Commissione interministeriale per l’attuazione dell’art. 18 del testo unico sull’immigrazione
La Commissione, prevista dall’art. 25 D.P.R. 31/08/99 n. 394 recante il regolamento d’attuazione del t.u., è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità, con la funzione principale di controllare, indirizzare e programmare le risorse stanziate per l’attuazione dei programmi di assistenza e di integrazione sociale previsti dal citato articolo 18.
Tali programmi sono rivolti in favore di quei cittadini extracomunitari per i quali sia accertata l’esistenza di una condizione di assoggettamento a violenza o grave sfruttamento posta in essere da organizzazioni criminali dedite alla commissione di delitti inerenti lo sfruttamento dell prostituzione o di quelli previsti dall’art. 380 c.p.p., e che si trovino in una situazione di pericolo per la propria incolumità personale.
I programmi in questione sono finalizzati proprio ad assicurare agli stranieri anzidetti la possibilità di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti realizzati dalle organizzazioni criminali a loro danno.
La Commissione è composta da un rappresentante del Ministro per i diritti e le pari opportunità, del Ministro dell’interno, del Ministro della giustizia e del Ministro del lavoro e della solidarietà sociale.
Essa è presieduta dal rappresentante del Ministro per i diritti e le pari opportunità, che attualmente è il Cons. Silvia Della Monica, Capo del Dipartimento per i diritti e le pari opportunità.
Tra i suoi compiti più importanti vi è quello di selezionare i programmi di assistenza ed integrazione sociale da finanziare a valere sul Fondo per le misure anti-tratta di cui all’art. 12 della legge n. 228 del 2003.
Di recente, alla Commissione in esame è stato attribuito, con D.P.R 19 settembre 2005 n. 237, l’ulteriore compito di ammettere al finanziamento statale anche i programmi di assistenza previsti dall’art. 13 della legge n. 228 del 2003, volti ad assicurare, in via transitoria, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria, idonee al loro recupero fisico e psichico (art. 1 del D.P.R. n. 237 del 2005).
Nell’espletamento di tale compito la Commissione opera in composizione integrata con due rappresentati designati dalla Conferenza unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie locali.
Articolo 18 D. lgs 286/98
http://www.dirittiepariopportunita.it/DefaultDesktop.aspx?doc=1377
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