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  SCHEDA

Tipologia:Decreto Legge
Numero emissione:
Data emissione:27/09/2001
Ente emittente:Presidenza del consiglio
Oggetto:Istituzione del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie. (GU n. 242 del 17-10-2001)

Testo:IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il proprio decreto del 9 agosto 2001, recante delega di
funzioni in materia di innovazioni e tecnologie al Ministro senza
portafoglio dott. Lucio Stanca;
Considerata la necessita' di assicurare un adeguato supporto
all'esercizio delle funzioni delegate mediante l'istituzione di un
apposito Dipartimento;


Decreta:


Art. 1.


Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e istituito il
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.

Il Dipartimento di cui al comma 1 e' struttura di supporto al
Ministro per l'innovazione e le tecnologie ai fini del coordinamento
delle politiche di promozione dello sviluppo della societa'
dell'informazione, nonche' delle connesse innovazioni per le
amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese. In particolare
il Dipartimento cura il supporto per: la definizione di una strategia
unitaria per la modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, che si traduca in piani di
azione e progetti coordinati; l'elaborazione, il monitoraggio e la
verifica dell'attuazione dei piani d'azione volti, attraverso il
ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a
migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicita' delle pubbliche
amministrazioni, a riorientare i servizi resi ai cittadini e alle
imprese utenti, a sperimentare l'uso avanzato delle nuove tecnologie;
l'elaborazione, la promozione, l'aggiornamento, il monitoraggio e la
verifica del piano d'azione "governo elettronico"; l'impulso,
l'indirizzo e il coordinamento dei progetti innovativi che,
attraverso l'interoperabilita' dei sistemi informativi, riguardano le
attivita' di piu' amministrazioni; l'assistenza alle singole
amministrazioni per la progettazione e la realizzazione di progetti
di informatizzazione dell'attivita' e di fornitura di servizi di rete
agli utenti; l'utilizzo e l'accelerazione della diffusione delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei settori della
vita economica e sociale del Paese, nonche' il coordinamento della
ricerca applicata nelle medesime tecnologie; le attivita' del
Comitato dei Ministri per la societa' dell'informazione, nonche'
l'attuazione delle relative decisioni; le attivita' di concertazione
del Governo con le parti sociali, per gli aspetti di competenza;
salve le competenze attribuite al Dipartimento per il coordinamento
delle politiche comunitarie, l'attuazione delle decisioni degli
organismi comunitari ed internazionali e l'elaborazione delle
proposte governative nelle sedi comunitarie ed internazionali.

Il Dipartimento di cui al comma 1 si articola in non piu' di
quattro uffici e in non piu' di dodici servizi.

Il Ministro si avvale, inoltre, del Centro tecnico di cui
all'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e adotta le
opportune direttive ai fini del coordinamento dell'attivita' del
Centro tecnico e dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione con quella del Dipartimento, anche attraverso
l'avvalimento di uffici e delle relative risorse umane e strumentali.

Roma, 27 settembre 2001


p. il Presidente: Letta


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