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Tipologia:Direttiva Ministeriale (MPI / MIUR)
Numero emissione:74
Data emissione:27/06/2002
Ente emittente:Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Oggetto:Fondi per aggiornamento e formazione
Testo:VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001, n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare l'articolo 4 comma 1 lettera b) ;

VISTA la Legge 28 dicembre 2001, n.448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002);

VISTA la Legge 28.12.2001, n.449, che approva il bilancio dello Stato per l'anno 2002 e del bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 e, in particolare, la tabella 7, concernente lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerca;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 31dicembre 2001, con il quale sono state ripartite in capitoli le unità previsionali di base relative al bilancio di previsione per l'anno 2002;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n.300 concernente la riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art.11 della L.15 marzo 1997, n.59;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n.347 recante norme di riorganizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola, sottoscritto in data 26 maggio 1999 e in particolare l'art.12, che prevede l'emanazione di una apposita direttiva sulla formazione e l'aggiornamento per ciascun anno finanziario sulla base della contrattazione integrativa a livello nazionale;

VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola anni 1998 - 2001 , sottoscritto in data 31 agosto 1999, ed in particolare l'articolo 10 che fissa i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie per la formazione del personale della scuola;

VISTO il contratto integrativo annuale siglato in data 9 maggio 2002, concernente la formazione e l'aggiornamento del personale docente e A.T.A. per l'esercizio finanziario 2002;

VISTA la Legge 18 dicembre 1997 n.440 contenente disposizioni in materia di arricchimento dell'offerta formativa scolastica;

VISTA la Legge 10.3.2000 n.62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;

VISTA la Direttiva Generale sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2002 - prot.n.5117/MR del 25 gennaio 2002;

CONSIDERATA l'importanza che riveste l'attività di formazione in servizio come strumento per l'incremento e il miglioramento continuo delle competenze professionali del personale docente e A.T.A.;

RITENUTO che nell'attuale fase di progressivo consolidamento del processo di autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sviluppo e dei processi innovativi e di riforma l'aggiornamento e la formazione in servizio del personale docente e A.T.A. rappresentano un insostituibile sostegno all'innovazione in corso e un investimento essenziale per elevare la qualità del sistema istruzione,

RITENUTO che le disposizioni della direttiva devono fornire linee di indirizzo a tutti coloro che hanno responsabilità nel settore, tenendo conto che l'aggiornamento e la formazione in servizio impegnano, ai diversi livelli, in un quadro sistematico e coerente, le scuole dell'autonomia, gli uffici scolastici regionali e l'amministrazione centrale;

emana la seguente

DIRETTIVA

Art.1
Campo di applicazione e criteri generali.
La presente direttiva definisce, sulla base del contratto integrativo nazionale stipulato in data 9 maggio 2002, gli obiettivi formativi assunti come prioritari, per l'a.s. 2002/2003, per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili per la formazione, il ruolo dei diversi livelli (Scuole, Uffici scolastici regionali, Amministrazione centrale) nel perseguimento degli obiettivi formativi di sistema.
Essa si iscrive nel quadro delle direttrici europee in materia di formazione in ingresso ed in servizio e fa propri gli obiettivi della direttiva generale sull'azione del Ministero (25 gennaio 2002), tesa a promuovere lo sviluppo professionale del personale della scuola, funzionale alla progressiva valorizzazione dell'autonomia didattica, di ricerca e organizzativa delle singole istituzioni scolastiche.
In tale prospettiva il sistema di formazione, a tutti i livelli, deve muovere dalla consapevolezza della capacità della scuola di essere fonte di conoscenza e di riflessione su se stessa. Vanno conseguentemente privilegiati interventi di ricerca-azione impostati come una riflessione guidata tra professionisti adulti, per i quali non appaiono efficaci modalità meramente trasmissive ma, piuttosto, l'offerta di strumenti differenziati, idonei a consentire un confronto tra le esperienze professionali maturate da ciascuno e le proposte formative funzionali alla più efficace sistematizzazione delle esperienze individuali.
Nella predisposizione dei contenuti formativi appare essenziale promuovere collaborazioni non episodiche, a livello nazionale, regionale e locale, con INDIRE, INVALSI, IRRE, Università, Enti di ricerca, Soggetti accreditati e qualificati, Associazioni disciplinari e professionali, singole scuole o reti di scuole; appare altresì opportuno sviluppare, nell'ambito delle strategie sulla formazione definite a livello regionale, ogni utile collaborazione con le Regioni e gli Enti territoriali su specifici profili di interesse locale.
Per realizzare la massima coerenza e sinergia nella fase di radicale trasformazione delle scuole verso l'autonomia e verso il miglioramento dell'offerta formativa, le iniziative di formazione organizzate per il personale delle scuole statali sono aperte anche al personale delle scuole paritarie.

Art. 2
Risorse finanziarie
Le risorse complessive disponibili per la formazione del personale docente, amministrativo tecnico e ausiliario della scuola corrispondono a € 42.046.483 di cui € 29.439.519 iscritti nei rispettivi capitoli di bilancio degli uffici scolastici regionali; € 3.759.806 sul cap.1227 del Dipartimento per lo Sviluppo; € 8.847.158 sul cap.1751 del Servizio per gli Affari Economici quale " Fondo per l'integrazione delle spese di formazione e di aggiornamento del personale".

Le predette risorse sono così ripartite:

- € 30.439.519 di cui € 29.439.519 già iscritti nei capitoli di bilancio degli Uffici scolastici regionali e € 1.000.000 proveniente dal capitolo 1751,destinati globalmente alle iniziative di formazione realizzate dalle istituzioni scolastiche, anche associate in rete e dagli Uffici scolastici regionali. (Tabella A)

- € 11.606.964 assegnati all'amministrazione centrale per gli interventi finalizzati di cui all'articolo 3 lettera C. (Tabella B).

Si segnala al riguardo che, alla quota assegnata agli Uffici scolastici regionali, andrà aggiunto l'ammontare di € 15.490.000, proveniente dai fondi della L.440/1997 per l'esercizio finanziario 2002, destinati espressamente dall'apposita direttiva per le attività di formazione e di aggiornamento del personale della scuola.

Vanno considerate, altresì, le risorse che saranno finalizzate ad iniziative di autoaggiornamento, ai sensi dell'art. 16 della legge 28 dicembre 2001 n.448, che assegna a tale scopo uno stanziamento di € 35.000.000 destinato al personale docente secondo le modalità definite con lo specifico contratto integrativo siglato il 5 giugno 2002.

In sede di contrattazione integrativa decentrata è definita la quota del fondo a disposizione degli Uffici scolastici regionali, per un importo non inferiore al 10 % dello stanziamento totale.

Art. 3
Obiettivi formativi prioritari

Per l'anno scolastico 2002/2003 gli obiettivi formativi prioritari sono recepiti dall'articolo 2 e 3 del Contratto Collettivo Integrativo annuale, citato in premessa:

A. Finanziamenti alle scuole
L'autonomia scolastica e i processi innovativi e di riforma in atto e in itinere richiedono un arricchimento e aggiornamento della professionalità del personale docente, educativo ed ATA, con azioni di formazione in servizio mirate ma anche differenziate per tipologie, strategie ed obiettivi specifici.
La quota del fondo destinata alle istituzioni scolastiche, in questa prospettiva, è finalizzata ai bisogni individuati nel piano dell'offerta formativa, tenendo conto del quadro dei processi di innovazione in atto o in itinere, e costituisce uno strumento essenziale per la soddisfazione delle esigenze formative del personale docente, educativo ed ATA, sottese a sostenere la specifica identità di ciascuna scuola dell'autonomia.
Per l'assegnazione dei finanziamenti alle scuole dovranno essere utilizzati parametri oggettivi che tengano conto della consistenza delle istituzioni scolastichee del numero degli operatori scolastici in servizio. I Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali potranno considerare, altresì, le diverse tipologie delle istituzioni scolastiche la presenza di sezioni staccate o plessi, le reti di scuole, e all'interno di esse quelle che svolgono ruolo di centro servizio o altre funzioni che richiedono interventi finanziari perequativi; terranno conto, altresì, degli ulteriori elementi che emergeranno dalla contrattazione regionale.

B. Finanziamenti agli Uffici scolastici regionali
La quota del fondo destinata agli Uffici scolastici regionali è finalizzata, prioritariamente, a concorrere, a livello locale, alle azioni previste dal Paragrafo C., alla realizzazione delle finalità informative/formative connesse ai processi di innovazione in atto o in itinere e alla concreta attuazione degli impegni derivanti da obblighi contrattuali - con particolare riferimento agli interventi di riconversione, qualificazione e sviluppo professionale - nonché a consentire lo svolgimento di autonome azioni, secondo l'ambito di competenza, in relazione alle medesime finalità, a sviluppare azioni perequative o di supporto, mediante promozione di reti di scuole e a realizzare progetti territoriali da attuare anche in partenariato con le Regioni e gli Enti locali.
Per il personale A.T.A. si promuoverà un'attività di formazione adeguata alla differenziazione delle diverse funzioni attese dall'autonomia scolastica, dal decentramento e dal riordino dell'amministrazione.
Ciascun Ufficio scolastico regionale individua un livello responsabile per la formazione che garantisca competenze di servizio gestionali, tecniche, organizzative e tecnologiche, al fine di assicurare un effettivo coordinamento e supporto a tutte le azioni formative del territorio.

C. Interventi finalizzati
La quota del fondo destinata agli interventi finalizzati, di cui all'allegata Tabella B, è allocata presso l'Amministrazione centrale, al fine di assicurare un più incisivo coordinamento, in particolare delle iniziative relative al supporto dei processi di innovazione normativa già intervenuti o in itinere e alla realizzazione degli obblighi contrattuali e delle azioni formative per il contrasto al disagio giovanile.
In particolare tra gli interventi formativi sugli aspetti prioritari di natura metodologica, pedagogica, organizzativa e di ambito disciplinare saranno privilegiati quelli finalizzati al rafforzamento delle competenze nelle discipline matematiche, scientifiche, linguistiche e informatiche.
La concreta attività di gestione sarà prioritariamente realizzata mediante le collaborazioni da attuare con gli Uffici scolastici regionali, l'INDIRE, l'INVALSI, gli IRRE, le Università, gli Enti di ricerca, i Soggetti accreditati e qualificati, le Associazioni disciplinari e professionali, al fine di contestualizzare le finalità nazionali con i differenziati bisogni formativi.
L'esigenza di una adeguata, ripetuta e diffusa informazione/formazione sui processi di innovazione in atto o in itinere, relativi sia agli ordinamenti scolastici sia alla gestione amministrativo-contabile, nonché l'opportunità correlata di assicurare un effettivo "ascolto" di tutte le componenti della scuola, rendono opportuno considerare, tra le diverse tipologie di intervento formativo, tutte le modalità sperimentate di formazione a distanza da selezionare in relazione ai diversi fabbisogni formativi, privilegiando l'esigenza di accompagnare tale offerta formativa con contestuali momenti in presenza.

L'elaborazione dei contenuti della formazione dovrà assicurare la qualità e la pertinenza con le funzioni del personale, da verificare anche attraverso specifiche azioni di monitoraggio.

A norma della legge 14.1.1994, n.20, la presente Direttiva sarà trasmessa alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio.

IL MINISTRO
F.to Letizia Moratti





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