SCHEDA APPROFONDIMENTO



Tipologia:Sentenza
Numero emissione:3923/2008
Data emissione:14/07/2008
Ente emittente:TAR Lazio
Oggetto:Annullamento norme dotazioni organiche a.s.2008/2009
Testo:

annullamento

- della circolare n. 19 Prot. n. 147/DIP/UO4 del Ministero della Pubblica Istruzione del 1 febbraio 2008 concernente le dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2008/2009 (e la trasmissione del relativo schema di Decreto Interministeriale) nella parte in cui prevede che l’art. 9 dello schema di Decreto Interministeriale darà applicazione a quanto stabilito dall’art. 2, commi 413 e 414 della Legge finanziaria per il 2008 in materia di criteri e modalità per la quantificazione del numero massimo di posti di sostegno istituibili a livello nazionale, nonché dell’art. 9  (Dotazione organica di sostegno) dello schema del Decreto Interministeriale del 1 febbraio 2008:

a) nella parte in cui, al comma 1, prevede che, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, ai sensi dell’art. 2, comma 413, della Legge n. 244/2007, la dotazione organica dei posti di sostegno per l’integrazione degli alunni disabili è determinata sulla base del 25% delle sezioni e delle classi previste nell’organico di diritto dell’anno scolastico 2006/2007.  Rilevano i ricorrenti che tale dotazione fissa le complessive quantità dei posti di sostegno attualmente attivabili a livello nazionale ed è comprensiva delle eventuali deroghe necessarie per l’integrazione degli alunni disabili;

b) nella parte in cui, al comma 2, prevede che per l’anno scolastico 2008/2009 il numero dei posti di sostegno complessivamente attivabili in ciascuna regione, compresi quelli dell’organico di diritto, non può superare le quantità stabilite nella tabella E, colonna C, e tende a realizzare al livello regionale il graduale raggiungimento del rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili;

c) nella parte in cui, al comma 8, prevede che soltanto sulle disponibilità corrispondenti alla differenza tra i posti della dotazione regionale complessiva di cui al comma 2, e quelli attivati in organico di diritto di cui al comma 3, e non anche sui posti attivati in deroga, possono essere assegnati, con provvedimenti di durata annuale, docenti in servizio a tempo indeterminato, ovvero possono essere disposte assunzioni a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.

Documento:https://www.didaweb.net/handicap/norme/Sentenze/RM_200903237_SE.DOC