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  SCHEDA

Tipologia:Documento
Numero emissione:
Data emissione:01/01/2002
Ente emittente:INPDAP
Oggetto:TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)

Testo:Cosa fornisce la prestazione

La prestazione - che sostituisce l'indennità di buonuscita o l'indennità premio di servizio per i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 - fornisce una somma in denaro erogata "una tantum", con lo scopo di assicurare al dipendente pubblico, all'atto del collocamento a riposo, un sostegno per l'adattamento alla nuova condizione di vita non lavorativa. È la stessa prestazione di cui beneficiano i lavoratori del settore privato alla cessazione del rapporto di lavoro ed è disciplinata dall'art. 2120 dei codice civile e dal Dpcm 20 dicembre 1999 e successive modifiche.


Destinatari

Sono i dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche assunti a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 nonché i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato dopo il 30 maggio 2000.

I dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000 possono optare per il TFR aderendo, contestualmente ad un fondo di previdenza complementare.

In caso di morte del lavoratore, il TFR deve essere corrisposto per diritto proprio a favore del coniuge, dei figli, e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado.

La ripartizione del trattamento, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

In caso di mancanza delle persone prima indicate e di eventuali diverse disposizioni testamentarie del lavoratore deceduto, le somme sono attribuite secondo le norme della successione legittima.


Come si calcola la prestazione

Per ciascun anno di servizio si accantona una quota pari al 6,91% della retribuzione annua utile ai fini dello stesso TFR.

L'accantonamento è realizzato per ogni anno di servizio o frazione di anno. In quest'ultimo caso la quota è proporzionalmente ridotta, computandosi, come mese intero, la frazione di mese uguale o superiore ai 15 giorni.

Le quote accantonate, come sopra determinate, con esclusione della quota maturata nell'anno, sono rivalutate al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

La retribuzione utile

Per il personale pubblico, in linea con quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, la retribuzione utile per il calcolo degli accantonamenti contiene le seguenti voci:

- l'intero stipendio tabellare;

- l'indennità integrativa speciale;

- la retribuzione individuale di anzianità;

- gli altri emolumenti considerati utili ai fini del calcolo dell'indennità di fine servizio comunque denominata ai sensi della preesistente normativa.

Ulteriori voci retributive potranno essere considerate nella contrattazione di comparto.


Anticipazioni

Sono previste dalla disciplina del TFR ma non sono al momento applicabili al pubblico impiego. L'accordo sindacale che ha esteso il TFR ai dipendenti pubblici, ha previsto che l'armonizzazione fra lavoratori pubblici e privati in tema di anticipazioni potrà avvenire in sede di contrattazione di comparto.

Si ricorda che la disciplina del TFR prevede che il dipendente, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, possa chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un'anticipazione per le ragioni individuate dalla legge (spese sanitarie ed acquisto prima casa) non superiore al 70% del trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Le richieste di anticipazione sono soddisfatte annualmente nel limite del 10% degli aventi titolo e, comunque, del 4% del numero totale dei dipendenti.


Requisiti

La prestazione spetta al personale cha abbia effettuato servizio per un periodo non inferiore a 15 giorni nel mese.


Come si ottiene la prestazione

I lavoratori dipendenti da enti e amministrazioni, con personale iscritto ai fondi dei trattamenti di fine servizio dell'Inpdap (ex Enpas ed ex Inadel), devono presentare richiesta all'Inpdap che provvede ad erogare anche questo tipo di prestazione.

Infatti, la gestione del fondo per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti dello Stato, delle aziende di Stato, della Scuola, dell'Università, della Sanità e degli Enti Locali è affidata all'INPDAP .

I lavoratori dipendenti da enti ed amministrazioni che liquidavano direttamente i trattamenti di fine servizio presenteranno domanda di liquidazione del TFR agli enti datori di lavoro.


OPZIONE PER IL TFR E LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

I lavoratori iscritti all'Inpdap prima del 31 dicembre 2000, con diritto ai trattamenti di fine servizio (indennità premio di servizio e di buonuscita), che intendono aderire ad un fondo di previdenza complementare, all'atto dell'adesione al fondo pensione optano per il trattamento di fine rapporto.

Pertanto, per questi lavoratori il nuovo meccanismo entrerà in vigore solo se e quando aderiranno al fondo pensione. Dalla data di iscrizione al fondo pensione si determina il passaggio al TFR, mentre fino a quel momento resterà in vigore la normativa attuale sulle indennità di fine servizio.

Il passaggio al nuovo regime avverrà quindi nel seguente modo: alla data dell'opzione sarà calcolato il valore della prestazione maturata dal lavoratore in base alla disciplina delle indennità premio di servizio o di buonuscita (quote dell'ultima retribuzione moltiplicata per gli anni di servizio); la cifra così ottenuta costituirà il primo accantonamento per il TFR cui si aggiungeranno i nuovi accantonamenti annui e le relative rivalutazioni.


CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO

Periodi di lavoro prestato a tempo determinato sorti successivamente al 30 maggio 2000

Si applica la disciplina del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'art. 2120 del C.C.

Periodi di lavoro prestato a tempo determinato in essere al 30 maggio 2000.

I periodi di lavoro prestato a tempo determinato in essere al 30 maggio 2000, che non abbiano nel frattempo dato luogo ad eventuali liquidazioni da parte delle Amministrazioni di appartenenza, sono oggetto di TFR ai sensi dell'art. 2120 del C.C. Qualora il periodo compreso tra l'inizio del rapporto ed il 30 maggio 2000 abbia fatto maturare il diritto ad una prestazione di fine servizio, questa costituisce il montante, che unitamente alle quote di TFR maturate nel periodo compreso tra il 31 maggio 2000 ed il termine del rapporto di lavoro, formerà complessivamente il trattamento di fine rapporto.

Qualora, invece, al 30 maggio non si sia maturato il diritto alla prestazione, secondo le vigenti normative, per l'intero periodo dovrà essere versato il TFR.


Notizie utili

I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con conferimento di incarichi dirigenziali rientrano nella più vasta categoria dei rapporti di lavoro a tempo determinato, quindi, ai fini dell'applicazione della disciplina del TFR vale quanto sopra specificato.

Non si configura come rapporto di lavoro a tempo determinato il conferimento al personale dirigente di un incarico di durata predeterminata da parte delle amministrazioni di appartenenza.


Direttore generale, amministrativo e sanítario delle asl

Il rapporto di lavoro del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario delle ASL è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a 3 e non superiore a 5 anni, rinnovabile. Questo esclude ogni vincolo di subordinazione con la Asl, con conseguente non iscrivibilità all'INPDAP .

L'eventuale nomina a Direttore Generale, Amministrativo e Sanitario delle Asl di lavoratori dipendenti, tuttavia, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. Il periodo di aspettativa, quindi, è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

In tal caso l'obbligo di iscrizione all'INPDAP non deriva dall'instaurarsi di un rapporto di lavoro ma dalla continuazione di quello precedente che non si esaurisce con il collocamento in aspettativa. Pertanto continuerà ad applicarsi la disciplina del TFS o del TFR (per il personale assunto successivamente al 30/5/2000) calcolato sulla retribuzione virtuale cui avrebbe avuto diritto nell'Ente di provenienza.



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