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Tipologia:Circolare Ministeriale (MPI / MIUR)
Numero emissione:181
Data emissione:17/03/1997
Ente emittente:Ministero della Pubblica Istruzione
Oggetto:Mobilità studentesca internazionale
Testo:I soggiorni individuali di studio possono realizzarsi a seguito di programmi tra scuole italiane e straniere ovvero sulla base di iniziative di singoli alunni.

Le esperienze di studio compiute all'estero da alunni italiani delle scuole secondarie di II grado, attraverso i soggiorni individuali, sono valide per la riammissione nella scuola di provenienza e sono valutate, ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani.

A tale scopo, per un preliminare giudizio sul programma di studio, il Consiglio di classe competente acquisisce direttamente dalla scuola straniera che l'alunno interessato intende frequentare, informazioni relativamente ai piani e ai programmi di

studio che l'alunno medesimo intende svolgere e al sistema di valutazione seguito presso detta scuola straniera.

Al termine del periodo di studi all'estero, che non può avere durata superiore ad un anno scolastico e che in ogni caso si deve concludere prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, il Consiglio di classe competente, visto l'esito degli studi compiuti presso la scuola straniera e il risultato di un eventuale prova integrativa, delibera circa la riammissione di detto alunno.

L'accoglienza, per un periodo non superiore ad un anno scolastico, da parte delle scuole secondarie superiori, di singoli alunni provenienti dall'estero che intendono realizzare soggiorni di studio in Italia, non finalizzati al conseguimento di un titolo di studio, non è soggetta alle norme di cui all'art. 192 comma 3 del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297. Al fine dell'inserimento nella scuola italiana quest'ultima acquisisce direttamente dalla scuola straniera di provenienza dell'alunno interessato informazioni circa l'ordinamento della scuola straniera e il piano degli studi seguito dal medesimo.

Al termine del soggiorno la scuola italiana rilascia un attestato di frequenza da cui risulti l'attività didattica compiuta e le conoscenze acquisite dall'alunno straniero. Tuttavia, poichè i giovani in questione sono inseriti nelle classi e si configura, pertanto un obbligo di vigilanza anche nei loro confronti l'alunno straniero deve essere garantito, per il periodo di permanenza nella scuola italiana, da polizza assicurativa che copra le spese per cure mediche e ricoveri ospedalieri e i rischi derivanti da infortuni e da responsabilità civile per danni e relativi oneri legali. I cittadini comunitari che siano iscritti nel sistema sanitario nazionale del Paese comunitario di residenza devono presentare gli appositi modelli direttamente alla U.S.L. competente nel luogo di dimora in Italia. Gli alunni che non comprovino la copertura assicurativa di cui sopra, devono contrarre idonea forma assicurativa al proprio ingresso in Italia.

L'alunno, cittadino extracomunitario, deve essere in possesso del permesso di soggiorno per motivi di studio. Il permesso di soggiorno è rilasciato dalla Questura competente per territorio previa esibizione del visto consolare di ingresso in Italia per motivi di studio. L'alunno comunitario deve essere informato dell'obbligo di dichiarare presso la Questura competente, entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, la propria presenza in Italia.

All'atto della riammissione nella scuola dell'alunno italiano o al termine del soggiorno di studi dell'alunno straniero, la scuola italiana deve trasmettere, debitamente compilata rispettivamente la scheda A o B a questo Ministero Direzione Generale Scambi Culturali - Div. III per le opportune operazioni di monitoraggio.

Gli Uffici in indirizzo sono invitati a dare la massima diffusione della presente circolare e a curarne la distribuzione alle scuole interessate unitamente a dette schede A e B che fanno parte integrante della presente circolare.







IL MINISTRO







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