Commissione interministeriale per l’attuazione dell’art. 18 del testo unico sull’immigrazione
Condividi questo articolo


Commissione interministeriale per l’attuazione dell’art. 18 del testo unico sull’immigrazione


La Commissione, prevista dall’art. 25 D.P.R. 31/08/99 n. 394 recante il regolamento d’attuazione del t.u., è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità, con la funzione principale di controllare, indirizzare e programmare le risorse stanziate per l’attuazione dei programmi di assistenza e di integrazione sociale previsti dal citato articolo 18.


Tali programmi sono rivolti in favore di quei cittadini extracomunitari per i quali sia accertata l’esistenza di una condizione di assoggettamento a violenza o grave sfruttamento posta in essere da organizzazioni criminali dedite alla commissione di delitti inerenti lo sfruttamento dell prostituzione o di quelli previsti dall’art. 380 c.p.p., e che si trovino in una situazione di pericolo per la propria incolumità personale.


I programmi in questione sono finalizzati proprio ad assicurare agli stranieri anzidetti la possibilità di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti realizzati dalle organizzazioni criminali a loro danno.


La Commissione è composta da un rappresentante del Ministro per i diritti e le pari opportunità, del Ministro dell’interno, del Ministro della giustizia e del Ministro del lavoro e della solidarietà sociale.


Essa è presieduta dal rappresentante del Ministro per i diritti e le pari opportunità, che attualmente è il Cons. Silvia Della Monica, Capo del Dipartimento per i diritti e le pari opportunità.


Tra i suoi compiti più importanti vi è quello di selezionare i programmi di assistenza ed integrazione sociale da finanziare a valere sul Fondo per le misure anti-tratta di cui all’art. 12 della legge n. 228 del 2003.


Di recente, alla Commissione in esame è stato attribuito, con D.P.R 19 settembre 2005 n. 237, l’ulteriore compito di ammettere al finanziamento statale anche i programmi di assistenza previsti dall’art. 13 della legge n. 228 del 2003, volti ad assicurare, in via transitoria, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria, idonee al loro recupero fisico e psichico (art. 1 del D.P.R. n. 237 del 2005).


Nell’espletamento di tale compito la Commissione opera in composizione integrata con due rappresentati designati dalla Conferenza unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie locali.


Articolo 18 D. lgs 286/98


http://www.dirittiepariopportunita.it/DefaultDesktop.aspx?doc=1377



Condividi questo articolo

in Normativa di riferimento: Direttiva per l'utilizzo del Fondo per l'inclusione sociale degli immigratiCommissione interministeriale per l’attuazione dell’art. 18 del testo unico sull’immigrazioneLe guide sull'immigrazione ''In Italia in regola'' 11 schede consultabili a cura del Ministero degli InterniNelle Universita'via la Bossi-Fini - Più facile l'ingresso per i ricercatoriTratta: dal 1° febbraio in vigore la Convenzione del Consiglio d’EuropaConsulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglieDecreto del Presidente del Consiglio del 9 novembre 2007 - Costituita presso il Ministero della Solidarietà Sociale la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglieMinori: a 18 anni, un nuovo permesso familiareCarta dei valori della cittadinanza e dell’integrazioneAssistenza Sanitaria Nazionale - LINEE GUIDA valide al 30 maggio 2008Circolare n. 155 del 26 ottobre 2001 - Scuole collocate in zone a forte processo immigratorio (artt.5 e 29 del C.C.N.I. - Comparto Scuola- 1999) - Anno scolastico 2001/02  


Copyright © 2002-2011 DIDAweb - Tutti i diritti riservati