Bocciatura alunno disabile

Domande

1- Nella scuola primaria la bocciatura deve essere approvata all'unanimità dal Consiglio di Classe; quindi, si evince che non è competenza del Collegio dei Docenti esprimersi o deliberare riguardo alla ripetenza degli alunni. Vi sono casi in cui è, invece, necessario che il Collegio dei Doc. deliberi su tale argomento? Se sì, quali sono?

2- Una persona, in riferimento alla l.104/92 art. 14 comma 1 lettera c, afferma che la terza ripetenza riguarda la terza media. Un'altra persona interpreta, invece, l'espressione "... una terza ripetenza in singole classi" come la possibilità di ripetere la stessa classe (qualunque essa sia) per tre volte (es.: permanere in V primaria per tre volte). In tal caso, alla seconda bocciatura, alla proposta del Consiglio di Classe deve seguire la deliberzione del Collegio dei Docenti. Può per cortesia chiarirmi la situazione delineata dall'articolo suddetto?

3- Se, appurato che il Collegio dei docenti non sia competente ad esprimersi o deliberare rispetto alla bocciatura di un alunno, il caso viene, comunque, presentato al Collegio dei Docenti, si delinea una situazione di violazione della privacy, in quanto diffusi, a persone non direttamente interessate, dati sensibili?

4- Il posticipo all'entrata nella scuola primaria è da considerarsi una bocciatura?

Risposte

1- LA bocciatura , essendo valutazione dell'alunno è di competenza del Consiglio di classe; invece la ripetenza di un alunno già biocciato una volta è di competenza del Collegio dei docenti.

2-L'art 14 comma 1 lettera C della L:n. 104/92 fu scritto quando l'obbligo scolastico si adempiva sino al la terza media. Infatti la legge previde eccezionalmente l'allungamento sino a 18 anni per gli alunni con disabilità. Quindi, a mio avviso la norma dovrebbe applicarsi solo sino alla terza media.

3- Quando il Collegio valuta non viola la pribacy, poichè è un atto necessario per far realizzare un diritto e come tale è previsto in generale dalla normativa sulla tutela dei dati personali. Comunque ciascun membro del Collegio è tenuto al segreto di ufficio.

4- Durante la scuola dell'infanzia non si effettuano valutazioni in senso tecnico; pertanto il trattenimento eventuale non può considerarsi bocciatura. Comunque esso è vietato dalla normativa sull'adempimento dell'obnbligo scolastico che inizia per tutti a 6 anni senza eccezioni neppure per gli alunni con disabilità.

Cordiali saluti

Salvatore Nocera

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13 commenti (e 3 commenti da approvare)

I commenti

  1.    - 12-06-2016

    Voi dovete applicare l'art 14 del dpr n. 122/09 nel quale è detto che se si superail 25% delle assenze, l'anno scolastico non è valido ai fini della promozione; aggiunge però che , se le assenze sono motivate da cause di salute ed i docenti hanno avuto la possibilità di valutare positivamente l'alunno, non si tiene conto delle assenze e l'alunno può essere valutato positivamente.

    Ciò non è avvenuto nel Vostro caso e quindi potete far presente il contenuto di tale norma e purtroppo bocciare il figlio.

    Cordiali saluti.

    Salvatore Nocera

  2.    - 10-06-2016

    Gentile Dott. Nocera,
    sono da quest'anno la referente di sostegno di un istituto professionale; il mio problema riguarda un ragazzo disabile iscritto al terzo anno che ha frequentato molto saltuariamente raggiungendo un totale di 140 giorni di assenza. La madre non è mai stata disponibile a dare spiegazioni nè a fornire adeguata certificazione medica.Ciò ha naturalmente comportato il non raggiungimento degli obiettivi del PEI differenziato. Il consiglio di classe è concorde per la bocciatura ma la madre ha minacciato di passare alle vie legali. La decisione del consiglio di classe è legittima?
    Grazie per la sua cortese attenzione e anticipatamente per la sua risposta.
    Daniela Caruso

  3.    - 26-05-2015

    Gentile Dott.NOCERA
    sono un padre di una bambina che ha
    Decifit cognitivodi media gravità e disturbo non specifico dell'apprendimento.
    Trattasi di bambina,la cui disabilità è già riconosciuta dalla nascita e dai primi anni di vita. hai fini dell'integrazione scolastica necessita di attività didattica di sostegno in base alla normativa vigente(L.104/92).La bambina è fiduciosa e collaborativa nell'ambito dell'interazione e presenta uno sviluppo emotivo-affettivo di tipo infantile.
    Il deficit cognitivo di tipo medio è causa determinante delle significative problematiche negli apprendimenti scolastici e nelle applicazioni neuro psicologiche,a livello di semplici pre-rechisiti ( attenzione e memoria) come posso farla rimanere in terza media, Le faccio questa domanda il perchè la scuola dove lei frequenta la vogliono promuovere ,lei non vuole lasciare per l'anno prossimo la terza media.Premesso che al G L H il preside mi aveva assicurato che la bambina sarebbe rimasta in terza media anche l'anno prossimo.Insomma mi trovo costretto a non fargli fare gli esami,cosi che verrà spero bocciata.
    il padre

  4.    - 02-03-2015

    non ho commenti ma vorrei avere una delucidazione circa l'iscrizione di una alunna diversamente abile al primo anno della scuola secondaria di II G.
    Il genitore ha manifestato per iscritto l'intenzione di far permanere la propria figlia ancora per un anno in III media per svariati motivi, dalle scuole superiori insistono invece che i genitori sono obbligati a far la preiscrizione alla scuola superiore altrimenti risultano inadempienti. Chi ha ragione ? E' obbligatorio fare la preiscrizione per una alunna con disabilità che deve per volere dei genitori permanere ancora un anno in III media?

  5.    - 18-05-2014

    Egregio dott.Nocera,
    sono un'insegnante di scuola secondaria di primo grado ed ho un'alunna diversamente abile nella classe seconda,con nove ore di sostegno, che quest'anno e venuta a scuola solo per pochi giorni durante il primo quadrimestre e quasi per niente durante il secondo, nonostante i ripetuti inviti alla famiglia a farle frequentare le lezioni, seppure con orario ridotto. Tale comportamento, in maniera meno accentuata, è stato tenuto anche nel corso della scuola primaria ed in prima media. Nell'ultimo colloquio con il collega di sostegno la madre della ragazza ha dichiarato che non riesce più a portarla a scuola a causa del suo rifiuto ostinato, che sfocia addirittura in aggressività se si insiste. Poichè il padre è lontano per motivi di lavoro , la signora non riesce ad essere ad essere , da sola, sufficientemente convincente o autorevole, per cui ha rinunciato a provare a convincerla ed ha cercato di farla seguire a casa nello studio , dalla figlia maggiore, diplomata. Dalla dirigente scolastica, attualmente sottoposta a visita ispettiva per irregolarità commesse, non riusciamo ad avere indicazioni su come comportarci.Io mi chiedo ora: se in accordo con la famiglia decidessimo comunque di promuovere la ragazza per non farle abbandonare la classe che frequenta, con la speranza che il prossimo anno si riesca a tenerla di più a scuola, come potremmo giustificare la promozione, dato che nella maggioranza delle discipline non è valutabile?La ringrazio anticipatamente per l'attenzione e le invio cordiali saluti.

  6.    - 18-05-2014

    Potreste utilizzare i debiti formativinormalmente utilizzati nelle scuole superiori, ma anche nella secondaria di primo grado.

    Nel verbale di scrutinio potreste precisare che si ammette alla classe terza con debiti nelle materie...... in previsione che , l'alunna riprendendo la frequenza possa saldarli e presentarsi agli esami.Se poi non riesce a saldare i debiti, potreste ammetterla agli esami al solo fine di ottenere un attestato.

    Dovreste però contemporaneamente contattare i servizi sociali , facendo presente la situazione efarVi aiutare da loro affinchè a Settembre ll'alunna riprenda seriamente la ftrequenza, magari parlandone con lo spicologo dell'ASL per aiutarla a superare le difficoltà psicologiche che la tengono lontana dalla scuola.

    Cordiali saluti.

    Salvatore Nocera

  7.    - 31-01-2014

    Io personalmente sono contrario alle ripetenze per i nostri ragazzi.

    Comunque ll'art 14 comma 1 lettera C della l.n. 104/92 consente le ripetenze e quindi esse sono un diritto purchè il consiglio di classe la deliberi dopo la bocciatura. Ora, la bocciatura si ha o per insufficienza nello scrutinio finale o per mancata presentazione agli esami. Non vedo altre soluzioni legali.Altra soluzione potrebbe essere che l'alunno venga bocciato perchè si ritira entro Aprile dalla scuola; ma perderebbe l'integrazione per quel periodo - Lo stesso si può eswsere bocciao per eccesso di assenze; ma anche in questo caso perderebbe l'integrazione.

    Cordiali saluti

    Salvatore Nocera

  8.    - 30-01-2014

    Gent.mo Dott. Nocera,
    sono una docente di sostegno di scuola media. In accordo con la famiglia e con gli specialisti vorremmo trattenere un anno un'alunno con handicap in situazione di gravità. Il progetto educativo dell'alunno prolungato per un anno gli permetterebbe di acquisire maggiore autonomia e la scuola rappresenta per lui un ambiente accogliente. Ha instaurato ottime relazioni con tutto il personale. Come è possibile tutto ciò da un punto di vista tecnico? Dobbiamo necessariamente mettergli un materia insufficiente in sede di scrutinio? Possiamo farlo ammettere all'esame e poi non farlo presentare? Queste soluzioni però non ci piacciono. Cosa ci suggerisce?
    Cordiali saluti, Valentina Balsini

  9.    - 14-05-2013

    Solo la famiglia può intervenire giudizialmente per tutela re i diritti degli alunni con disabilità.

    Nel Vostro caso, la famiglia può immediatamente chiedere che o il docente per il sostegno svolge tutte le ore assegnate in classe con l'alunna, oppure viene sostituito con altro ( ai sensi della sentenza del Consiglio di Stato n. 245/01).

    Inoltre la circolare sulle assenze ha precisato che per gli alunni con disabilità, se i docenti, malgrado le numerose assenze, riescono a trovare uno spazio per delle interrogazioni e dei compiti in classe, che ogffrono loro elementi di valutazione, hanno il dovere di sprimere un giudizio di promozione o bocciatura.

    Sia la sentenza che la circolare può leggerle sul sito www.aipd.it, cliccando su sportello informativo, poi su scuola e poi su schede normative.

    Cordiali saluti.

    Salvatore Nocera

  10.    - 05-05-2013

    Non ho commenti, ma vorrei delle risposte; sono un'insegnante della scuola secondaria di primo gradi con 2 alunni disabili (H) inseriti in classe ( tot.21 alunni); la ragazzina , nel 2009, risultava affetta da borderline cognitivo associato a disturbo specifico dell'articolazione dell'eloquio e disturbo misto delle capacità scolastiche.Difficoltà nel prolungare i tempi di attenzione e concentrazione collegate alla sua motivazione; memoria di lavoro a medio/lungo termine non adeguate, per cui deve riprecorrere continuamente gli apprendimenti semplificati per un consolidamento elle informazioni ricevute; non ha un metodo di lavoro; non ha autonomia scolastica per cui devve essere sollecitata, stimolata, supportata dall'adulto di riferimento; non è autonoma nella cura del materiale scolastico, non riporta i compiti (minimi sul diario) specie per l'attività domestica. gravi difficoltà nell'esecuzione di compiti basatisu un ragionamento logico/intuitivo; esecuzione meccanica seppure di cose semplici; produzione scritta scorretta globalmente; eleborazione scritta sintetica e scorretta nell'ortosintassi, morfologicamente..., non inserita nel gruppo classe e non collabora con i docenti curricolari, si estranea...Ha raggiunto 45 ggi. di assenze non motivate e giustificate da malattia, ricovero in ospedale; madre esaurita ma cerca di collaborare; ha trascorso i suoi ggi. su facebook e la madre è stata diffidata dai genitori dei ragazzini con cui la ragazzina voleva a tutti i conservare l'amicizia. Purtroppo il collega di sostegno non è di aiuto per motivi di organizzazione di tornei sportivi scolastici che lo portano a sottrarre periodicamente ore al rapporto1:1; ufficilamente la Dirigente ha scritto ed inoltrato lettera dichiarante la non valdità dell'anno scolastico per gli oltre 40 ggi. di assenza, nonostante i solletici a frequentare giunti alla famiglia ( genitori separati). Lui, ben sapendo di essere in difetto, ha affermato che impugnerà la lettera perchè la ragazzina è "molto strana"( ometto le definizioni indecenti sulla minore!!!). Cosa posso fare per far sì che l'alunna venga tutelata e soprattutto abbia un futuro percorso scolastico adeguato e stimolante? Fermarla potrebbe aiutarla, considerando che il suo quadro è peggiorato? Posso richiedere un docente di sostegno diverso, considerato l'attuale? Ringrazio. Giovanna

  11.    - 01-12-2012

    Salve

    Sono un'insegnante della scuola Primaria, opero in una classe 5^ dove sono inseriti due alunni disabili, vorrei sapere qualè la normativa da applicare in caso di bocciatura per questi alunni.

    Grazie

  12.    - 06-06-2012

    La valutazione è compito esclusivo dei docenti della classe, tenendo presente che per bocciare in scuola prinmaria occorre il voto unanime di tutti i docenti e del Dirigente scolastico.
    Ciò in base al decreto legislativo n. 54/05
    IO personalmente sono decisamente contrario alle ripetenze in scuola primaria, specie in quinta perchè si fà perdere il contatto coi compagni e l'alunno poi verrà a trovarsi con compagni più piccoli di lui e quando si arriverà alla scuola media ci saranno problemi di integrazione a causa della differente età e dell'età puberale.
    Cordiali saluti
    Salvatore Nocera

  13.    - 05-06-2012

    Gentile Dott. Nocera,
    sono un’insegnante di sostegno che segue da quattro anni un ragazzino che frequenta la classe quinta della scuola primaria affetto da un “ritardo di organizzazione neuromotoria e cognitiva in soggetto con tratti inibitori e disturbo visivo la cui patogenesi e’ legata ad esiti di idrocefalo triventicolare cronico”.
    Egli vive da sempre positivamente la scuola come unico punto d’incontro con i compagni e in questi anni ha raggiunto notevoli progressi anche se permangono moltissime difficoltà legate alla sua condizione neuromotoria e psicologica e non solo.
    Di fronte a situazioni nuove e di confusione assume atteggiamenti infantili ed egocentrici (crisi di pianti, paura, ecc.).
    La madre, consapevole di ciò, in una riunione del “gruppo H” ha chiesto espressamente agli specialisti dell’equipe di trattenerlo nella classe quinta e nella scuola primaria, un ambiente, a suo dire, più adatto alle esigenze particolari del figlio.
    Gli esperti dell’equipe hanno mostrato da subito il loro parere favorevole e le insegnanti hanno riportato la discussione al Consiglio d’Interclasse verbalizzando all’unanimità che nonostante gli importanti progressi conseguiti l’alunno necessiterebbe di rimanere un altro anno nella scuola primaria.
    La stessa richiesta e’ stata poi formulata per iscritto dal genitore dell’alunno e consegnata al Dirigente Scolastico che ha provveduto ad inviarla al CSA della provincia.
    La domanda che assilla me e le mie colleghe e’ la seguente: la valutazione dello scolaro potrà raggiungere i sei decimi visto che la decisione scaturirebbe da problemi da natura psicologica e non didattica, visto che gli obiettivi del PEI sono stati raggiunti?
    Può anche darmi cortesemente dirmi i riferimenti legislativi?
    Grazie per la sua cortese attenzione e anticipatamente per la sua risposta.
    Cinzia Di Domenico





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