Assistenza Sanitaria Nazionale - LINEE GUIDA valide al 30 maggio 2008
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Assistenza Sanitaria Nazionale
LINEE GUIDA
valide fino al 30 maggio 2008


Assistenza per gli stranieri regolarmente soggiornanti iscritti al S.S.N.
(Art. 34 cc.1-2 D.Lgs. 286 del 25 luglio 1998; art. 42 cc. 1.2-345 del D.P.R. 394/99; circ. n. 5 del Ministero Sanità del 24 marzo 2000)

Hanno parità di trattamento con i cittadini italiani, per quanto riguarda l'assistenza sanitaria erogata in Italia, gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano richiesto rinnovo del permesso di soggiorno per:

attività di lavoro autonomo;
attività di lavoro subordinato;
iscrizione nelle liste di collocamento;
motivi familiari e ricongiungimento familiare;
asilo politico*;
asilo umanitario ......rientrano in questa categoria:

a) coloro che hanno un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, ai sensi dell'art. 18, c.l, del D.Lgs. 286/98;
b) i minori di anni 18, ai sensi dell'art. 19, c.2 lettera a) del D.Lgs. 286/98;
c) donne in stato di gravidanza e di puerperio, fino ad un massimo di sei mesi, ai sensi dell'art. 19 c. 2 lettera d) del D.Lgs. 286/98;
d) coloro che hanno un permesso di soggiorno per motivi umanitari e motivi straordinari, ai sensi dell'art. 20 c.1 del D.Lgs. 286/98;
e) stranieri ospitati in centri di accoglienza, al sensi dell'art. 40 c. 1 del D.Lgs. 286/98.

'richiesta di asilo sia politico che umanitario (anche ai sensi della Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990) ~ costoro sono esentati dal pagamento del ticket alla pan dei disoccupati iscritti nelle liste di collocamento:
attesa adozione;
affidamento;
acquisto della cittadinanza rientrano in questo caso tutti coloro che hanno presentato domanda per ottenere la cittadinanza italiana;
motivi di salute rilasciato ai cittadini stranieri che hanno ottenuto una proroga del proprio permesso di soggiorno poiché hanno contratto una malattia o subito un infortunio che non consente loro di lasciare il territorio nazionale.

Tale permesso di soggiorno, in quanto proroga dei permessi di soggiorno che danno diritto all'iscrizione obbligatoria, non deve essere confuso con quello per cure mediche di cui all'art. 36 del D.Lgs.. 286/98.

In tutti i casi sopracitati l'assistenza si estende anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti.
II possesso di un permesso di soggiorno per i motivi precedentemente elencati da diritto all'iscrizione obbligatoria al servizio sanitario pubblico.
Quindi gli stranieri di cui sopra verranno iscritti presso La ASL territorialmente competente del comune in cui hanno eletto La propria residenza, in mancanza di quest'ultima, Ia propria dimora.
Qualora Ia Questura competente subordini il rilascio del permesso stesso all' iscrizione al S.S.N., le AA.SS.LL., al momento del primo ingresso, procederanno ad iscrivere in forma provvisoria (tre mesi), sulla base di un cedolino rilasciato dilla Questura, i cittadini stranieri che hanno fatto richiesta di soggiorno per i motivi sopra elencati.
Tale iscrizione sara poi formalizzata al momento della presentazione del permesso di soggiorno e avrà validità, quindi, dalla data di ingresso in Italia fino alla scadenza del permesso stesso.

Pertanto le AASS.LL. non dovranno più procedere al rinnovo annuale dell'iscrizione al S.S.N..

I documenti occorrenti per l'iscrizione sono:

1) autocertificazione di residenza oppure, in mancanza di quest'ultima, una dichiarazionedi effettiva dimora, così come risulta, sul permesso di soggiorno;
2) pernesso di soggiorno in corso di validità o richiesta di rinnovo dello stesso;
3) autocertificazione del numero di codice fiscale;
4) dichiarazione nella quale lo straniero si impegna a comunicare ogni variazione del proprio status.

A questi documenti andranno aggiunti, relativamente alla specificità del caso, i seguenti:

Iscrizione famliari a carico
Autocertificazione dello stato di famiglia
Autocertificazione attestante la condizione di familiare a carico dei sensi dell'art.4 D.L. n. 402 del 2/7/1982 convertito in L. n. 627 del 3/9/82
·Disoccupati
Autocertificazione di iscrizione all'ufficio di collocamento

Per l'iscrizione si può utilizzare:
Il mod 1 per i cittadini stranieri residenti;
Il mod 2 per coloro che non hanno la residenza e dichiarano l'effettiva dimora.

N.B. Possono avvalersi dell'autocertificazione solamente i cittadini extracomunitari residenti, cioè iscritti negli elenchi anagrafici del comune di appartenenza, ed è illimitata agli stati ed alle qualità personali certificabili e attestabili in Italia.
L'iscrizione al S.S.N. non è dovuta per gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno per affari, ai dirigenti di società aventi sede in Italia, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro aventi sede all'estero, ai giornalisti che non siano tenuti a corrispondere in Italia, per l'attività svolta, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 27 ci lettera), i), q), D.Lgs. 286/98). Costoro sono comunque tenuti ad avere una copertura assicurativa per sé per i propri familiari attraverso la stipula di una polizza con un istituto assicurativo ovvero con l'iscrizione volontaria al S.S.N. dietro pagamento del contributo previsto.

I lavoratori stagionali sono iscritti al S.S.N. per il periodo di validità del permesso di soggiorno.

ASSISTENZA SANITARIA ALL' ESTERO
Gli stranieri iscritti obbligatoriamente al S.S.N. sono, come già affermato precedentemente, equiparati ai cittadini italiani, ma esclusivamente ai fini dell'assistenza sanitaria sul territorio nazionale.
Pertanto, agli stranieri di cui sopra, in caso di trasferimento in Paesi dell'Unione Europea, Ia ASL non potrà rilasciare i previsti modelli comunitari (El 11-El 12-E106, etc.).
Infatti i regolamenti comunitari si applicano ai cittadini comunitari, gli apolidi e ai rifugiati politici, nonché al loro familiari a carico, anche se di cittadinanza extracomunitaria, purché il titolare del diritto abbia la qualifica di lavoratore.

A. Trasferimento per cure
In caso di trasferimento all'estero per cure presso centri di altissima specializzazione tali cittadini potranno usufruire all'assistenza sanitaria esclusivamente in forma indiretta sia nei Paesi delle U.E. che in quelli extra europei ai sensi del D.M. 3/11/89.

B. Temporaneo soggiorno in Paesi della U.E.
Non è prevista copertura sanitaria. Il mod. E111 può, essere rilasciato solo ai familiari extracomunitari a carico di cittadino italiano lavoratore o pensionato, agli apolidi ed ai rifugiati politici nonché ai loro familiari a carico, purché il titolane del diritto abbia la qualifica di lavoratore.

C. Soggiorno all'estero per motivi di lavoro
I lavoratori extracomunitari regolarmente iscritti al nostro S.S.N. non possono essere assistiti in forma diretta negli Stati membri della U.E.

Pertanto a costoro si applicheranno le disposizioni di cui al D.P.R. n. 618 del 31/7/80 sia che si ritrovino in Paesi della U.E. che in quelli extra europei.

INVALIDITA' CIVILE
Gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno della durata non inferiore ad un anno o di carta di soggiorno, regolarmente iscritti al S.S.N., possono presentare domanda di riconoscimento di invalidità civile presso la propria ASL.
L'iter burocratico è lo stesso previsto per i cittadini italiani.

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Iscrizione volontaria al S.S.N.
(Art. 34 cc.3-4-5-6-7 D.Lgs. 286 del 25 luglio 1998; art 42 cc. 6 del D.P.R. 394/99; circ n.5 del Ministero Sanità del 24 marzo 2000)
A) Gli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi e che non rientrano tra coloro che sono di diritto iscritti al S.S.N., possono chiedere l'iscrizione volontaria, previa corresponsione del contributo dovuto ai sensi dell'art. 1 del DM 8 ottobre 1986.
Tale contributo fa riferimento all'anno solare (gennajo-dicembre) e non è frazionabile, quindi non può essere inferiore a £ 750.000.

L'iscrizione volontaria ha scadenza annuale.

I soggetti tenuti alla dichiarazione dei redditi non devono versare il contributo sopra citato di £ 750.000 in quanto, in sede di dichiarazione, hanno già assolto al versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF rilevabile dal quadro RV del modello Unico. In tal caso sarà sufficiente presentare alla ASL di appartenenza, oltre ai documenti richiesti, un copia del quadro RV debitamente compilato.

Non è consentita l'iscrizione dei cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per cure mediche e per turismo.

L'iscrizione volontaria si estende anche al familiari a carico.

B) L'iscrizione volontaria può essere altresì richiesta dagli stranieri soggiornanti per motivi di studio e da quelli collocati alla pan, anche se titolari di un permesso di soggiorno di durata inferiore a 3 mesi.
Tali soggetti verseranno, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo forfettario annuale riferito all'anno solare (gennaio-dicembre) non frazionabile, cosi stabilito:

Stranieri soggiornanti per motivi di studio £ 290.000
Stranieri collocati alla pan £ 425.000

Tale fattispecie d'iscrizione volontaria non è valida per i familiari a carico.
Pertanto, qualora lo studente o la persona ala pan abbiano al seguito familiari a carico, potranno chiedere 1'iscrizione volontaria con il versamento di £ 750.000 per poter garantire la copertura sanitaria anche ai loro familiari.
Poichè il rilascio del permesso di soggiorno è subordinato al possesso di una copertura sanitaria, le AA.SS.LL., al momento del primo ingresso dello straniero in Italia, possono, su richiesta di quest'ultimo e previo versamento del relativo contributo, iscriverlo provvisoriamente al S.S.N. sulla base di una scheda rilasciata dalla Questura.
L'iscrizione provvisoria consente la copertura delle prestazioni sanitarie urgenti ed essenziali.
Successivamente, in seguito alla presentazione alla ASL del permesso di soggiorno, l'iscrizione al S.S.N. esplicherà ha propria efficacia ai fini dell'erogazione di tutte le prestazioni sanitarie, alla pan dei cittadini italiani.
I documenti occorrenti per l'iscrizione per i soggetti di cui ai punti A) e B) sono:

1) autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora;
2) permesso di soggiorno in corso di validit4 o richiesta di rinnovo dello stesso;
3) autocertificazione del numero di codice fiscale;
4)ricevuta di versamento della somma dovuta sul c/c n. 370007 intestato a Regione Lazio.

A questi documenti andranno aggiunti, relativamente alla specificità del caso, i Seguenti:

studenti Autocertificazione di iscrizione al corso di studio
collocati alla pari Dichiarazione del proprio status di straniero collocato alla pari.

Per l'iscrizione si può utilizzare:

il mod 1 per i cittadini stranieri residenti;
il mod 2 per coloro che non hanno ha residenza e dichiarano l'effettiva dimora.

N.B. Possono avvalersi dell'autocertificazione solamente i cittadini extracomunitari residenti, cioè iscritti negli elenchi anagrafici del comune di appartenenza, ed è limitata agli stati ed alle qualità personali certificabili e attestabili in Italia.

I cittadini extracomunitari che usufruiscono dell'assicurazione volontaria hanno diritto al trasferimento per cure all'estero presso centri di altissima specializzazione di cm al D.M. 3 novembre 1989, ovviamente mediante Ia forma dell'assistenza indiretta (circ. Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000 che modifica Ia circ. n. 33 del 12 dicembre 1989 dello stesso ministero).

Per quanto riguarda il rilascio della modulistica CEE, infine, è utile ricordare che le garanzie previste dai regolamenti comunitari si applicano ai cittadini comunitari, agli apolidi e ai rifugiati politici, nonché ai loro familiari a carico, anche se di cittadinanza extracomunitaria, purchè il titolare del diritto abbia ha qualifica di lavoratore.

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Assistenza per gli stranieri regolarmente soggiornanti non iscritti al S.S.N.
(Art. 35 cc.1-2 del D.Lgs. 286 del 25 luglio 1998; art. 43 c. 1 del D.P.R. 394/99; circ: n. 5 del 24 marzo 2000 del Ministero della Sanità)
Gli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno non superiore a tre mesi e quindi non iscritti al S.S.N. possono accedere alle prestazioni ed ai servizi offerti dal S.S.N. dietro pagamento delle relative tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'art. 8, commi 5 e 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni.
Sono esclusi dal pagamento di tali tariffe gli stranieri muniti di modelli attestanti ii diritto all'assistenza sanitaria in base a trattati e accordi internazionali bilaterali sottoscritti dall'Italia con i seguenti Paesi:

Australia Principato di Monaco
Tunisia Croazia
Argentina Slovenia
Brasile Jugoslavia
S. Marino Macedonia
Capo Verde Bosnia-Erzegovina

Le convenzioni sopra citate non prevedono l'assistenza in forma indiretta.
Pertanto i cittadini di questi Paesi potranno usufruire dell'assistenza gratuita, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa, solo dietro presentazione del relativo modello che attesti il diritto all'assistenza.
Per le prestazioni d'urgenza rimaste insolute (riferite a stranieri regolarmente soggiornanti, non iscritti al S.S.N. e dichiaratisi indigenti), le strutture ospedaliere devono richiedere il rimborso alle locali Prefetture, secondo le procedure previste dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 739/216/STR. del 6 maggio 1994.

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Assistenza per gli stranieri in attesa di regolarizzazione (Telex Ministero. della Sanità n. PDS-X-40-286/98-240 del 3 aprile 2000;
Circ: n.24 del 19 maggio 1999 Ass. Salvaguardia e Cura Salute R.L.)
Gli stranieri che hanno fatto domanda di regolarizzazione possono richiedere una iscrizione temporanea alla ASL del comune in cui dimorano.
L'iscrizione temporanea ha durata semestrale, ma può essere rinnovata nel caso in cui lo straniero dimostri di non essere stato ancora convocato dall'autorità competente per la definizione in positivo o in negativo della propria richiesta di regolarizzazione.
Per l'iscrizione la ASL richiedà:

Dichiarazione dei dati anagrafici dello straniero
Copia del cedolino comprovante l'avvenuta richiesta di regolarizzazione.

Si può utilizzare l'allegato mod 3.

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Assistenza per gli stranieri temporaneamente presenti non iscritti al S.S.N. (STP)
(Art. 35 c. 3, 4,5, 6 D.Lgs. 286/98; D.RR. a. 349/99 art. 43 c.2, 3,4, 5, 8; del di G.R. 5122/97 - circ. a. 11/98 - circ. a. 45/99 Ass. Salvaguardia e Cura Salute R. L)
Ai cittadini stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno sono assicurate, presso le strutture pubbliche ed accreditate, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e so-no estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.
L' assistenza a questi cittadini, qualora privi di risorse economiche sufficienti, viene garantita mediante il rilascio di un tesserino con il codice STP, in base alle modalità previste dalla deliberazione di G.R. 5122/97, integrate dalle disposizioni dell'art. 43 del DRR. 394/99.

Modalità di rilascio del tesserino STP e dati da registrare
Il tesserino STIP può essere rilasciato da qualsiasi ASL, Azienda Ospedaliere, IRCCS e Policlinico Universitario della Regione Lazio indipendentemente dal domicilio del richiedente.
11 codice identificativo STP è costituito da 16 caratteri: 3 caratteri per sigla STP, 6 caratteri identificativi della ASL di prima accoglienza (codice ISTAT), i rimanenti 7 caratteri per il numero progressivo interno. I primi 3 caratteri del codice identificativo ISTAT sono identificative della Regione, per il Lazio è 120 (es. Roma A = 120101).
IL rilascio del tesserino STP è subordinato ad una dichiarazione di indigenza rilasciata dallo straniero attraverso Ia compilazione del modello es. 1. STP predisposto dal Ministero della Sanità e che rimarrà agli atti della struttura che l'ha emesso.
Le informazioni richieste allo straniero, e registrate presso il registro della ASL sono:
Cognome, nome, sesso, data di nascita, codice STP, recapito, nazionalità, data di rilascio
Non è necessario esibire un documento d'identità, ma è sufficiente una dichiarazione delle proprie generalità.
I dati registrati presso la ASL, relativi agli stranieri temporaneamente presenti, devono essere riservati come prevede Ia vigente normativa sulla privacy e possono essere comunicati solo su mandato ufficiale scritto della Procura della Repubblica.
Le informazioni da registrare sul tesserino sono: cognome, nome, codice STP, data di rilascio; indicazione della ASL, Azienda Ospedaliera, IRCCS o Policlinico Universitario che l'ha emesso.
Se l'immigrato richiede l'anonimato il tesserino può essere rilasciato senza l'indicazione del cognome e nome.

L'accesso alle strutture sanitarie non può comportare alcun tipo di segnalazione, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con i cittadini italiani.

Caratteristiche del tesserino STP
Il tesserino STP ha una validità di 6 mesi ed è rinnovabile in caso di permanenza dello straniero sul territorio nazionale.
Il tesserino STP vale in tutte le ASL, Aziende Ospedaliere, IRCCS e Policlinici Universitari del Lazio.
In caso di smarrimento verrà rilasciato un nuovo tesserino con il codice STP precedentemente attribuito (archiviato presso i registri della ASL) o nuovo numero se non è possibile risalire al vecchio codice.

A chi rilasciare il tesserino STP
Il tesserino STP deve essere rilasciato agli stranieri temporaneamente presenti, qualora privi di risorse economiche sufficienti, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno secondo la normativa vigente, in sintesi senza permesso di soggiorno e quindi non iscrivibili al S.S.N..


Chi rilascia il tesserino STP
Il tesserino SW deve essere rilasciato dalle AA.SS.LL, dalle Aziende Ospedaliere, dagli Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e dai Policlinici Universitari.
Al fine di rendere più agevole l'erogazione delle prestazioni opportuno che il rilascio del tesserino STP sia decentrato presso le diverse sedi della ASL e sia effettuato presso gli uffici amministrativi delle Aziende Ospedaliere (accettazione, URP etc.)
La scelta delle modalità organizzative di rilascio del tesserino STP viene demandata alla direzione delle AA.SS.LL., nel rispetto della loro autonomia e della differenza tra ASL dell'area metropolitana ed ASL di provincia.

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Ingresso e soggiorno per cure mediche
(Art. 36 D.Lgs. 286 del 25 luglio 1998; art. 44 del D.P.R. 394/99; Circ. n. 5 del 24 marzo 2000 del Ministero Sanità; circ. n. 4 del 9 febbraio 2000 dell'Assessorato Salvaguardia e Cura Salute)
II cittadino extracomunitario che richiede il permesso all'ingresso ed al soggiorno per cure mediche non può essere iscritto al S.S.N. e deve provvedere al pagamento degli oneri relativi alle cure effettuate.
II permesso di soggiorno deve essere richiesto alla competente rappresentanza diplomatica ed alla questura allegando i seguenti documenti:

dichiarazione della struttura sanitaria prescelta indicante ii tipo di cura e la durata presumibile della stessa;
attestazione di avvenuto deposito cauzionale di una somma pan al 30% del costo.presumibile della cura effettuato in lire italiane, in euro a in dollari statunitensi;
documentazione attestante la possibilità di pagare integralmente si alle spese sanitarie che quelle di vitto ed alloggio per se e per l'eventuale accompagnatore.

La circolare assessorile n. 4 del 9 febbraio 2000 ha disposto che gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per cure mediche, rilasciato in data antecedente all'entrata in vigore della L. 40/98, siano iscritti a titolo gratuito al S.S.R. per tutto il periodo di durata del permesso di soggiorno.

Allegati:

Mod.1 Dichiarazione sostitutiva di certificazione
http://www.regione.lazio.it/sanita/modulistica/mod1.pdf

Mod.2 Dichiarazione di effettiva dimora
http://www.regione.lazio.it/sanita/modulistica/mod2.pdf

Mod.3 Dichiarazione di effettiva dimora per stranieri in attesa regolarizzazione
http://www.regione.lazio.it/sanita/modulistica/mod3.pdf

Dichiarazione d'indigenza
http://www.regione.lazio.it/sanita/modulistica/all1.pdf


Fonte: Regione Lazio



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