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Tipologia:Direttiva Ministeriale (MPI / MIUR)
Numero emissione:133
Data emissione:03/04/1996
Ente emittente:Ministero della Pubblica Istruzione
Oggetto:Direttiva 3 aprile 1996, n.133
Testo:Il ministro della P.I.

Visto il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l'art. 326, dedicato ai problemi della prevenzione, che ai commi 17 e 18 prevede l'istituzione dei CIC (centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie superiori), e al comma 19, che prevede la possibilità di particolari iniziative degli studenti; visto il D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29;

vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241; viste le CC.MM. 8 febbraio 1995, n. 45 e 11 ottobre 1995, n. 325, relative alle attività di prevenzione, di educazione alla salute e di lotta contro l'insuccesso scolastico;

visto il DPCM del 7 giugno 1995 recante lo schema generale di riferimento della "Carta dei servizi scolastici";

visto il protocollo d'intesa stipulato tra Ministero della P.I. e Unione Province d'Italia il 15 dicembre 1995, ed in particolare quanto convenuto alle lettere H, I, L;

vista la direttiva 8 febbraio 1996, n. 58, con l'allegato documento dal titolo "Nuove dimensioni formative, educazione civica e cultura costituzionale";

considerato che le istituzioni scolastiche devono caratterizzarsi come centri permanenti di vita culturale e sociale aperti al territorio, capaci di elaborare offerte formative integrate e diversificate che consentano ai giovani nuovi spazi di crescita e di formazione e favoriscano le migliori iniziative dell'associazionismo culturale e sportivo e del mondo del volontariato;

rilevata l'opportunità di promuovere le condizioni perché sempre più la scuola assuma impegni di accoglienza, approfondimento ed orientamento nei confronti degli studenti e sviluppi il rapporto di fiducia tra giovani e istituzioni su basi di correttezza e trasparenza, facendo crescere negli studenti stessi la capacità di assumere impegni, di autoregolarsi e di amministrarsi nelle attività ad essi riservate;



Emana la seguente direttiva



TITOLO I - Finalità e contenuti

Art. 1

1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, definiscono, promuovono e valutano, in relazione all'età e alla maturità degli studenti, iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli allievi, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura della scuola alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali.

Art. 2

1. Ogni istituto promuove iniziative complementari e integrative di accoglienza e accompagnamento nell'iter formativo al fine di offrire ai giovani occasioni, anche extracurricolari, per la crescita umana e civile e opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero.

2. Le predette iniziative complementari si inseriscono coerentemente negli obiettivi formativi delle scuole e tengono conto delle concrete esigenze rappresentate dagli studenti. A tal fine devono favorire:

- la valorizzazione della cultura di cui sono portatori i giovani, una cultura da recepire, collegare, interpretare in funzione critica e da correlare, ovunque possibile, con gli insegnamenti curricolari;
- lo sviluppo delle attitudini e della capacità di continuare ad apprendere, di adeguarsi al cambiamento e di mettersi continuamente in discussione;
- la conoscenza del contesto civile, sociale e produttivo del territorio;
- lo sviluppo di una cultura diffusa della legalità e la promozione di una coscienza storica del patrimonio di valori che fondano la comunità nazionale, come configurati nel nucleo essenziale della carta costituzionale;
- la facilitazione dell'accesso ai nuovi linguaggi, con particolare riferimento a quelli informatici e multimediali, la padronanza dei meccanismi interattivi di comunicazione, con la creazione delle migliori opportunità per leggere e interpretare criticamente la realtà ed i messaggi dei media;
- l'organizzazione di attività per l'assistenza nello studio e l'insegnamento individualizzato e la lotta contro l'insuccesso scolastico, anche mediante l'apertura di sportelli di studio, orientamento e tutoraggio;
- un più ricco contesto educativo e formativo che costituisca la scuola come centro di attività culturali, sociali, sportive e di tempo libero per gli studenti.

3. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 2 le scuole di ogni ordine e grado promuovono tra l'altro, anche in collegamento tra di loro, iniziative di accoglienza pre-scolastica e post-scolastica dei minori frequentanti, cura di microambienti naturalistici e dei beni culturali e ambientali del territorio; cineforum, teatro e invenzioni teatrali; ascolto ed educazione di musica; giornali degli studenti e giornale d'istituto; laboratori letterari per la realizzazione di racconti di fiction; realizzazione di libri, fumetti, video e audiocassette, ipertesti; concerti; conferenze o forum di studi; strumenti e procedure per l'accesso alle informazioni; sport e allenamenti, gare e tornei, ginnastica, nuoto; pittura, disegno; gemellaggi con altre scuole dell'Unione europea (corrispondenza, incontri, teleconfidenze) ed ogni altra iniziativa compatibile con le finalità formative dell'istituto.

4. A richiesta degli studenti la scuola può destinare, sulla base della disponibilità dei docenti, un determinato numero di ore, oltre l'orario curricolare, per l'approfondimento di argomenti anche di attualità che rivestano particolare interesse.

Art. 3

1. Gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado predispongono almeno un locale attrezzato quale luogo di ritrovo per i giovani dopo la frequenza delle lezioni.

2. A tal fine i servizi di mensa o di caffetteria o snack a prezzi controllati, eventualmente esistenti, possono funzionare nel periodo di apertura del locale attrezzato; l'istituzione scolastica dovrà comunque essere tenuta esente da qualsiasi onere aggiuntivo non specificamente finanziato.

Art. 4

1. Le istituzioni scolastiche favoriscono tutte le iniziative che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio. A tal fine collaborano con le associazioni degli studenti e degli ex studenti, quelle dei genitori, con le associazioni culturali e di volontariato, anche stipulando con esse apposite convenzioni.

2. La collaborazione con le associazioni culturali e di volontariato, che non deve comportare oneri per l'istituto, può riguardare attività educative, culturali, ludiche, sportive, anche nei confronti di giovani del territorio.



TITOLO II - Organizzazione e gestione

Art. 5

1. Le iniziative di cui agli artt. 2, 3 e 4 sono deliberate, ai sensi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni, dal consiglio di circolo o di istituto, che ne valuta la coerenza con le finalità formative dell'istituzione scolastica.

2. Le iniziative complementari sono sottoposte al previo esame del collegio dei docenti per il necessario coordinamento con le attività e del progetto d'istituto in relazione a quanto previsto dall'art. 39 del CCNL comparto scuola.

Art. 6

1. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il comitato studentesco di cui all'art. 13, comma 4, del D L.vo 16 aprile 1994, n. 297, integrato con i rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto, formula proposte ed esprime pareri per tutte le iniziative previste dal titolo I.

2. Per lo svolgimento delle sue attività il predetto comitato adotta un regolamento interno che può prevedere la costituzione di commissioni o gruppi per attività istruttorie, esecutive e di gestione.

3. Le iniziative di cui al titolo I, da realizzare o direttamente dalla scuola o mediante convenzioni con associazioni di studenti, devono favorire la familiarizzazione operativa dei giovani nei procedimenti relativi alla gestione e al controllo delle attività

4. Nelle iniziative gestite direttamente dalla scuola il comitato studentesco elabora un piano di realizzazione e gestione delle attività, con preventive di spesa da determinare nei limiti delle disponibilità indicate dal consiglio di istituto e delle somme eventualmente raccolte con specifica destinazione.

5. Per la realizzazione ordinata delle iniziative il comitato studentesco esprime un gruppo di gestione, coordinato da uno studente maggiorenne, che ha la responsabilità del regolare svolgimento delle iniziative e propone agli organi competenti gli interventi necessari per l'attuazione del piano.

6. Nelle iniziative in convenzione con associazioni studentesche la gestione delle attività è svolta secondo le norme del diritto vigente che regolano l'attività delle associazioni di diritto privato e le disposizioni contenute nella convenzione. La responsabilità dell'ordinata gestione delle attività ricade sugli organi dell'associazione nominativamente individuati nella convenzione stessa.

7. Al termine delle iniziative o periodicamente, il gruppo di gestione e l'associazione convenzionata sono tenuti alla verifica dei risultati conseguiti da sottoporre al consiglio d'istituto ed al collegio dei docenti per una opportuna valutazione.

8. A tutte le attività possono assistere il preside o un suo delegato e i docenti che lo desiderino.

9. Possono collaborare, con il consenso del gruppo di gestione, genitori e personale direttivo o docente in quiescenza autorizzati dal preside a prestare servizio volontario.

Art. 7

1. Nella scuola dell'obbligo le iniziative di cui al titolo I sono realizzate o direttamente dalla scuola o in collaborazione con le associazioni dei genitori, anche mediante apposite convenzioni.

Art. 8

1. Ciascuna iniziativa di cui al titolo I deve indicare le risorse finanziarie e il personale eventualmente necessario per la sua realizzazione.

2. Le iniziative sono realizzate mediante i seguenti finanziamenti:

a) Risorse della scuola

Il consiglio di circolo o d'istituto, in sede di delibera del bilancio preventivo, disponendo in ordine all'impiego dei mezzi finanziari, può assegnare uno stanziamento per le iniziative previste dalla presente direttiva.
Nel caso di iniziative in convenzione la scuola può erogare un contributo finalizzato all'attuazione della convenzione.

b) Contributi volontari

I genitori e gli studenti possono contribuire al finanziamento delle iniziative mediante somme che vanno iscritte al bilancio dell'istituto con vincolo di destinazione.
Le somme eventualmente richieste dalle associazioni di studenti o di genitori e da essi direttamente impiegate a sostegno dell'iniziativa (ad esempio in acquisti di materiali liberamente utilizzabili) non sono iscritte al bilancio dell'istituto.

c) Autofinanziamento

Il comitato studentesco può realizzare, previa autorizzazione del consiglio d'istituto, attività di autofinanziamento, consistenti fondamentalmente nella promozione di iniziative che non contrastino con le finalità formative della scuola e non determinino inopportune forme di commercializzazione, con particolare riguardo, tra l'altro, all'assistenza in attività di associazioni di volontariato, non governative o no-profit, alla raccolta della carta e dei rifiuti differenziati, alla cura e tutela del territorio e del patrimonio ambientale, artistico e culturale.
Le somme ricavate sono iscritte al bilancio dell'istituto con vincolo di destinazione.

d) Risorse esterne

Le amministrazioni statali, le regioni, gli enti locali, istituzioni pubbliche e private possono assegnare somme alle scuole per la realizzazione delle iniziative di cui al titolo I.
Nel caso di somme erogate da privati è necessario il parere favorevole del consiglio d'istituto e del comitato studentesco.

3. Alla eventuale partecipazione dei docenti e del personale ATA alle iniziative di cui al titolo I si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli artt. 43 e 54 del CCNL del comparto scuola, secondo quanto previsto dal progetto dell'iniziativa, ovvero eventualmente dalla convenzione, e nei limiti delle somme disponibili secondo il piano di riparto del fondo d'istituto.

4. Le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e privati possono offrire alle scuole progetti finalizzati per la realizzazione di iniziative rientranti nelle finalità del titolo I, con relativi contributi. Per la realizzazione delle iniziative si applicano le disposizioni contenute nella presente direttiva.

Art. 9

1. Le iniziative di cui alla presente direttiva si potranno svolgere di norma nel pomeriggio e, ove possibile, nei giorni festivi e dovranno essere realizzate in collaborazione con gli enti locali e la regione per gli oneri ad essi spettanti.

2. Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati, a tal fine, fuori dell'orario scolastico, di norma nel pomeriggio e, ove possibile, nei giorni festivi, secondo le modalità previste dal consiglio di circolo o d'istituto e in conformità dei criteri generali di utilizzazione assunti dal consiglio scolastico provinciale nonché di quelli stabiliti dalle necessarie convenzioni con gli enti proprietari dei beni.

3. Deve comunque essere assicurato che gli ambienti, le attrezzature e lo svolgimento delle iniziative siano conformi alla vigente normativa in materia di agibilità, prevenzione, protezione dai rischi, ordine, igiene e sicurezza nei luoghi aperti al pubblico, nonché ad ogni altra normativa riferibile alle singole specificità delle attività svolte.

4. Ove sussista la necessaria copertura finanziaria potranno essere stabiliti contratti di diritto privato con esperti di sperimentata esperienza e di particolare qualificazione.

Art. 10

1. Per le iniziative non gestite direttamente dalla scuola, la convenzione che ne costituisce strumento formale di attuazione deve esplicitamente prevedere: la durata massima della concessione in uso dei locali; le principali modalità d'uso; i vincoli nell'uso dei locali e delle eventuali attrezzature da destinare esclusivamente alle finalità dell'iniziativa; le misure da adottare in ordine alla sicurezza, all'igiene, nonché alla salvaguardia dei beni patrimoniali coinvolti nell'impiego; il regime delle spese di pulizia dei locali e delle altre spese connesse all'uso ed al prolungamento dell'orario di apertura della scuola; il regime delle responsabilità di diritto pubblico, civile e patrimoniale per danni correlati all'uso dei locali e allo svolgimento delle attività

2. Per le iniziative gestite direttamente dalle scuole il capo d'istituto assicura che esse siano attuate nell'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di uso dei locali, impiego delle risorse, dei beni, delle attrezzature, di igiene e sicurezza.

3. Il capo d'istituto adotta in ogni caso tutti i provvedimenti necessari al corretto ed ordinato svolgimento delle attività e idonee misure di salvaguardia degli altri beni e dotazioni dell'istituto scolastico non direttamente coinvolti nell'impiego.

4. Le iniziative di cui alla presente direttiva possono essere sempre sospese, in caso di urgenza, dal capo d'istituto, salva tempestiva ratifica del consiglio di circolo o d'istituto.



TITOLO III - Norme finali

Art. 11

1. I rappresentanti degli studenti eletti nei consigli d'istituto di ciascun istituto e scuola d'istruzione secondaria superiore si riuniscono in consulta provinciale in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione dal Provveditorato agli studi.

2. La consulta provinciale degli studenti ha il compito di assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia, anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative di cui alla presente direttiva e formulare proposte di intervento che superino la dimensione del singolo istituto, anche sulla base di accordi quadro da stipularsi tra il provveditore agli studi, gli enti locali, la regione, le associazioni degli studenti e degli ex studenti, dell'utenza e del volontariato, le organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione.

3. La consulta provinciale può promuovere anche iniziative di carattere transnazionale.

Art. 12

1. E' istituita la giornata nazionale della scuola. Il ministro, annualmente, d'intesa con la conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, ne individua la data.

2. Durante la manifestazione gli istituti sono aperti al pubblico e svolgono manifestazioni ed iniziative atte a sottolineare il valore dell'istituzione scolastica. Sono organizzati incontri di carattere nazionale o locale per l'approfondimento di tematiche di interesse formativo.

Art. 13

1. Con apposito regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 26 agosto 1988, n. 400, sarà adottato lo statuto dei diritti dello studente, che comporterà anche una complessiva revisione delle disposizioni contenute nel R.D. 4 maggio 1925, n. 653, in coerenza con quanto previsto dalla presente direttiva.


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