Il trasporto scolastico per i disabili: aggiornamenti

La Costituzione italiana riserva una grande attenzione alla promozione di una effettiva generalizzazione del diritto allo studio e alla garanzia, per tutti i cittadini, di accedere alla istruzione per un congruo numero di anni.

Parte rilevante di questo diritto è il diritto al trasporto gratuito, sancito da numerosi interventi legislativi a partire dall’ l'art. 14 della L 31 ottobre 1966, n. 942.

Questo per quanto riguarda  il trasporto scola­stico "ordinario" vale a dire di alunni che non hanno necessità di particolari accorgimenti in virtù delle loro condizioni psi­co-fisiche senza occuparsi, in modo specifico, del trasporto dei disabili. Nel nostro ordinamento è sicuramente presente un principio di ordine generale tendente ad assicurare ai disabili la rimozione di ogni impedimento al raggiungimento di un soddisfacente livello di vita e di inserimento sociale. Questo principio, applicabile in ogni ambito della società, riceve dal legislatore una rilevante attenzione specie per quanto riguar­da la concreta possibilità di frequentare la scuola dell'obbligo a partire dal Decreto 31 gennaio 1997.Punto di riferi­mento in materia, successivamente, diventa la legge quadro per l'assistenza, !'integra­zione e i diritti dei portatori dihandicap5 febbraio 1992 n. 104  che prevede che "i comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modali­tà di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici" il che vuol dire provvedersi di mezzi di trasporto idonei e di personale specializzato al fine di erogare un servizio che potrà essere anche individualizzato. Ciò costituisce un obbli­go inderogabile anche perché strumentale all'adempimento del diritto allo studio del disabile.

Il repertorio più completo di tutte le norme prodotte nel corso degli anni si  trova qui:

http://www.edscuola.it/archivio/handicap/trasporto_scolastico.htm

Un repertorio in continuo aggiornamento, visto anche che sul tema bisogna confrontarsi con politiche sociali sempre più restrittive.

L’ultima fonte normativa, in ordine di tempo, è il Parere n. 5/2008 della Corte dei Conti Lombardia. Il parere - ricordando che la frequenza della scuola anche superiore costituisce un diritto costituzionalmente garantito per i portatori di handicap, e che deve essere assicurata la loro piena integrazione scolastica sostenuta da tutti gli aspetti necessari per l’effettivo esercizio del diritto - riconferma l’obbligo delle amministrazioni più vicine al cittadino, quella comunale e quella provinciale, a trovare insieme una soluzione in caso di difficoltà economiche.

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