Scheda n. 409 - Anche il TAR Toscana annulla una bocciatura in un caso di DSA (Sent. 1719/12)
La Sentenza n° 1719/12 del TAR Toscana depositata il 23/10/2012 annulla il giudizio di non ammissione alla classe V di una scuola superiore per un alunno certificato con DSA.
Per l'alunno era stato predisposto ai sensi della L. n° 170/10 e del D.M. del 12/07/2011 un Progetto Didattico Personalizzato (PDP) che prevedeva in talune discipline delle misure compensative e dispensative. Dalla decisione risulta però che quanto previsto nel PDP non sia stato rispettato dal Consiglio di Classe, specie con riguardo all'applicazione delle prove equipollenti che in esso erano previste.
Inoltre il TAR ha riscontrato una carenza di motivazione circa l'aspetto fondamentale della mancata presa in considerazione del fatto che l'alunno fosse certificato con DSA, al punto da non evidenziare nel giudizio finale se irisultati negativi fossero stati conseguenza dello scarso impegno dell'alunno o del suo DSA del quale non èneppure stata fatta menzione.
Si riporta un passaggio della motivazione della sentenza che si conclude con l'ordine all'Amministrazione scolastica di rinnovare lo scrutinio finale tenendo conto delle censure della stessa:
"In altri termini, nel mentre [il Consiglio di Classe] ha evidenziato l’atteggiamento “non sempre
collaborativo in tutte le discipline” del [omissis], ovvero il suo impegno “non uniforme” e gli
insoddisfacenti risultati delle attività di recupero e delle verifiche intermedie, il consiglio di classe non ha svolto alcuna analisi circa l’incidenza causale del DSA sul rendimento del ricorrente, non foss’altro per escluderla; di modo che il giudizio conclusivo manca di quella individualizzazione e personalizzazione che, richieste per ciascuno studente, lo sono a maggior ragione per quelliaffetti da disturbi dell’apprendimento.
Si aggiunga il difetto di qualsiasi verifica circa le ragioni della scarsa efficacia dimostrata dagli
strumenti metodologici e didattici previsti dal PDP, la cui stessa attuazione non appare peraltro
essere stata puntuale, con particolare riguardo alla prevista somministrazione di prove
equipollenti"
OSSERVAZIONI
Si richiama l'attenzione dei Consigli di Classe sulla necessità che, una volta predisposto un PDP, esso debba essere seriamente rispettato, specie con riguardo alle misure compensative, dispensative e proveequipollenti in esso previste.
Inoltre, se si vogliono evitare censure come quelle contenute nella sentenza, è necessario evidenziare nella motivazione del giudizio di scrutinio se si sia tenuto conto della situazione di DSA e se, malgrado questo,l'alunno abbia comunque manifestato lacune nonostante l'applicazione delle misure compensative edispensative.
Ragionamenti analoghi è bene che i Consigli di Classe svolgano anche in presenza dei PEI degli alunni con disabilità; su questi ancora non si è appuntata l'attenzione delle famiglie, ma che, alla luce di ripetute sentenze relative agli alunni con DSA, potrebbe risvegliarsi anche in quelle famiglie.
Infine lascia un po' perplessi, invece, l'ordine dato all'Amministrazione di riformulare il giudizio alla luce delle censure espresse nella sentenza.
Ora, se si fosse trattato di un esame annullato, l'attuazione di tale dispositivo sarebbe stata facile, sottoponendo l'alunno ad un nuovo esame nel quale sarebbero dovute essere applicate le misure compensative, dispensative e prove equipollenti non applicate durante l'anno. Ma in presenza dell'obbligo di rifare solo lo scrutinio, viene da chiedersi come si potrebbe tener conto della mancata applicazione dellemisure compensative e dispensative. Quindi sembrerebbe che l'Amministrazione avrà dovuto solo prendere in considerazione la certificazione di DSA di cui non ha tenuto conto nello scrutinio, senza però poter verificare in concreto quale sarebbe stato l'esito nel caso le misure compensative e dispensative fossero state effettivamente applicate.
Vedi la scheda n° 408. DSA: la scuola deve rispettare il progetto didattico personalizzato elaborato dal consiglio di classe (TAR Liguria 1178/12)
20/11/2012
Salvatore Nocera
Responsabile dell’Area Normativo-Giuridica
dell’Osservatorio Scolastico sull’Integrazione dell’AIPD Nazionale
E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it
Scheda n. 409 su Aggiornamento del 20/11/2012 pag. 2/2_
- Scheda n. 425 - Richiesta di ore di sostegno da parte delle scuole (Circ. USR Lazio 5592/13)
- Scheda n. 372 - Chiarimenti definitivi sulla volontarietà e detraibilità dei contributi scolastici (Note 312/12 e 593/13)
- Scheda n. 424 - La circolare esplicativa della Direttiva sui BES del 2012 (CM 8/13)
- Scheda n. 420 - Fac-simile di modello di attestato dei crediti formativi per la 3° media
- Scheda n. 419 - La direttiva ministeriale sui BES - Bisogni Educativi Speciali (Dir. 27/12/2012)
- Scheda n. 418 - Il mancato trasporto scolastico da parte dell'Ente Locale comporta la sua condanna al risarcimento dei danni (TAR Marche 32/13)
- Scheda n. 417 - Ricorso collettivo per il sostegno in 66 ottengono vittoria (TAR Lazio 224/13)
- Scheda n. 416 - Iscrizioni anno scolastico 2013-14 (CM 96/12)
- Scheda n. 415 - L'ostinazione dell'Amministrazione scolastica nel negare le ore di sostegno necessarie produce la condanna di essa al risarcimento dei danni (TAR Sicilia 2594/12)
- Scheda n. 413 - Massimo 2 alunni con disabilità per classe (CM 98/12)
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