DICHIARAZIONE UNIVERSALE SUI DIRITTI LINGUISTICI Conferenza Internazionale sui diritti linguistici, Barcellona 1996
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DICHIARAZIONE UNIVERSALE SUI DIRITTI LINGUISTICI


Conferenza Internazionale sui diritti linguistici, Barcellona 1996


PRELIMINARI


Le istituzioni e le organizzazioni non governative firmatarie della presente Dichiarazione universale dei diritti linguistici, riunite a Barcellona dal 6 al 9 giugno 1996,


Considerando la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, che afferma nel suo preambolo la "fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna" e che, all’art. 2, stabilisce che "ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà" senza distinzione "di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione";


Considerando il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 (articolo 27) e il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali della stessa data che dichiarano, nei loro preamboli, che l’essere umano non può esser libero se non si creano le condizioni che gli consentono di godere sia dei diritti civili e politici sia dei diritti economici, sociali e culturali;


Considerando la risoluzione n. 47/135 del 18 dicembre 1992 dell’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (Dichiarazione dei diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche);

Considerando le dichiarazioni e le convenzioni del Consiglio d’Europa, tra cui la Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (articolo 14), la Convenzione del Consiglio dei ministri del Consiglio d’Europa del 29 giugno 1992, con la quale è adottata la Carta europea sulle lingue regionali o minoritarie, la Dichiarazione del vertice del Consiglio d’Europa del 9 ottobre 1993, relativa alle minoranze nazionali, e la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del novembre 1994;


Considerando la Dichiarazione di Santiago di Compostela del PEN Club International e la Dichiarazione del 15 dicembre 1993 del Comitato di traduzioni e diritti linguistici del PEN Club International concernente la proposta di realizzare una conferenza mondiale sui diritti linguistici; Considerando che, nella Dichiarazione di Recife (Brasile) del 9 ottobre 1987, il XXII Seminario dell’Associazione internazionale per lo sviluppo della comunicazione interculturale raccomanda alle Nazioni Unite di prendere le misure necessarie perché si adotti e si applichi una Dichiarazione universale dei diritti linguistici;


Considerando la Convenzione n. 169 del 26 giugno 1989 dell’Organizzazione internazionale del lavoro, relativa ai popoli indigeni nei paesi indipendenti;

Considerando che la Dichiarazione universale dei diritti collettivi dei popoli, adottata nel maggio 1990 a Barcellona, dichiara che ogni popolo ha il diritto di esprimere e sviluppare la sua cultura, la sua lingua e le sue regole di organizzazione e, a tal fine, di dotarsi delle proprie strutture politiche, di educazione, di comunicazione e di amministrazione pubblica in un quadro politico distinto;


Considerando la Dichiarazione finale dell’Assemblea generale della Federazione internazionale dei docenti delle lingue vive adottata a Pécs (Ungheria) il 16 agosto 1991, raccomandante che "i diritti linguistici siano consacrati diritti fondamentali dell’uomo";


Considerando il rapporto della Commissione dei Diritti umani del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, del 20 aprile 1994, sul testo provvisorio della Dichiarazione dei diritti dei popoli indigeni, che considera i diritti individuali alla luce dei diritti collettivi;


Considerando il testo provvisorio della Dichiarazione della Commissione interamericana dei diritti umani sui diritti dei popoli indigeni, adottata nella 1278ª sessione del 18 settembre 1995;


Considerando che la maggioranza delle lingue a rischio d’estinzione nel mondo appartengono a popoli non sovrani e che due dei principali fattori che impediscono lo sviluppo di queste lingue e accelerano il processo di sostituzione linguistica sono l’assenza d’autonomia politica e la pratica degli Stati che impongono le loro strutture politico-amministrative e la loro lingua;


Considerando che l’invasione, la colonizzazione e l’occupazione, così come altri eventi di subordinazione politica, economica o sociale, implicano spesso l’imposizione diretta d’una lingua straniera o quanto meno uno storcimento nella percezione del valore delle lingue e la comparsa d’attitudini linguistiche gerarchizzanti che intaccano la lealtà linguistica dei locutori; e considerando dunque che, per tali motivi, le lingue di certi popoli resisi sovrani sono raffrontate ad un processo di sostituzione linguistica dovuto a una politica che favorisce la lingua delle antiche potenze tutelari;


Considerando che l’universalismo deve riposare sulla concezione della diversità linguistica e culturale che supera sia le tendenze omogeneizzatrici sia quelle dell’isolamento fattore d’esclusione;


Considerando che, per garantire una convivenza armonica tra comunità linguistiche, bisogna stabilire dei principi d’ordine universale in grado di assicurare la promozione, il rispetto e l’uso pubblico e privato di ogni lingua;


Considerando che diversi fattori d’ordine non linguistico (storici, politici, territoriali, demografici, economici, socioculturali, sociolinguistici e del campo dei comportamenti collettivi) generano problemi che provocano la scomparsa, la marginalizzazione o il degrado di numerose lingue e che pertanto occorre esaminare i diritti linguistici in una prospettiva globale, al fine di poter applicare in ogni caso le soluzioni adeguate;


Consapevoli che una Dichiarazione universale dei diritti linguistici diventa necessaria per correggere gli squilibri linguistici e assicurare il rispetto e la piena fioritura di tutte le lingue e stabilire i principi d’una pace linguistica planetaria giusta ed equa, intesa come un fattore chiave della convivenza sociale;


DICHIARANO CHE


PREAMBOLO
La situazione d’ogni lingua, alla luce delle considerazioni precedenti, è il risultato della convergenza e dell’interazione di fattori di natura politico-giuridica, ideologica e storica, demografica e territoriale, economica e sociale, culturale, linguistica e sociolinguistica, interlinguistica e soggettiva. Attualmente tali fattori si definiscono con:


- La tendenza unificatrice secolare della gran parte degli Stati a ridurre la diversità e ad incoraggiare attitudini negative nei confronti della pluralità culturale e del pluralismo linguistico.


- Il processo di globalizzazione dell’economia e quindi del mercato dell’informazione, della comunicazione e della cultura, che sconvolge i campi di rapporto e le forme d’interazione garanti della coesione interna di ciascuna comunità linguistica.


- Il modello di crescita economica promosso dai gruppi economici transnazionali pretende d’identificare la deregolamentazione col progresso e l’individualismo competitivo con la libertà, e ciò genera crescenti e gravi ineguaglianze economiche, sociali, culturali e linguistiche. Le minacce che incombono attualmente sulle comunità linguistiche, sia che si tratti dell’assenza d’autonomia politica, d’una popolazione poco numerosa o di un popolo disperso, o parzialmente disperso, di una economia precaria, di una lingua non codificata o di un modello culturale opposto a quello dominante, fanno sì che molte lingue non possono sopravvivere e svilupparsi se non sono presi in considerazione i seguenti obiettivi fondamentali:


- In una prospettiva politica, concepire un’organizzazione della diversità linguistica che consenta la partecipazione effettiva delle comunità linguistiche a questo nuovo modello di crescita. - In una prospettiva culturale, rendere pienamente compatibile lo spazio di comunicazione mondiale con la partecipazione equa di tutti i popoli, di tutte le comunità linguistiche e di tutti gli individui al processo di sviluppo.


- In una prospettiva economica, fondare uno sviluppo durevole sulla partecipazione di tutti, sul rispetto dell’equilibrio ecologico delle società e sui rapporti equi tra tutte le lingue e tutte le culture. La presente Dichiarazione prende dunque da ciò, come punto di partenza, le comunità linguistiche e non gli Stati. Essa s’inscrive nel quadro del rafforzamento delle istituzioni internazionali in grado di assicurare uno sviluppo duraturo ed equo per tutta l’umanità, pur perseguendo l’obiettivo di favorire l’organizzazione d’un quadro politico della diversità linguistica fondata sul mutuo rispetto, l’armonica convivenza e la difesa dell’interesse generale.


TITOLO PRELIMINARE
Precisazioni concettuali


Articolo 1
1. La presente Dichiarazione intende per comunità linguistica ogni società umana che, insediata storicamente in un determinato spazio territoriale, riconosciuto o meno, s’identifica in quanto popolo e ha sviluppato una lingua comune come mezzo di comunicazione naturale e di coesione culturale tra i suoi membri. L’espressione lingua propria a un territorio designa l’idioma della comunità storicamente stabilita sullo stesso territorio.


2. La presente Dichiarazione parte dal principio che i diritti linguistici sono tanto individuali quanto collettivi e adotta come referenza della pienezza dei diritti linguistici il caso d’una comunità linguistica storica nel suo spazio territoriale, inteso non soltanto come l’area geografica ove dimora questa comunità, ma pure come spazio sociale e funzionale indispensabile per il pieno sviluppo della lingua. Da tale premessa deriva la progressione o la continuità dei diritti dei gruppi linguistici di cui al V comma di quest’articolo e delle persone viventi fuori del territorio della loro comunità.


3. Ai fini enunciati nella presente Dichiarazione sono dunque considerati come abitanti sul loro proprio territorio e appartenenti a una comunità linguistica i gruppi: i. separati dal resto della loro comunità da frontiere politiche o amministrative; ii. insediati storicamente in uno spazio geografico ridotto circondato dai membri d’altre comunità linguistiche; o iii. insediati storicamente in uno spazio geografico che condividono coi membri d’altre comunità linguistiche che vi hanno antecedenti storici equivalenti.


4. La presente Dichiarazione considera ugualmente i popoli nomadi nelle loro aree storiche di spostamento o i popoli insediati in luoghi sparsi come comunità linguistiche sul proprio territorio storico. 5. La presente Dichiarazione intende per gruppo linguistico ogni gruppo sociale condividente una stessa lingua insediata nello spazio territoriale di un’altra comunità linguistica, ma non avente antecedenti storici equivalenti, com’è il caso degli immigrati, dei rifugiati, delle persone spostate o dei membri delle diaspore.


Articolo 2
1. La presente Dichiarazione considera che, quando diverse comunità o gruppi linguistici condividono uno stesso territorio, i diritti formulati nella presente Dichiarazione devono venire esercitati sulla base del mutuo rispetto ed essere protetti con le massime garanzie democratiche.
2. Al fine di stabilire un equilibrio sociolinguistico soddisfacente, ovvero di definire l’articolazione appropriata tra i diritti rispettivi di queste comunità o gruppi linguistici e delle persone che li compongono, è necessario tener conto di altri fattori oltre agli antecedenti storici sul territorio considerato e alla loro volontà democraticamente espressa. Mediante questi fattori, la cui tenuta in conto può comportare un trattamento compensatorio mirante a permettere un riequilibrio, figurano il carattere forzato delle migrazioni che hanno condotto alla convivenza differenti comunità o gruppi e il loro grado di precarietà politica, socio-economica e culturale.


Articolo 3
1. La presente Dichiarazione considera come diritti personali inalienabili che possono essere esercitati in ogni occasione:
- il diritto d’essere riconosciuto come membro d’una comunità linguistica;
- il diritto di parlare la propria lingua in privato come in pubblico;
- il diritto all’uso del proprio nome;
- il diritto d’entrare in contatto e di associarsi con gli altri membri della comunità linguistica d’origine;
- il diritto di conservare e sviluppare la propria cultura;
- e tutti gli altri diritti connessi alla lingua contemplati dal Patto internazionale dei diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 e dal Patto internazionale dei diritti economici, sociali e culturali della stessa data.


2. La presente Dichiarazione considera che i diritti collettivi dei gruppi linguistici possono comportare, oltre ai diritti contemplati all’articolo precedente e in conformità con le disposizioni del comma 2 dell’articolo 2:
- il diritto per ogni gruppo all’insegnamento della propria lingua e cultura;
- il diritto per ogni gruppo di disporre di servizi culturali;
- il diritto per ogni gruppo a una presenza equa della propria lingua e della propria cultura nei media;
- il diritto per ogni membro dei gruppi considerati di sentirsi rispondere nella propria lingua nelle relazioni coi poteri pubblici e nelle relazioni socio-economiche.


3. I diritti delle persone e dei gruppi linguistici citati in precedenza non devono in alcun caso ostacolare le relazioni con la comunità linguistica ospitante o la loro integrazione in questa comunità. Essi non saprebbero inoltre violare il diritto della comunità ospitante o dei suoi membri ad utilizzare senza restrizioni la propria lingua in pubblico nell’insieme del proprio spazio territoriale.


Articolo 4

1. La presente Dichiarazione considera che le persone che si spostano e fissano la propria residenza sul territorio d’una comunità linguistica differente dalla loro hanno il diritto ed il dovere d’avere un atteggiamento integrativo verso questa comunità.
L’integrazione è definita come una socializzazione complementare delle medesime persone così che possano conservare le loro caratteristiche culturali d’origine pur condividendo con la società che le accoglie sufficienti referenze, valori e comportamenti per non imbattersi contro difficoltà maggiori di quelle che incontrano i membri della comunità ospitante nella loro vita sociale e professionale.


2. La presente Dichiarazione considera, in compenso, che l’assimilazione – ovvero l’acculturazione delle persone nella società che le accoglie in modo tale da rimpiazzare le caratteristiche culturali d’origine mediante le referenze, i valori e i comportamenti propri della società d’accoglienza – non deve in alcun caso essere forzata o indotta, quanto il risultato d’una scelta deliberata.


Articolo 5
La presente Dichiarazione parte dal principio che i diritti di tutte le comunità linguistiche sono eguali e indipendenti dallo statuto giuridico o politico della loro lingua in quanto lingua ufficiale, regionale o minoritaria; le espressioni "lingua regionale" e "lingua minoritaria" non sono utilizzate nella presente Dichiarazione, giacché vi si ricorre di frequente per restringere i diritti d’una comunità linguistica, anche se il riconoscimento d’una lingua come lingua minoritaria o regionale a volte può facilitare l’esercizio di alcuni diritti.


Articolo 6
La presente Dichiarazione esclude che una lingua possa essere considerata come propria a un territorio col pretesto ch’essa è la lingua ufficiale dello Stato o tradizionalmente utilizzata sullo stesso territorio come lingua amministrativa o nel quadro di alcune attività culturali.


TITOLO PRIMO Principi generali


Articolo 7
1. Tutte le lingue sono l’espressione di una identità collettiva e d’un distinto modo di percepire e di descrivere la realtà; da ciò esse devono poter beneficiare delle condizioni necessarie al loro pieno sviluppo in tutti i campi.
2. Ogni lingua è una realtà costituita collettivamente ed è in seno ad una comunità ch’essa è messa a disposizione dei suoi membri come strumento di coesione, d’identificazione, di comunicazione e d’espressione creativa.


Articolo 8
1. Ogni comunità linguistica ha il diritto di organizzare e di gestire le proprie risorse allo scopo di assicurare l’uso della sua lingua in tutti i campi della vita sociale.
2. Ogni comunità linguistica ha il diritto di disporre dei mezzi necessari per assicurare la trasmissione e la perennità della propria lingua.


Articolo 9
Ogni comunità ha il diritto di codificare, di uniformare, di preservare, di sviluppare e di promuovere il suo sistema linguistico, senza interferenze indotte o forzate.


Articolo 10
1. Tutte le comunità linguistiche sono eguali in diritto.
2. La presente Dichiarazione considera inammissibile ogni discriminazione contro una comunità linguistica fondata su criteri quali il grado di sovranità politica, la situazione sociale, economica o altro o sul livello di codificazione, di attualizzazione o di modernizzazione che ne ostacoli la lingua. 3. In applicazione del principio d’uguaglianza, dovranno esser prese tutte le misure necessarie perché quest’uguaglianza sia effettiva.


Articolo 11
Ogni comunità linguistica ha il diritto di disporre di mezzi di traduzione nei due sensi che garantiscono l’esercizio dei diritti richiamati dalla presente Dichiarazione.


Articolo 12
1. Ogni persona ha il diritto di sviluppare le proprie attività pubbliche nella sua lingua in quanto questa è lingua del territorio ove risiede.
2. Ogni persona ha il diritto di utilizzare la propria lingua nell’ambiente personale o familiare.


Articolo 13
1. Ogni persona ha il diritto d’apprendere la lingua del territorio ove risiede.
2. Ogni persona ha il diritto d’essere poliglotta e di conoscere e di utilizzare la lingua più appropriata al suo sviluppo personale o alla mobilità sociale, senza pregiudizio delle garanzie stabilite nella presente Dichiarazione per l’uso pubblico della lingua propria al territorio considerato.


Articolo 14
Le disposizioni della presente Dichiarazione non possono essere interpretate o utilizzate contro ogni altra norma o pratica prevista da un regime interno o internazionale più favorevole all’uso d’una lingua sul territorio che l’è proprio.


TITOLO SECONDO Regime linguistico generale


Sezione I Amministrazione pubblica e organismi ufficiali


Articolo 15
1. Ogni comunità linguistica ha diritto all’utilizzazione della propria lingua come lingua ufficiale sul suo proprio territorio.
2. Ogni comunità linguistica ha diritto a che gli atti giuridici e amministrativi, i documenti pubblici e privati e le iscrizioni sui pubblici registri, realizzati nella lingua del territorio, siano considerati come validi ed effettivi e che nessuno possa protestarne l’ignoranza.


Articolo 16
Ogni membro d’una comunità linguistica ha il diritto d’utilizzare la propria lingua nei rapporti con i pubblici poteri e di sentirsi rispondere in questa lingua. Questo diritto s’applica egualmente nei rapporti con le Amministrazioni centrali, territoriali, locali o sopraterritoriali competenti sul territorio ove questa lingua è propria.


Articolo 17
1. Ogni comunità linguistica ha il diritto d’avere a sua disposizione e di ottenere nella propria lingua ogni documento ufficiale utile sul territorio dove questa lingua è propria, quale che sia il supporto degli stessi documenti, cartaceo, magnetico o altrimenti. 2. Ogni formulario, modello o altro documento amministrativo emesso su supporto cartaceo,
2. La presente Dichiarazione considera inammissibile ogni discriminazione contro una comunità linguistica fondata su criteri quali il grado di sovranità politica, la situazione sociale, economica o altro o sul livello di codificazione, di attualizzazione o di modernizzazione che ne ostacoli la lingua.
3. In applicazione del principio d’uguaglianza, dovranno esser prese tutte le misure necessarie perché quest’uguaglianza sia effettiva.


Articolo 11
Ogni comunità linguistica ha il diritto di disporre di mezzi di traduzione nei due sensi che garantiscono l’esercizio dei diritti richiamati dalla presente Dichiarazione.


Articolo 12
1. Ogni persona ha il diritto di sviluppare le proprie attività pubbliche nella sua lingua in quanto questa è lingua del territorio ove risiede.
2. Ogni persona ha il diritto di utilizzare la propria lingua nell’ambiente personale o familiare.


Articolo 13
1. Ogni persona ha il diritto d’apprendere la lingua del territorio ove risiede.
2. Ogni persona ha il diritto d’essere poliglotta e di conoscere e di utilizzare la lingua più appropriata al suo sviluppo personale o alla mobilità sociale, senza pregiudizio delle garanzie stabilite nella presente Dichiarazione per l’uso pubblico della lingua propria al territorio considerato.


Articolo 14
Le disposizioni della presente Dichiarazione non possono essere interpretate o utilizzate contro ogni altra norma o pratica prevista da un regime interno o internazionale più favorevole all’uso d’una lingua sul territorio che l’è proprio.


TITOLO SECONDO Regime linguistico generale


Sezione I Amministrazione pubblica e organismi ufficiali


Articolo 15
1. Ogni comunità linguistica ha diritto all’utilizzazione della propria lingua come lingua ufficiale sul suo proprio territorio.
2. Ogni comunità linguistica ha diritto a che gli atti giuridici e amministrativi, i documenti pubblici e privati e le iscrizioni sui pubblici registri, realizzati nella lingua del territorio, siano considerati come validi ed effettivi e che nessuno possa protestarne l’ignoranza.


Articolo 16
Ogni membro d’una comunità linguistica ha il diritto d’utilizzare la propria lingua nei rapporti con i pubblici poteri e di sentirsi rispondere in questa lingua. Questo diritto s’applica egualmente nei rapporti con le Amministrazioni centrali, territoriali, locali o sopraterritoriali competenti sul territorio ove questa lingua è propria.


Articolo 17
 
1. Ogni comunità linguistica ha il diritto d’avere a sua disposizione e di ottenere nella propria lingua ogni documento ufficiale utile sul territorio dove questa lingua è propria, quale che sia il supporto degli stessi documenti, cartaceo, magnetico o altrimenti.
2. Ogni formulario, modello o altro documento amministrativo emesso su supporto cartaceo, magnetico o altrimenti dai pubblici poteri dev’essere redatto e messo a disposizione del pubblico in tutte le lingue dei territori coperti dai servizi incaricati di rilasciarli.


Articolo 18
 
1. Ogni comunità linguistica ha il diritto d’esigere che le leggi e le altre disposizioni giuridiche che la riguardano siano pubblicate nella lingua propria al suo territorio.
2. I pubblici poteri che hanno più d’una lingua territorialmente storica nei loro campi d’azione devono pubblicare tutte le leggi e disposizioni di carattere generale in queste lingue, indipendentemente dal fatto che i loro locutori comprendano altre lingue.


Articolo 19
1. Le Assemblee dei rappresentanti devono adottare come ufficiali la lingua o le lingue che sono storicamente parlate sul territorio di cui hanno la rappresentanza.
2. Tale diritto concerne ugualmente le lingue delle comunità disperse esaminate all’articolo 1, comma 4.


Articolo 20
1. Ogni persona ha il diritto di utilizzare oralmente e per iscritto, nei Tribunali di Giustizia, la lingua storicamente parlata sul territorio ov’essi son situati. I Tribunali devono utilizzare la lingua propria al territorio nelle loro azioni interne. Se il sistema giuridico dello Stato imponesse che la procedura prosegua fuori del territorio d’origine del giudicabile, la lingua d’origine dovrà tuttavia esser mantenuta.
2. In tutti i casi, ogni persona ha il diritto d’essere giudicata in una lingua che possa comprendere e parlare oppure di ottenere gratuitamente l’assistenza d’un interprete.


Articolo 21
Ogni comunità linguistica ha il diritto di esigere che le iscrizioni sui pubblici registri avvengano nella lingua propria al territorio.


Articolo 22
Ogni comunità linguistica ha il diritto di esigere che ogni atto notarile o ufficiale emesso da un pubblico ufficiale sia redatto nella lingua propria al territorio su cui ha competenza lo stesso pubblico ufficiale.


Sezione II Insegnamento


Articolo 23
1. L’insegnamento deve contribuire a favorire la capacità di libera espressione linguistica e culturale della comunità linguistica del territorio su cui è dispensato.
2. L’insegnamento deve contribuire al mantenimento e allo sviluppo della lingua parlata dalla comunità linguistica del territorio sul quale è dispensato.
3. L’insegnamento deve sempre essere al servizio della diversità linguistica e culturale e favorire lo stabilimento di armonici rapporti tra le differenti comunità linguistiche del mondo intero.
4. Tenuto conto di qunto precede, ogni persona ha il diritto d’apprendere la lingua di sua scelta.


Articolo 24
Ogni comunità linguistica ha il diritto di decidere quale debba essere il grado di presenza della propria lingua, in quanto lingua veicolare e oggetto di studio, e ciò a tutti i livelli d’insegnamento in seno al territorio: prescolare, primario, secondario, tecnico e professionale, universitario e formazione degli adulti.


Articolo 25
Ogni comunità linguistica ha il diritto di disporre di tutte le risorse umane e materiali necessarie per raggiungere il grado atteso di presenza della propria lingua a tutti i livelli dell’insegnamento in seno al territorio: insegnanti debitamente formati, metodi pedagogici appropriati, manuali, finanziamenti, locali e attrezzature, mezzi tecnici tradizionali e tecnologie avanzate.


Articolo 26
Ogni comunità linguistica ha diritto a un insegnamento che permetta a tutti i suoi membri di acquisire una completa padronanza della propria lingua in modo da poterla utilizzare in ogni campo d’attività, e così pure la migliore padronanza possibile di ogni altra lingua che si desideri imparare.


Articolo 27
Ogni comunità linguistica ha diritto a un insegnamento che consenta ai suoi membri d’acquisire una conoscenza delle lingue collegate alle proprie tradizioni culturali, come le lingue letterarie o sacre, anticamente lingue abituali della comunità.


Articolo 28
Ogni comunità linguistica ha diritto a un insegnamento che permetta ai suoi membri d’acquisire una conoscenza approfondita del proprio patrimonio culturale (storia e geografia, letteratura, ecc.), e così pure la migliore padronanza possibile di ogni altra cultura che si voglia conoscere.


Articolo 29
1. Ogni persona ha il diritto di ricevere l’insegnamento nella lingua propria al territorio ove risiede.
2. Tale diritto non esclude quello di accesso alla conoscenza orale e scritta di ogni altra lingua che sia utile a comunicare con altre comunità linguistiche.


Articolo 30
La lingua e la cultura di ogni comunità linguistica devono essere l’oggetto di studi e di ricerche al livello universitario.


Sezione III Onomastica


Articolo 31
Ogni comunità linguistica ha il diritto di preservare e utilizzare in tutti i campi e in ogni occasione il suo sistema onomastico.


Articolo 32
1. Ogni comunità linguistica ha il diritto di far uso dei toponimi nella lingua propria al territorio concernente, e ciò sia oralmente che per iscritto e in tutti i campi, siano essi privati, pubblici o ufficiali.
2. Ogni comunità linguistica ha il diritto di stabilire, preservare e revisionare la toponimia autoctona. Questa non può essere né soppressa, alterata o adattata arbitrariamente, né sostituita in caso di mutamento di congiuntura politica o altro.


Articolo 33
Ogni comunità linguistica ha il diritto di designarsi nella propria lingua. Ne consegue che ogni traduzione in altre lingue deve evitare denominazioni confuse o peggiorative.


Articolo 34
Ogni persona ha il diritto di utilizzare il suo antroponimo nella lingua che l’è propria in tutti i campi e ha diritto a una trascrizione fonetica il più possibile fedele in un altro sistema grafico quando ciò si rivelasse necessario.


Sezione IV Media e novità tecnologiche


Articolo 35
Ogni comunità linguistica ha il diritto di decidere quale debba essere il grado di presenza della sua lingua nei media del proprio territorio, e ciò sia che si tratti di media locali e tradizionali sia di media di maggior portata e di tecnologia più avanzata, indipendentemente dal sistema di distribuzione o dal modo di trasmissione utilizzato.


Articolo 36
Ogni comunità linguistica ha il diritto di disporre di tutti i mezzi umani e materiali necessari per assicurare il grado atteso di presenza della propria lingua e di libera espressione culturale nei media del proprio territorio: personale debitamente formato, finanziamenti, locali e attrezzature, mezzi tecnici tradizionali e tecnologia avanzata.


Articolo 37
Ogni comunità linguistica ha il diritto di ricevere attraverso i media una conoscenza approfondita del suo patrimonio culturale (storia e geografia, letteratura, ecc.), così come la massima informazione possibile su ogni altra cultura che i suoi membri vogliono conoscere.


Articolo 38
Le lingue e le culture di tutte le comunità linguistiche devono ricevere un trattamento equo e non discriminante da parte dei media di tutto il mondo.


Articolo 39
Le comunità di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, della presente Dichiarazione, così come i gruppi richiamati al comma 5 dello stesso articolo, hanno diritto a un’equa rappresentazione della loro lingua nei media del territorio dove sono stabilite o si spostano. L’esercizio di questo diritto deve armonizzarsi con l’esercizio dei diritti degli altri gruppi o comunità linguistiche del territorio.


Articolo 40
Ogni comunità linguistica ha il diritto di disporre di attrezzature informatiche adattate al suo sistema linguistico, così come di strumenti e di prodotti informatici nella propria lingua, allo scopo di utilizzare pienamente il potenziale offerto da queste tecnologie per la libera espressione, l’educazione, la comunicazione, l’edizione, la traduzione e, in generale, il trattamento dell’informazione e la diffusione culturale.


Sezione V Cultura


Articolo 41
1. Ogni comunità linguistica ha il diritto di utilizzare la sua lingua, di conservarla e rafforzarla in tutti i modi d’espressione culturale.
2. L’esercizio di questo diritto deve potersi sviluppare pienamente senza che lo spazio della stessa comunità venga occupato in modo egemonico da una cultura straniera.


Articolo 42
Ogni comunità linguistica ha il diritto di svilupparsi pienamente nel proprio campo culturale.


Articolo 43
Ogni comunità linguistica ha il diritto di accedere alle opere prodotte nella propria lingua.


Articolo 44
Ogni comunità linguistica ha il diritto di accedere ai programmi interculturali, mediando la diffusione d’una informazione sufficiente ed un sostegno alle attività d’apprendimento della lingua per gli stranieri o a quelle di traduzione, di doppiaggio, di postsincronizzazione e di sottotitolatura.


Articolo 45
Ogni comunità linguistica ha il diritto di esigere che la lingua propria al territorio occupi un posto prioritario nelle manifestazioni e nei servizi culturali (biblioteche, videoteche, cinema, teatri, musei, archivi, folclore, industrie culturali e tutte le altre espressioni della vita culturale).


Articolo 46
Ogni comunità linguistica ha il diritto di preservare il proprio patrimonio linguistico e culturale, anche nelle manifestazioni materiali come gli archivi, le opere e i lavori d’arte, le realizzazioni architettoniche e le costruzioni storiche o le epigrafi nella sua lingua.


Sezione VI Campo socio-economico


Articolo 47
1. Ogni comunità linguistica ha il diritto di stabilire l’uso della sua lingua in tutte le attività socio-economiche nel proprio territorio.
2. Ciascun membro d’una comunità linguistica ha il diritto di disporre nella sua lingua di tutti i mezzi richiesti dall’esercizio della propria attività professionale, come i documenti e i lavori di referenza, i modi d’uso, gli stampati d’ogni tipo o ancora il materiale e i calcolatori e prodotti informatici.
3. L’utilizzazione d’altre lingue in questo campo non può essere pretesa se non in quanto sia giustificata dalla natura dell’attività professionale concernente. In nessun caso un’altra lingua di più recente comparsa può restringere o sopprimere l’utilizzazione della lingua propria al territorio.


Articolo 48
1. Sul territorio della sua comunità linguistica ogni persona ha il diritto di utilizzare la propria lingua, con piena validità giuridica, nelle transazioni economiche d’ogni specie, come l’acquisto o la vendita di beni o di servizi, le operazioni bancarie, le polizze d’assicurazione, i contratti di lavoro e altro.
2. Nessuna clausola di questi atti privati può escludere o limitare l’utilizzazione d’una lingua sul suo proprio territorio.
3. Sul territorio della sua comunità linguistica ogni persona ha il diritto di disporre nella propria lingua dei documenti necessari al compimento delle operazioni appresso menzionate, come gli stampati, gli assegni, i contratti, le fatture, le distinte, le ordinazioni e altro.


Articolo 49
Sul territorio della sua comunità linguistica ogni persona ha il diritto di utilizzare la propria lingua in tutti i tipi di organizzazione socio-economica, come i sindacati dei lavoratori o padronali e le associazioni o gli ordini professionali.


Articolo 50
1. Ogni comunità linguistica ha il diritto di pretendere una presenza predominante della propria lingua nella pubblicità, sulle insegne commerciali, nella segnaletica e, in generale, nell’immagine del paese.
2. Sul territorio della sua comunità linguistica ogni persona ha il diritto di beneficiare nella propria lingua d’una informazione completa, sia orale che scritta, sui prodotti e sui servizi proposti dalle aziende commerciali, e ciò sia per i modi d’uso che per le etichette, le liste d’ingredienti, la pubblicità, le garanzie e altro.
3. Tutte le indicazioni pubbliche concernenti la sicurezza personale devono essere espresse nella lingua propria al territorio ove si trovano e in condizioni non inferiori a quelle di ogni altra lingua.


Articolo 51
1. Ogni persona ha il diritto di utilizzare la lingua propria al territorio nelle sue relazioni con le imprese, gli stabilimenti commerciali e gli organismi privati e di pretendere che gli sia risposto in tale lingua.
2. Ogni persona ha il diritto, come cliente, consumatore o utente, di pretendere d’essere informato oralmente o per iscritto nella lingua propria al territorio negli stabilimenti aperti al pubblico.


Articolo 52
Ogni persona ha il diritto di esercitare le sue attivitità professionali nella lingua propria al territorio, tranne che le funzioni inerenti all’impiego richiedano l’utilizzazione d’altre lingue, com’è nel caso dei docenti di lingue, dei traduttori o delle guide.


DISPOSIZIONI ADDIZIONALI


Prima
I pubblici poteri, nei rispettivi campi d’azione, devono prendere tutte le misure opportune per l’applicazione dei diritti proclamati nella presente Dichiarazione. Più in particolare, fondi internazionali dovranno essere destinati per l’aiuto all’esercizio dei diritti linguistici per le comunità manifestamente prive di risorse. I pubblici poteri devono, per esempio, garantire l’aiuto necessario alla codificazione, alla trascrizione e all’insegnamento delle lingue delle diverse comunità, così come alla loro utilizzazione nell’amministrazione.


Seconda
I pubblici poteri devono provvedere a che le autorità, le organizzazioni e le persone di riferimento siano informate dei diritti e dei doveri che derivano dalla presente Dichiarazione.


Terza
I pubblici poteri devono prevedere, in accordo con la legislazione vigente, le sanzioni repressive degli attentati ai diritti linguistici proclamati dalla presente Dichiarazione.


DISPOSIZIONI FINALI


Prima
La presente Dichiarazione propone la creazione d’un Consiglio delle Lingue in seno alle Nazioni Unite. Spetta all’Assemblea generale delle Nazioni Unite di porre in carica questo Consiglio, di definire le sue funzioni e di nominarne i membri. Ugualmente è di sua competenza la creazione di un organismo di diritto internazionale incaricato di difendere le comunità linguistiche alla luce dei diritti riconosciuti nella presente Dichiarazione.


Seconda
La presente Dichiarazione propone e promuove la creazione d’una Commissione mondiale dei diritti linguistici non ufficiale e consultiva, composta di rappresentanti delle ONG e di altre organizzazioni interessate ai problemi di diritto linguistico.


Barcellona, 9 giugno 1996



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