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Tipologia:Lettera Circolare
Numero emissione:7732
Data emissione:22/05/2001
Ente emittente:ARAN/OO.SS.
Oggetto:Note di chiarimento in materia di relazioni sindacali
Testo:Ad integrazione delle note di chiarimento già inviate in data 30 gennaio 2001 Prot. 1299 ed in data 12 febbraio 2001 Prot. 1977 tenuto conto che da parte di codeste Istituzioni scolastiche continuano a pervenire numerosi quesiti sia telefonici che scritti sulla interpretazione di norme relative alle materie inerenti le relazioni sindacali, si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni:

Assemblea

Il diritto di assemblea è chiaramente regolato dall'art. 2 del CCNQ del 7 agosto 1998, dall'art. 13 del CCNL 4 agosto 1995 come integrato dal CCNL 15 marzo 2001. L'ordine del giorno delle assemblee deve riguardare materie "di interesse sindacale e del lavoro" rientrando, in detto inciso, un contenuto molto ampio e difficilmente interpretabile. Più propriamente si precisa che le materie all'ordine del giorno dell'assemblea non devono necessariamente interessare problemi sindacali della singola scuola o dell'insieme dei lavoratori della stessa, ma possono essere tutti quelli che il sindacato assume come materia propria in rapporto ai propri obiettivi. Inoltre i termini "di interesse sindacale e del lavoro" riconducono a problemi di carattere più generale relativi a tutto ciò che concerne direttamente o indirettamente la condizione di lavoro.

L'assemblea sindacale può essere indetta esclusivamente dai soggetti indicati nell'art. 13 del CCNL del 15 marzo 2001 e alla stessa possono partecipare dirigenti sindacali esterni. Unica condizione per tale partecipazione è il preavviso al dirigente scolastico nei termini previsti dall'art 13 del CCNL 4 agosto 1995. Le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto scuola sono quelle individuate nella tavola n. 6 allegata al CCNQ per la ripartizione dei distacchi e dei permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nel biennio 2000 – 2001. Le organizzazioni sindacali non rappresentative, ancorché presenti nell'ente ed ancorché presentatrici delle liste i cui candidati sono stati eletti nelle RSU, non hanno titolo ad indire le assemblee in quanto la RSU assume tale decisione nel suo complesso e non per il tramite dei singoli componenti.

Non possono partecipare alle assemblee soggetti diversi dai lavoratori interessati (es. rappresentanti dei genitori) e dai dirigenti sindacali esterni di cui sopra, né le assemblee sindacali possono essere pubbliche. Il Dirigente scolastico può partecipare all'assemblea nel solo caso in cui sia esplicitamente invitato.

Incompatibilità componenti RSU

Sulla materia questa Agenzia non può aggiungere nulla a quanto già contenuto nelle precedenti note di chiarimento trasmesse in occasione delle elezioni del dicembre 2000 e ha già espresso il proprio parere in merito al Ministero della Pubblica Istruzione che si allega alla presente nota.

Decadenza di componente della RSU

Ai sensi dall'art. 3 – parte II – dell'Accordo Quadro del 7 agosto 1998 ha titolo ad essere eletto componente la RSU il dipendente a tempo indeterminato in forza presso l'Istituzione scolastica, qualità che deve permanere anche dopo le elezioni. Pertanto in caso di trasferimento, comando, diverso utilizzo o collocamento il dipendente eletto nella RSU, non avendo più la predetta condizione, deve essere sostituito. Come nel caso delle dimissioni la sostituzione avviene ad opera della RSU con la nomina del primo dei non eletti appartenenti alla medesima lista. Di tale sostituzione la RSU deve dare comunicazione all'Istituzione scolastica (cfr. art 7 Accordo Quadro 7 agosto 1998) Nel caso in cui la sostituzione non sia possibile, sarà necessario verificare se nell'ambito della RSU sia comunque rimasto il numero legale che consenta all'organismo di funzionare (cfr. art. 8 stesso Accordo quadro). In caso contrario dovranno essere avviate le procedure per una nuova elezione.

Composizione della delegazione trattante in caso di decadenza della RSU

In sede di contrattazione integrativa per il personale dei comparti, la RSU, organismo di rappresentanza elettiva del personale, è, unitamente alle organizzazione sindacali rappresentative firmatarie del CCNL, uno dei soggetti necessari della relativa delegazione trattante.

Qualora nel corso del triennio dalla loro elezione le RSU decadano, oltre che per le ragioni previste dall'art. 7, comma 3 del CCNQ 7 agosto 1998 anche per altri motivi che ne impediscano il funzionamento, dovranno essere avviate le procedure per una nuova elezione (ad esempio, quando per effetto delle dimissioni e dell'impossibilità di sostituzione dei candidati venga meno il numero legale per l'assunzione delle decisioni da parte della RSU stessa).

In tal caso occorre fare riferimento a quanto stabilito nell'Accordo di interpretazione autentica del 13 febbraio 2001 che prevede:

a) la rielezione della RSU entro i cinquanta giorni immediatamente successivi alla decadenza (attivando le procedure entro cinque giorni da quest'ultima);
b) nell'attesa, la prosecuzione delle relazioni sindacali con le organizzazioni di categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica.
c) la possibilità che, nel periodo di cui al punto precedente, si possa pervenire alla sottoscrizione dei contratti integrativi con i componenti della RSU rimasti in carica e le organizzazioni sindacali di categoria sopracitate.

La titolarità ad indire le elezioni delle RSU è in capo esclusivamente alle organizzazioni sindacali rappresentative che possono assumere l'iniziativa sia congiuntamente che disgiuntamente. Le organizzazioni sindacali non rappresentative che hanno aderito all'accordo quadro del 7 agosto 1998 possono partecipare alle elezioni presentando proprie liste, ma non hanno titolo ad indire le elezioni stesse.

Nel caso in cui per le elezioni delle RSU si presenti una sola lista, si rimanda a quanto disposto in proposito nelle note di chiarimenti del 23 ottobre 1998 e del 2 novembre 2000 trasmesse in occasione delle RSU del dicembre 1998.

Delegazione trattante

Si ribadisce quanto precisato nella nota di chiarimenti del 12 febbraio 2001 in premessa citata. Più precisamente per lo svolgimento del proprio compito il Dirigente scolastico può avvalersi della assistenza del personale del proprio ufficio (nel caso di specie dell'Istituto scolastico interamente inteso) appartenente a tutte le categorie professionali, mentre non è previsto l'istituto della delega. Si precisa inoltre che non sussiste alcun obbligo di redigere il verbale al termine delle riunioni fatta eccezione per il verbale finale della sottoscrizione dell'accordo integrativo. La redazione del verbale è richiesta inoltre nella sola della concertazione.

Richiesta di utilizzo strumentazioni da parte delle RSU.

I diritti garantiti in favore delle RSU sono tassativamente indicati nell'art. 5, comma 4 dell'Accordo Quadro del 7 agosto 1998. Al dirigente scolastico fa carico un dovere di collaborazione per il funzionamento delle RSU, ma ciò non può comportare un aggravio di spesa o disagio organizzativo per la scuola stessa. Le modalità di utilizzo delle attrezzature vanno, pertanto, concordate nella sede di lavoro, nel rispetto del suddetto principio.

Permessi sindacali art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998

La fruizione dei permessi di cui all'art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998 come integrato dal CCNQ 9 agosto 2000 è riservata ai dirigenti sindacali, non collocati in distacco o aspettativa sindacale, componenti degli organismi direttivi statutari per la partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi direttivi nazionali, regionali, provinciali e territoriali delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria (per la partecipazione alle trattative decentrate deve essere utilizzato il monte ore dell'Istituto scolastico ove si presta servizio). Si precisa altresì che il comma 6 dell'art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 non prevede forme di autorizzazione per la fruizione dei permessi, la cui oggettiva utilizzazione è responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza del dirigente sindacale. E' su quest'ultimo che incombe il dovere del preavviso secondo la normativa di comparto vigente e le modalità concordate in sede decentrata. Va osservato che la qualità di dirigente sindacale rileva nel momento in cui venga richiesto dalla organizzazione sindacale di appartenenza l'esercizio delle prerogative e dei diritti sindacali a favore del dipendente e, nel caso di specie, la qualità di dirigente deriva dall'appartenenza all'organismo statutario a prescindere dall'essere componente di RSU o dall'accredito a partecipare alla delegazione trattante in sede di singolo istituto scolastico.

A completamento e per un migliore comprensione della norma si precisa che i permessi dell'art. 11 sono cumulabili con quelli previsti dagli art. 8 e 9 del CCNQ citato e sono compatibili con forme di distacco part-time, in quanto fruiti per finalità diverse. In sostanza la citata clausola contrattuale consente la possibilità di usufruire dei permessi di cui all'art. 11 anche ai dipendenti in distacco sindacale part-time (l'art. 7 del citato CCNQ prevede invece la impossibilità di cumulo del distacco part-time con i permessi previsti dagli artt. 8 e 9).

Vanno infine effettuate le seguenti considerazioni:

- nel caso di part-time verticale la norma trova applicazione solo nei giorni in cui il dipendente è tenuto alla prestazione lavorativa;
- i permessi statutari di cui all'art. 11 non possono essere cumulati fra di loro (al fine di aumentare i giorni di distacco), ma devono essere usufruiti limitatamente alle riunioni dei predetti organismi statutari, al fine di evitare che il distacco part-time si trasformi surrettiziamente in distacco totale.

Relazioni sindacali e orario di lavoro

L'art. 10, comma 7 del CCNQ del 7 agosto 1998 prevede che le relazioni sindacali sulle materie previste dai CCNL vigenti avvengono – normalmente - al di fuori dell'orario di lavoro e che, ove ciò non sia possibile, vengano attivate procedure e modalità idonee a tal fine, vale a dire procedure e modalità che consentano al dirigente sindacale l'espletamento del proprio mandato.

Il significato della garanzia prevista dalla norma non comporta infatti che l'attività sindacale sia assimilata alla attività di servizio perché essa è svolta dal dipendente nella veste di dirigente sindacale quale controparte dell'Istituzione scolastica ed, in coincidenza con il servizio, dovrà essere utilizzato il monte ore permessi.

Un diverso comportamento determinerebbe, peraltro, un incremento non calcolabile delle ore di permesso sindacale che di fatto verrebbero concesse al di là del contingente stabilito dalla legge e sancito nei CCNQ.



ALLEGATO

Oggetto: Eventuale incompatibilità tra le funzioni di membro del Consiglio di Istituto e membro delle RSU (Rif. Nota del 16 marzo 2001 Prot. 9370/dm)

In relazione all'oggetto si significa che nell'Art. 9 della parte I dell'Accordo Collettivo Nazionale Quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU si è ritenuto opportuno demandare la concreta individuazione delle situazioni di incompatibilità ivi indicate a ciascuna Amministrazione, non potendo l'Accordo prevederle in modo analitico a ragione delle peculiarità dei singoli comparti e dei relativi ordinamenti.

Questa Agenzia, pur riconfermando la regola citata, al fine di fornire il proprio contributo interpretativo a codesto Dicastero ritiene che, nella fattispecie, non paiano ravvisarsi sovrapposizioni tra le competenze del Consiglio di Istituto ai sensi dell'Art. 10 del TU. 297/1994 e le materie oggetto di contrattazione integrativa a livello di singola Istituzione scolastica previste dal CCNL di comparto, circostanza che porta all'orientamento circa la compatibilità delle due cariche.

Tale parere, se condiviso, potrà essere portato a conoscenza delle Istituzioni scolastiche da parte di codesto Ministero ai sensi del citato Art. 9 dell'Accordo 7 agosto 1998.



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