - Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate il punteggio è ridotto alla metà. La relativa certificazione deve contenere specifica indicazione del versamento dei relativi contributi previdenziali.

C - Il servizio militare prestato in costanza del rapporto di impiego statale è a tutti i fini equiparato a tale servizio statale.
Il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego statale è valutato come "altro servizio prestato alle dipendenze dello Stato". Il servizio prestato dal personale scolastico all'estero, certificato dalle competenti autorità, è equiparato al servizio prestato nel territorio della Repubblica.

D - Sono da intendersi servizi prestati in scuole statali anche quelli resi in tali scuole come dipendenti da comuni o da province, limitatamente a quel personale che i predetti enti siano tenuti per legge a fornire alle singole scuole.

E - Il servizio deve essere documentato da un certificato rilasciato dalle autorità competenti da cui risultino la qualifica rivestita, la carriera o il profilo di appartenenza e la durata del servizio. I certificati in parola devono specificare se il rapporto di servizio sia o meno cessato e, nel primo caso, se esso abbia dato luogo a trattamento di pensione. Tale circostanza può, altresì, essere oggetto di dichiarazione resa sotto la propria responsabilità del candidato, il quale comunque deve dichiarare se gode o meno di altri trattamenti pensionistici.

F - La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza.

G - Ai fini della presente tabella di valutazione dei titoli si intende anno di servizio:
1) il servizio a tempo determinato (o di supplente) con nomina da parte dei provveditori agli studi prestato fino alla scadenza prevista per la nomina medesima;
2) il servizio a tempo determinato o di supplente prestato nel medesimo anno scolastico, anche in modo non continuativo, da non meno di centottanta giorni a trecentosessanta giorni;
3) trecentosessanta giorni di servizio anche non continuativo prestato con contratto a tempo determinato (o in qualità di supplente) nel corso di diversi anni scolastici (in misura inferiore ai centottanta giorni nel medesimo anno scolastico). L'eventuale residua frazione superiore a giorni centottanta (6 mesi) si considera intero anno.


Titoli di cultura
(si valuta un solo titolo tra quelli complessivamente indicati al punto 1 e al punto 2)

1 - Laurea specifica: giurisprudenza; economia e commercio; economia bancaria; laurea attinente alle scienze e tecniche amministrative o commerciali o economico-aziendali o finanziarie oppure laurea in discipline non specifiche, punti da 10 a 14 definiti come segue:
media della valutazione rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi che saranno aggiunti ai punteggi sottoindicati) media del 6 punti 10; media del 7 punti 11; media dell'8 punti 12; media del 9 punti 13; media del 10 punti 14.
Il medesimo punteggio deve essere assegnato ai titoli di specializzazione: diploma conseguito al termine di corsi statali di perfezionamento e specializzazione (post secondario); corsi di formazione professionale regionale di secondo livello (riservati ai diplomati) rilasciato al termine dei corsi svolti in regime di convenzione ed attinenti alle discipline amministrativo-contabili e di durata non inferiore a 600 ore; diploma universitario relativo a corsi specifici.

2 - Titoli di studio richiesti per l'accesso ai ruoli di coordinatore amministrativo della scuola (decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588, e successive integrazioni e modificazioni) e titoli di studio richiesti per l'accesso ai ruoli di segretario della scuola (art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420): diploma di maturità oppure diploma di qualifica specifico (segretario d'azienda; addetto alla segreteria d'azienda, contabile d'azienda; addetto alla contabilità d'azienda).

Punti da 6 a 10 definiti come segue:
a) media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi) escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta.
Per quanto concerne i titoli di studio il cui punteggio non sia espresso in decimi, tale punteggio deve essere rapportato a 10;
b) nel caso di titoli espressi in giudizi si attribuirà il seguente punteggio: sufficiente, punti 6; buono, punti 7,50;
distinto, punti 8,50; ottimo, punti 10.
I titoli di cui al presente punto 2) sono aumentati di punti 4 qualora il candidato abbia prodotto anche uno dei titoli di cui al precedente punto 1).
I punteggi di cui al punto 1 e al punto 2 non si sommano fra loro; si valuta solamente il punteggio più favorevole, tenuto conto anche di quanto stabilito al precedente capoverso.

3 - Per una ulteriore laurea o un ulteriore titolo di specializzazione (v. precedente punto 1): punti 4 (si valuta un solo titolo ulteriore).

4 - Per un ulteriore titolo fra quelli indicati al precedente punto 2): (si valuta un solo titolo ulteriore): punti 2.

5 - Idoneità conseguita nel concorso ordinario, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli dei coordinatori amministrativi o della precorsa qualifica dei segretari della scuola (si valuta una sola idoneità): punti 4.

6 - Idoneità conseguita in un secondo concorso di cui al punto precedente o idoneità conseguita nel concorso riservato, per esami, per il passaggio alla quinta qualifica funzionale (art. 13 decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1974) (si valuta una sola idoneità): punti 2.

7 - Idoneità in concorso pubblico, per esami, per posti di ruolo delle carriere di concetto bandito dallo Stato o da enti pubblici territoriali (si valuta una sola idoneità): punti 1.

8 - Attestato di formazione professionale per i servizi meccanografici rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, oppure per attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includono anche uno o più discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici" (si valuta un solo titolo): punti 0,50.


Titoli di servizio

9 - Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo nelle scuole o istituti statali o conformati di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato.
Per ogni anno o residua frazione superiore a 6 mesi: punti 2.

10 - Servizio prestato in qualità di assistente amministrativo, di assistente tecnico, di cuoco o infermiere nelle scuole o istituti statali o conformati di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato.
Per ogni anno o residua frazione superiore a 6 mesi: punti 1.
Il servizio prestato ai sensi dell'art. 7 della legge 6 ottobre 1988, n. 426, e dell'art. 582 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in sostituzione del coordinatore o responsabile amministrativo assente è considerato come servizio di responsabile amministrativo o di assistente amministrativo secondo il computo più favorevole al candidato evitando ogni duplicazione di valutazione del medesimo periodo.

11 - Altro servizio prestato alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici territoriali ivi compreso ogni altro tipo di servizio scolastico.
Per ogni anno o residua frazione superiore a 6 mesi: punti 0,50.


NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:
- La legge 3 maggio 1999, n. 124, reca disposizioni urgenti in materia di personale scolastico ed, in particolare, per la parte che viene disciplinata con il presente regolamento, norme riguardanti il nuovo sistema di reclutamento del personale scolastico attraverso le graduatorie permanenti che sostituisce il precedente sistema del concorso per soli titoli.

- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 6 e del comma 9 dell'art. 11:
"Art. 1 (Accesso ai ruoli del personale docente). - 1.
L'art. 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato "testo unico , è sostituito dal seguente:
"Art. 399 (Accesso ai ruoli). - 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte ha luogo, per il 50 per cento dei posti, a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401.

2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso, per titoli ed esami, sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

3. I docenti immessi in molo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 .

2. All'art. 400 del testo unico, al comma 1 sono premessi i seguenti:

"01. I concorsi, per titoli ed esami, sono indetti su base regionale, con frequenza triennale, con possibilità del loro svolgimento in più sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di, mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'art. 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

02. All'indizione dei concorsi regionali, per titoli ed esami, provvede il Ministero della pubblica istruzione, che determina altresì l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e della approvazione della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si nega l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli disponibili nella regione.

03. I bandi relativi al personale educativo, nonché quelli relativi al personale docente della scuola materna e della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle scuole e sezioni speciali da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda .

3. All'art. 400 del testo unico, dopo il comma 15, è inserito il seguente:
"15-bis. Nei concorsi, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale, docente della scuola secondaria può essere attribuito un punteggio aggiuntivo per il superamento di una prova facoltativa sulle tecnologie informatiche .

4. Il comma 17 dell'art. 400 del testo unico è sostituito dal seguente:
"17. Le graduatorie relative ai concorsi, per titoli ed esami, restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente .

5. Il comma 18 dell'art. 400 del testo unico è abrogato.

6. L'art. 401 del testo unico è sostituito dal seguente:
"Art. 401 (Graduatorie permanenti).

1. Le graduatorie relative ai concorsi, per soli titoli, del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'art. 399, comma I.

2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale, per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.

3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo modalità da definire con regolamento da adottare con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1989, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri: le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti sono improntate a princìpi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria.

4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi, per titoli ed esami.

5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'art. 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

6. La nomina in ruolo è disposta dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente.

7. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'art. 440 si applicano anche al personale docente assunto in ruolo ai sensi del presente articolo

8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

9. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative".
7. All'art. 404 del testo unico, il comma 14 e il secondo periodo del comma 15, concernenti, rispettivamente, la costituzione delle commissioni esaminatrici e l'attribuzione dei compensi per i concorsi per soli titoli, sono abrogati.


Art. 2 (Norme transitorie relative al personale docente). - 1. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della presente legge, hanno titolo all'inclusione, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia:
a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;
b) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso, per titoli ed esami, o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione, alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso, per titoli ed esami, bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fra i docenti di cui al comma 1 sono compresi anche quelli che abbiano superato gli esami della sessione riservata di cui al comma 4.

3. Il regolamento di cui al comma 3 dell'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge, stabilisce anche le modalità della prima integrazione delle graduatorie permanenti.

4. Contemporaneamente all'indizione del primo concorso, per titoli ed esami, dopo l'entrata in vigore della presente legge, è indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati, nonché gli insegnanti della scuola elementare, gli insegnanti tecnico-pratici, d'arte applicata e il personale educativo non in possesso di idoneità, che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno trecentosessanta giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno centottanta giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto. Nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo. Gli esami sono preceduti dalla frequenza di un corso di durata non superiore a 120 ore, finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica relative alle discipline comprese nelle classi di concorso.
I corsi sono svolti da docenti universitari e da personale scolastico, direttivo e docente, di provata capacità ed esperienza professionale. Gli esami consistono in una prova scritta e in una prova orale volta all'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere. La frequenza del corso non comporta l'esonero dal servizio. L'ordinanza del Ministro stabilisce anche le modalità di svolgimento dei corsi, la durata e l'esclusione dall'esame finale dei candidati per insufficiente frequenza del corso. La commissione esaminatrice è composta da docenti del corso, ed è presieduta da un commissario esterno di nomina ministeriale. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di lire 36.630 milioni per l'anno 1999, si provvede con le disponibilità di pari importo di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, che vengono conservate in bilancio alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998. Tali somme vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnate alle apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

5. I commi 27, 28 e 29 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.


Art. 6 (Personale amministrativo, tecnico e ausiliario - ATA). - 1. L'art. 551 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 551 (Accesso al ruolo dei responsabili amministrativi).

1. L'accesso al ruolo dei responsabili amministrativi ha luogo mediante concorso, per titoli ed esami, e attingendo alla graduatoria permanente di cui all'art. 553.

2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso, per titoli ed esami, sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

4. I posti disponibili e vacanti per l'accesso ai ruoli di responsabili amministrativi, detratto il contingente da destinare ai corrispondenti concorsi riservati per il passaggio alla qualifica funzionale superiore di cui al comma 1 dell'art. 557, sono ripartiti, nella misura del 50 per cento, tra il concorso, per titoli ed esami, e la graduatoria permanente .
2. All'art. 552 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono premessi i seguenti:
"01. I concorsi, per titoli ed esami, sono indetti con frequenza triennale, subordinatamente alla disponibilità di posti.
02. All'indizione dei concorsi si provvede con bando unico emanato dal Ministero della pubblica istruzione.
03. Spetta agli uffici dell'amministrazione scolastica periferica determinare con loro decreti, all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero dei posti da conferire all'inizio di ciascun anno scolastico ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie compilate a seguito dell'espletamento dei concorsi indetti. Rimane ferma la competenza degli stessi uffici dell'amministrazione scolastica periferica riguardo a tutti gli adempimenti attinenti allo svolgimento delle procedure dei concorsi medesimi, nonché riguardo all'approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed attività conseguenti. ;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le graduatorie relative ai concorsi, per titoli ed esami, restano valide fino alla data da cui decorre la validità della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente ;
c) è aggiunto in fine il seguente comma:
"5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza. I relativi concorsi sono indetti dal Ministero della pubblica istruzione e svolti a livello regionale o interregionale, affidandone, l'organizzazione ad un ufficio dell'amministrazione scolastica periferica. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione della sede ai vincitori. I conseguenti contratti di assunzione a tempo indeterminato sono stipulati dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico della provincia nella quale ha sede l'accademia o il conservatorio di assegnazione .
3. L'art. 553 del testo unico è sostituito dal seguente:
"Art. 553 (Graduatorie permanenti). - 1. Le graduatorie relative ai concorsi, per soli titoli, dei responsabili amministrativi sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'art. 551, comma 4.

2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento di coloro che hanno superato le prove dell'ultimo concorso, per titoli ed esami, e di coloro che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia.
Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.

3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'art. 401.

4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti, concorsi per titoli ed esami.

5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'art. 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza.

7. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti del personale di cui al comma 6, le graduatorie concorsuali previste dall'art. 552, comma 5-bis, sono ripartite in graduatorie provinciali .

4. L'indizione, lo svolgimento dei concorsi e le conseguenti assunzioni per l'accesso alla terza qualifica del personale ATA delle accademie e dei conservatori avvengono con le modalità di cui al comma 5-bis dell'art.
552 del testo unico, inserito dalla lettera c) del comma 2 del presente articolo.

5. Il personale ATA del Conservatorio di musica di Trento è a carico della provincia di Trento.

6. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 553 del testo unico, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, hanno titolo all'inclusione oltre al personale che chiede il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia:
a) coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi, per soli titoli;
b) coloro che abbiano superato le prove di un analogo concorso, per titoli ed esami, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso, per titoli ed esami, bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il regolamento di cui al comma 3 dell'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge, stabilisce anche le modalità della prima integrazione delle graduatorie permanenti.

8. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito nelle graduatorie del concorso, per soli titoli, in due province, ferma restando tale collocazione, indica una delle due province ai fini dell'assunzione come supplente.

9. L'art. 557 del testo unico è sostituito dal seguente:
"Art. 557 (Concorsi riservati). - 1. Una quota del 30 per cento e, rispettivamente, del 40 per cento dei posti disponibili annualmente nelle dotazioni della seconda e terza qualifica di cui all'art. 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola , pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, è conferita agli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori, che siano inseriti in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili previo conseguimento di una idoneità in appositi concorsi riservati.

2. Ai concorsi riservati di cui al comma 1 possono partecipare gli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori anche se privi del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla qualifica cui aspirano, purché in del titolo di studio richiesto per la qualifica di appartenenza e di una anzianità di almeno cinque anni di servizio di ruolo o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica cui accedono, fatto salvo quanto disposto dall'art. 556, comma 4, per particolari attività tecniche o specialistiche.
3. I concorsi riservati per la seconda qualifica sono per esami. Gli esami consistono nelle due prove scritte e nel colloquio previsti dall'art. 552 per i concorsi pubblici.
4. Il concorso riservato per la terza qualifica è per titoli, integrato da una o più prove pratiche attinenti alle mansioni proprie del profilo professionale e del ruolo per cui il concorso viene indetto.
5. L'integrazione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 avviene mediante l'inserimento dei nuovi aspiranti risultati idonei nei concorsi riservati.
6. I concorsi riservati sono banditi dagli uffici dell'amministrazione scolastica periferica sulla base di una ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, con periodicità quadriennale ovvero in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 .
10. Le graduatorie dei concorsi riservati vigenti alla data di entrata in vigore della predetta legge e quelle che saranno compilate a seguito delle procedure dei medesimi concorsi riservati in corso di svolgimento sono trasformate nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 557 del testo unico, come sostituito dal comma 9 del presente articolo.
11. I modelli viventi in possesso dei titoli di studio previsti dalla tabella I allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro, del comparto "Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, per l'accesso rispettivamente alla terza e quarta qualifica del personale ATA, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato cinque anni di servizio anche non continuativo nelle accademie di belle arti e nei licei artistici, sono inseriti, a domanda, sulla base dell'anzianità di servizio, in graduatorie ad esaurimento ai fini dell'assunzione in ruolo, sui posti annualmente disponibili. L'inserimento nella graduatoria per la terza qualifica è comunque subordinato al superamento di una prova di idoneità all'espletamento delle funzioni dello specifico profilo, i cui contenuti e modalità sono definiti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione. All'onere derivante dallo svolgimento della predetta prova di idoneità si provvede entro il limite di spesa di cui all'art. 2, comma 4. I modelli viventi in possesso dei requisiti di servizio di cui al presente comma sono assunti, nei limiti, del fabbisogno annuale, con contratto di durata annuale per un numero di ore compreso tra le dieci e le venti settimanali. L'ulteriore fabbisogno di modelli viventi nelle accademie di belle arti e nei licei artistici è soddisfatto mediante il ricorso a contratti di prestazione d'opera. I modelli viventi che siano stati inclusi, ai sensi del presente comma nelle graduatorie ad esaurimento per l'assunzione nei ruoli del personale ATA hanno titolo altresì, a domanda, alla precedenza nell'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, da parte dei capi d'istituto delle accademie di belle arti e dei licei artistici, nei corrispondenti profili professionali. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'art. 275 del testo unico è abrogato. In sede nazionale verrà attivato un confronto fra amministrazione scolastica e organizzazioni sindacali sulle modalità di attuazione del presente comma.
Art. 11 (Disposizioni varie). - 9. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, i corsi a indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale nella scuola media e funzionanti nell'anno scolastico 1998-1999, sono ricondotti a ordinamento. In tali corsi lo specifico insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto stabilisce le tipologie di strumenti musicali insegnati, i programmi, gli orari, le prove d'esame e l'articolazione delle cattedre provvedendo anche all'istituzione di una specifica classe di concorso di strumento musicale. I docenti che hanno prestato trecentosessanta giorni di servizio effettivo nell'insegnamento sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno centoottanta giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono immessi in ruolo su tutti i posti annualmente disponibili a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 ai sensi della normativa vigente. A tal fine essi sono inseriti, a domanda, nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge, da istituire per la nuova classe di concorso dopo l'espletamento della sessione riservata di cui al successivo periodo. Per i docenti che non siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media l'inclusione nelle graduatorie permanenti è subordinata al superamento della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, da indire per la nuova classe di concorso ai sensi dell'art.
2, comma 4, consistente in una prova analoga a quella di cui all'art. 3, comma 2, lettera b).".
Note alle premesse:
- Per il testo degli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, vedasi in nota al titolo.
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17. - 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto della registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.".

Note all'art. 2:
- Per l'argomento della legge 3 maggio 1999, n. 124, v.
in nota al titolo.
- Si riporta il testo dell'art. 7, commi 6 e 7, dell'ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994, concernente "Disciplina per il conferimento al personale docente delle supplenze nelle scuole materne, elementari e negli istituti di istruzione secondaria e artistica" e dell'ordinanza ministeriale n. 66 del 27 febbraio 1995, concernente modificazioni e integrazioni alla ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994:
"Art. 7. - 6. La mancata accettazione della nomina di supplenza annuale o temporanea del provveditore comporta il depennamento definitivo dalla relativa graduatoria, fatto salvo quanto stabilito dal successivo art. 15, comma 4, il depennamento si applica nel caso di accettazione di nomina provveditoriale per altra graduatoria.
7. I docenti depennati dalle graduatorie permanenti, a seguito della mancata accettazione di alcune delle nomine per le quali sono stati convocati, hanno titolo di ottenere, a domanda, il reinserimento in graduatoria per l'anno scolastico immediatamente successivo, utilizzando gli apposti moduli e compilando esclusivamente le sezioni "dati anagrafici e "graduatorie richieste .".
- Si riporta per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994, come integrata dall'ordinanza ministeriale 27 febbraio 1995, n. 66:
"Art. 3. - 3. Le domande devono essere presentate per tutti gli ordini di scuola ogni triennio dal 30 gennaio al 28 febbraio. Limitatamente al triennio scolastico 1995/1998, il termine di presentazione delle domande è prorogato al 31 marzo 1995".

Note all'art. 5:
- Il decreto ministeriale del 6 agosto 1999, n. 201, reca: "Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media, ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 11, comma 9".
- Per il testo dell'art. 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, vedasi in nota al titolo.

Nota all'art. 7:
- Il decreto ministeriale 13 febbraio 1996 reca: "Nuova disciplina della sperimentazione nelle scuole medie ad indirizzo musicale".

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 15, dell'ordinanza ministeriale n. 59 del 21 febbraio 1994, concernente nomine del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni educative degli istituti e scuole speciali statali: "Art. 12. - 15. La mancata accettazione della nomina conferita, ovvero l'accettazione condizionata o con riserva, comporta il depennamento dalla relativa graduatoria per il periodo di validità della stessa, salvo il diritto ad ottenere, a domanda, il reinserimento per il successivo anno scolastico, per il personale ausiliario, la mancata accettazione della nomina comporta il depennamento dalla relativa graduatoria, nonché dalle corrispondenti graduatorie di istituto. Le sanzioni predette non si applicano nei casi di accettazione di nomina conferita dal provveditore agli studi per altra graduatoria relativa a qualunque tipo di personale amministrato dal provveditorato agli studi e, in ogni caso non pregiudicano la possibilità di ottenere supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di istituto. Chi, senza giustificato motivo, non assume servizio nei giorni successivi all'accettazione entro il termine prefissato, ovvero, dopo aver assunto servizio, abbandoni la supplenza, decade dalla nomina e viene depennato, per l'intero triennio di validità, dalla relativa graduatoria provinciale e da quelle successive rispetto all'ordine indicato nel precedente art. 2, nonché dalle corrispondenti graduatorie di istituto.
L'appartenenza ad un ruolo provinciale non comporta il depennamento dalla corrispondente graduatoria provinciale di supplenza.". - Il decreto ministeriale 7 maggio 1997, n. 292, reca: "Tabella di valutazione dei titoli per i responsabili amministrativi della scuola".

Nota all'allegato A:
- Il decreto ministeriale 29 marzo 1993, modificato dal decreto ministeriale 29 gennaio 1994, reca: "Tabella di valutazione dei titoli per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado ed il personale educativo".

Note all'allegato B:
- Si riporta il testo dell'art. 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente):
"Art. 44 (Norme particolari per docenti di educazione musicale). - I docenti di educazione musicale, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981, i quali siano in possesso dell'attestato finale dei corsi musicali straordinari di cui al precedente art. 1, ultimo comma, sono ammessi a partecipare alla sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, prevista dal precedente art. 35.

Essi hanno titolo ad essere riassunti nell'anno scolastico 1982-1983, anche in soprannumero, nei limiti delle ore di insegnamento svolte nell'anno scolastico 1980-1981 e nella stessa provincia, salvo il diritto al completamento di orario. Essi sono mantenuti in servizio fino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione.
Analogamente ed alle stesse condizioni hanno titolo ad essere riassunti i docenti di educazione musicale, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981, sprovvisti di diploma. Essi sono mantenuti in servizio fino al conseguimento del diploma e, qualora lo conseguano, sino al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.
Il diploma deve essere conseguito in appositi corsi speciali organizzati dai conservatori di musica, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Detti corsi - la cui frequenza è obbligatoria - riguarderanno la didattica della musica e, per coloro che non abbiano compiuto studi pianistici, anche lo studio del pianoforte secondo i programmi vigenti per il corso di pianoforte complementare per allievi di strumenti ad arco.
I docenti, di cui al precedente terzo comma, debbono conseguire l'abilitazione all'insegnamento nel primo concorso ordinario che sarà indetto dopo la conclusione dei corsi speciali di cui al comma precedente.
I docenti di educazione musicale, di cui, rispettivamente, al precedente primo comma ed al precedente terzo comma, i quali abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento, sono ulteriormente mantenuti in servizio sino alla immissione in ruolo, da disporre, nell'ordine in cui sono collocati in apposite distinte graduatorie provinciali, da compilare sulla base del titolo di abilitazione e dei titoli di servizio, in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno. I docenti medesimi sono immessi in ruolo dopo i docenti di cui al precedente art. 38, dando precedenza a quelli di cui al precedente primo comma.
Il servizio prestato nell'anno scolastico 1980-1981 non deve essere inferiore a centottanta giorni o deve, comunque, aver dato diritto alla retribuzione per il periodo estivo.

Note all'allegato C:
- Per l'argomento del decreto ministeriale n. 292 del 7 maggio 1997, vedasi in note all'art. 11.
- Il decreto del Presidente della Repubblica n. 588 del 7 marzo 1985, reca: "Profili professionali delle qualifiche del personale non docente appartenente ai ruoli dello Stato degli istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, ivi compresi le accademie di belle arti, i conservatori di musica e le accademie nazionali d'arte drammatica e di danza e delle istituzioni educative statali.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 31 maggio 1974, reca: (Norme sullo studio giuridico del personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche).
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 13:
"Art. 9 (Concorsi di ammissione nei ruoli della carriera di concetto). - Le assunzioni nei ruoli della carriera di concetto sono effettuate, nei limiti delle vacanze dell'organico, mediante concorsi provinciali, per esami e titoli, che sono indetti, ogni biennio, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.
Le prove di esame consistono in due prove scritte ed in un colloquio. Una delle due prove scritte verte su elementi di diritto pubblico; l'altra è intesa ad accertare il possesso delle cognizioni tecniche necessarie all'assolvimento delle funzioni proprie della carriera. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sull'ordinamento dell'amministrazione della pubblica istruzione. Il programma di esame è determinato dall'ordinanza di cui al precedente primo comma.
Per l'ammissione alla carriera di concetto è richiesto un titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado od artistica.
L'ordinanza fissa gli specifici titoli di studio richiesti per l'ammissione alla predetta carriera, nonché le modalità di svolgimento del concorso, i titoli valutabili ed il punteggio da attribuire agli stessi.
"Art. 13 (Concorsi riservati). - Un sesto dei posti disponibili annualmente nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutive sarà conferito, mediante concorsi riservati, agli impiegati di ruolo delle carriere immediatamente inferiori anche se privi del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla carriera cui aspirano, purché in possesso del titolo di studio richiesto per la carriera di appartenenza e di una anzianità di almeno cinque anni di servizio di ruolo prestato con giudizio complessivo non inferiore a "distinto , o a prescindere da tale anzianità, se in possesso del titolo di studio richiesto per la carriera cui accedono.
I concorsi riservati per la carriera di concetto sono per esami. Gli esami consistono nelle due prove scritte e nel colloquio previsti dall'art. 9 per i concorsi pubblici.
Il concorso riservato per le carriere esecutive è per titoli, integrato da una o più prove pratiche attinenti alle mansioni proprie della qualifica per la quale il concorso viene indetto.
I bandi relativi sono emanati, con periodicità biennale, dai provveditori agli studi, sulla base di un ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.
Il presente articolo non si applica alle assistenti delle scuole materne.".
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale):
"Art. 14 (Attestato di qualifica). - Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita. Tali prove finali, che devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 18, primo comma, lettera a), sono svolte di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi regionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale.
Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.".
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 6 ottobre 1988, n. 426 (Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, recante finanziamento del contratto del personale della scuola, per il triennio 1988-1990, e norme per la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa nel settore della pubblica istruzione):
"Art. 7 (Supplenze del personale amministrativo tecnico e ausiliario). - 1. A decorrere dall'anno 1989-1990, nel caso di assenza del coordinatore amministrativo delle scuole d'ogni ordine e grado, si dà luogo alla nomina del supplente temporaneo soltanto quando l'assenza sia di durata superiore a venti giorni e non vi sia nella scuola la possibilità di affidare le relative funzioni ad un collaboratore amministrativo o la reggenza, conferita da parte del provveditore, dei servizi di segreteria ad un coordinatore amministrativo di altra scuola viciniore.
2. Nel caso di assenze del personale delle aree funzionali dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi degli istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, ivi comprese le accademie e i conservatori, e delle istituzioni educative statali, appartenenti alla terza ed alla quarta qualifica funzionale, si dà luogo alla nomima del supplente soltanto quando trattasi di sostituzioni per assenze di durata pari o superiore a trenta giorni, con le seguenti modalità:
a) a partire dal primo assente, nelle scuole con organico, rispettivamente, fino a dieci unità di personale ausiliario ed a quattro unità di personale collaboratore;
b) a partire dal secondo assente in poi, nelle scuole con organico, rispettivamente, superiore a dieci unità di personale ausiliario ed a quattro unità di personale collaboratore.
2-bis. Le supplenze temporanee di cui al comma 2 vanno conferite a partire dal primo giorno in cui si determinano le condizioni previste dal medesimo comma 2, per il tempo strettamente necessario e limitatamente al periodo compreso tra l'inizio e il termine delle lezioni, con esclusione delle vacanze natalizie e pasquali.
3. A decorrere dall'anno scolastico 1989-1990 è autorizzata la spesa annua di lire 30 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da destinare all'erogazione di compensi a favore del personale non docente indicato nel comma 2, chiamato a maggiori impegni di servizio per assenza di altro personale di pari qualifica funzionale, subordinatamente all'accertamento delle supplenze non conferite.
4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1032 del suddetto stato di previsione per l'anno finanziario medesimo e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
- Si riporta il testo dell'art. 582 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado):
"Art. 582 (Supplenze temporanee). - 1. Alla copertura di posti disponibili e non vacanti e di quelli resisi disponibili dopo la data del 31 dicembre, per qualsiasi causa, ovvero per rinuncia o decadenza del personale cui sia stata precedentemente conferita la nomina, si provvede mediante l'assunzione di personale supplente temporaneo, limitatamente al periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
2. Le supplenze temporanee di cui al comma 1 sono conferite dal provveditore agli studi sulla base delle apposite graduatorie provinciali permanenti, di cui al comma 2 dell'art. 581.
3. Nel caso di assenza del coordinatore amministrativo delle scuole d'ogni ordine e grado, si dà luogo alla nomina del supplente temporaneo soltanto quando l'assenza sia di durata superiore a venti giorni e non vi sia nella scuola la possibilità di affidare le relative funzioni ad un collaboratore amministrativo o la reggenza dei servizi di segreteria ad un coordinatore amministrativo di altra scuola viciniore, al quale essa è, in tale eventualità, conferita dal provveditore agli studi.
4. Nel caso di assenze del personale delle aree funzionali dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi degli istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, ivi comprese le accademie e i conservatori, e delle istituzioni educative statali, appartenente alla terza ed alla quarta qualifica funzionale, si dà luogo alla nomina del supplente soltanto quando trattasi di sostituzioni per assenze di durata pari o superiore a trenta giorni, con le seguenti modalità:
a) a partire dal primo assente, nelle scuole con organico, rispettivamente, fino a dieci unità di personale ausiliario ed a quattro unità di personale collaboratore;
b) a partire dal secondo assente in poi, nelle scuole con organico, rispettivamente, superiore a dieci unità di personale ausiliario ed a quattro unità di personale collaboratore.
5. Le supplenze temporanee di cui ai commi 3 e 4 sono conferite dal direttore didattico o dal preside, secondo l'ordine della graduatoria di circolo o d'istituto, formata sulla base della rispettiva graduatoria provinciale. Esse sono disposte per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, a partire dal primo giorno in cui si determinano le condizioni previste dai commi medesimi, e, per le supplenze temporanee di cui al comma 4, limitatamente al periodo compreso tra l'inizio ed il termine delle lezioni, con l'esclusione delle vacanze natalizie e pasquali.
6. I provvedimenti di conferimento di supplenze adottati in difformità delle disposizioni contenute nel presente e nel precedente articolo sono privi di effetti, ferma restando la responsabilità diretta di coloro che li abbiano disposti.


MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Comunicato relativo al regolamento, adottato con decreto ministeriale 27 marzo 2000, recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6, e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, pubblicato nella presente Gazzetta Ufficiale

Si informa che il decreto ministeriale concernente termini e modalità per la presentazione delle domande per la prima integrazione delle graduatorie permanenti, ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale del 27 marzo 2000, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 40 del 23 maggio 2000.




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