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  SCHEDA

Tipologia:Circolare
Numero emissione:8
Data emissione:28/02/2003
Ente emittente:INPDAP
Oggetto:Artt. 25 e 35 del D.Lgs.26.3.2001 n.151. Accredito figurativo e riscatto per periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro
Testo:1. Premessa

Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93/L del 26 aprile 2001 - emanato in esecuzione della delega contenuta nell’art. 15 della legge n. 53/2000 e nell’intento di garantire la coerenza logica e sistematica della complessa normativa vigente in tema di tutela e sostegno della maternità e paternità, reca il testo unico delle disposizioni legislative esistenti in materia. In particolare, il decreto legislativo in esame, nell’offrire un punto di riferimento unitario, consentendo il superamento della frammentaria disciplina previgente, introduce alcuni aggiustamenti ed alcune disposizioni finalizzate all’armonizzazione del nuovo testo normativo.

Con la presente circolare, questo Istituto, avendo ritenuto opportuno acquisire

preventivamente i pareri dei Ministeri Vigilanti in merito alla corretta interpretazione ed

applicazione delle disposizioni evidenziate in oggetto, scioglie la riserva esplicitata con

l’informativa n. 24 del 29 ottobre 2002.

Ciò stante, nel procedere, al fine di una maggiore comprensione, ad un preventivo richiamo comparativo delle previgenti direttive ed alla luce dei dettami di cui all’articolo 25, comma 2, e all’articolo 35, comma 5, citati, si forniscono, di seguito, i nuovi criteri applicativi.

2. Periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria per maternità in assenza di rapporto di lavoro (art. 25, comma 2, D.Lgs. 151/2001)

2.1 Previgente disciplina.

La circolare INPDAP n. 9 del 14 febbraio 1997, nel fornire le indicazioni in merito a quanto disposto dal decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia di contribuzione figurativa, precisava, relativamente ai periodi di astensione obbligatoria per maternità intervenuta al di fuori di un rapporto di lavoro, le condizioni dell’accredito figurativo.

Stabiliva che tale facoltà (da far valere ai soli fini pensionistici) era esercitabile a condizione che l’evento da riconoscere si collocasse temporalmente dopo il 1° gennaio 1994, così come stabilito dall’articolo 14 del decreto legislativo 503/92, e che, alla data della domanda, i soggetti interessati dovessero far valere il requisito di 5 anni di contribuzione versata per effettiva attività lavorativa.

2.2 Nuova disciplina.

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 151/2001 (art. 25, comma 2), i periodi corrispondenti all’esercizio del diritto di astensione obbligatoria relativi ad eventi verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, fermo restando il requisito contributivo minimo di 5 anni, sono riconoscibili a domanda indipendentemente dalla loro collocazione temporale e quindi sono valutabili, sempre con riguardo al solo trattamento di quiescenza, anche se antecedenti il 1° gennaio 1994. In effetti, il legislatore, nel riproporre, quasi nella sua integrità, la formulazione contenuta nel comma 4 dell’articolo 2 del già citato decreto legislativo 564/96, e nel prevedere, all’articolo 86 del decreto vigente, l’abrogazione espressa del comma 3 dell’articolo 14 del decreto legislativo 503/92, ha consentito di superare le incertezze interpretative che erano confluite nel giudizio di legittimità costituzionale, conclusosi con l’ordinanza n. 193 del 6 giugno 2001 della Corte Costituzionale.

Si aggiunge che il diritto al riconoscimento della contribuzione figurativa per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche è statuito secondo i più generali criteri richiamati dal terzo comma dell’articolo 35 del già citato decreto legislativo 151/2001.

In particolare, a fronte dell’eliminazione del requisito temporale in parola, nulla è stato innovato in tema di ammontare del valore figurativo da attribuire a tali periodi rispetto a quanto già disposto dall’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

Sul punto, si confermano quindi le direttive emanate dalla circolare n. 9 menzionata.

In tale ambito, è, inoltre, di tutta evidenza che gli Enti datori di lavoro sono comunque tenuti, nei confronti di questo Istituto, al versamento dei contributi in proporzione alle indennità che siano eventualmente corrisposte ai sensi dell’articolo 24 dello stesso decreto (che richiama l’articolo 17 della legge 1204/71, modificata ed integrata dalla legge 166/91).

La durata dei periodi da accreditare figurativamente e l’individuazione dei soggetti aventi diritto variano in relazione alla collocazione temporale dell’evento (vedere, in proposito, il paragrafo 4.Criteri operativi).

Giova sottolineare che l’accredito contributivo riferito a tali periodi è utile sia ai fini del diritto che della misura del trattamento pensionistico.

3. Periodi corrispondenti all’astensione facoltativa per maternità in assenza di rapporto di lavoro (art. 35, comma 5, D.Lgs.151/2001)

3.1 Previgente disciplina.

Come precisato nella già richiamata circolare INPDAP n. 9/97, in applicazione del

comma 5 dell’articolo 2 del decreto legislativo 564/96, i periodi previsti dall’articolo 7 della legge 1204/71, non coperti da altre forme di assicurazione e collocati anch’essi temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, potevano formare oggetto di riscatto.

Analogamente a quanto previsto per i periodi di astensione obbligatoria, anche per i periodi in esame, il riscatto era possibile, ai fini pensionistici, purché posteriore al 1° gennaio 1994 e sempre che i soggetti interessati potessero far valere, all’atto della richiesta, complessivamente cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

3.2 Nuova disciplina

L’articolo 35, comma 5, del decreto 151/2001, non pone più alcun limite alla collocazione temporale dell’evento da riconoscere. Fermo restando il requisito dei cinque anni di contribuzione, viene, quindi, previsto, anche per eventi antecedenti il 1° gennaio 1994, il diritto al riscatto dei periodi di astensione facoltativa per maternità al di fuori del rapporto di lavoro nella durata corrispondente a quella dell’astensione facoltativa fruibile in costanza di rapporto di lavoro, cioè per un periodo non superiore a sei mesi per ciascuna maternità e nel limite massimo di cinque anni.

4. Criteri operativi

4.1 Principi comuni.

L’accredito della contribuzione figurativa, come il riconoscimento dei periodi corrispondenti all’astensione facoltativa tramite riscatto, avviene esclusivamente su domanda dell’avente diritto.

Le domande, sia di accredito figurativo che di riscatto, devono pervenire, per il tramite degli Enti datori di lavoro, alle Sedi provinciali e territoriali INPDAP competenti per territorio (Gestione rapporti con gli iscritti), per l’inserimento nei relativi fascicoli dei soggetti iscritti e per la successiva eventuale trattazione. In proposito, si assicura che le domande di accredito figurativo inviate direttamente alla Direzione Centrale Entrate saranno trasmesse, a cura della stessa Direzione, alle Sedi di cui sopra.

Per i dipendenti dello Stato, i cui fascicoli previdenziali si trovino ancora "medio tempore" presso le Amministrazioni di appartenenza, l’inserimento delle domande avverrà ad opera delle Amministrazioni medesime.

L’individuazione dei soggetti aventi diritto (es. solo la madre, oppure anche il padre in alternativa alla madre), nonché la durata dei periodi da riconoscere figurativamente e/o da riscattare sono quelli indicati dalla normativa vigente al momento dell’evento. A tal proposito, si richiamano le disposizioni, cronologicamente succedutesi nel tempo, di cui alle leggi nn. 860/50, 394/51, 1204/71, 903/77 ed infine n. 53/2000.

In particolare, si rammenta che la legge 53/2000, ultima citata, ha riconosciuto al padre il diritto autonomo a fruire dell’astensione facoltativa, ha introdotto nuovi limiti riguardanti sia l’età del bambino (otto anni), sia la durata dei periodi fruibili dal padre ( sei/sette mesi) ed ha fissato limiti temporali complessivi per i casi di astensione da parte di entrambi i genitori (dieci mesi, elevabili ad undici).

Tali i criteri generali, più dettagliatamente, si precisa quanto segue:

4.2 Domanda di accredito figurativo.

L’istanza, da redigere in carta semplice, deve essere presentata, per espresso dettato dell’art. 25 citato, esclusivamente da "soggetti iscritti" e quindi da soggetti in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 151/01 (27 aprile 2001), anteriormente al momento del collocamento a riposo.

Considerato il ritardo, dovuto alle incertezze interpretative relative all’esatta applicazione della disciplina in esame, con il quale vengono fornite da parte di questo Istituto le opportune istruzioni operative, i soggetti in servizio alla data del 27 aprile 2001 ed attualmente cessati dal servizio ovvero, in nome e per conto, i rappresentanti o gli eredi, i titolari di pensione indiretta o di reversibilità, possono presentare la domanda entro il termine ordinatorio di 90 giorni dalla data della presente circolare.

Per ottenere l’accredito della contribuzione figurativa i soggetti interessati devono allegare all’istanza idonea documentazione probatoria (es. autocertificazione, atto sostitutivo di notorietà, certificato di nascita ecc. …).

Le Sedi provinciali dell’Istituto devono, quindi, accertare, in via definitiva, l’esistenza, all’atto della domanda, del requisito inerente i cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. Per la verifica di detto requisito si rammenta che sono inclusi nel montante contributivo non solo la contribuzione obbligatoria accreditata in costanza di effettiva attività lavorativa, ma anche quella derivante da riscatto inerente periodi di lavoro non coperti da contribuzione, nonché eventuali periodi di contribuzione figurativa accreditabile in costanza di un rapporto di lavoro.

L’avvenuto accredito della contribuzione figurativa risulterà, per il personale in servizio a partire dall’anno 2002 in poi, dagli estratti contributivi che questo Istituto provvederà ad inviare una volta acquisita la denuncia annuale dei contributi (Mod. 770) da parte degli Enti datori di lavoro. Ai fini di una corretta imputazione dell’accreditamento, saranno emanate specifiche istruzioni in sede di emanazione della circolare illustrativa del modello di denuncia 770/2003. Per il personale avente diritto e già cessato nel corso dell’anno 2001, la cui denuncia annuale dei contributi è già all’esame dell’Agenzia delle Entrate, si provvederà alla valutazione in sede di liquidazione del trattamento pensionistico (o di eventuale riliquidazione) e di relativa sistemazione contributiva.

4.3 Domanda di riscatto.

Fermo restando i criteri già precedentemente evidenziati ai fini dell’istruttoria dell’istanza, i termini per la presentazione sono quelli fissati dalle norme che, in via generale, regolamentano la materia.

Per gli iscritti alle Casse Pensioni (CPDEL, CPS, CPI, CPUG), la domanda di riscatto deve essere presentata in costanza di rapporto di impiego ovvero entro il limite perentorio di 90 giorni dalla data di cessazione dal servizio (art. 7, legge 274/91). Nel caso di morte dell’iscritto, che avvenga in attività di servizio o entro i 90 giorni dalla cessazione dal servizio, la domanda può essere presentata dai superstiti aventi diritto a pensione entro il termine di 90 giorni dalla data del decesso (coniuge superstite, orfani minorenni, ecc.…).

Per i dipendenti statali, invece, l’art. 147 del dPR 1092/73 stabilisce che le domande debbano essere presentate in attività di servizio, almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età (65 anni), pena la decadenza. Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima del compimento del 63° anno di età, la domanda di riscatto deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione.

Per quanto riguarda, infine, le modalità di calcolo degli oneri di riscatto, si confermano i criteri della riserva matematica di cui all’art. 13 della legge 1338/62 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente Generale
Dr. Rosalba Amato




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