Scheda n. 375- Organici di diritto per l'a.s. 2012-2013 (CM 25/12)

Di Rolando alberto Borzetti - - 08.04.2012

Scheda n. 375

Il MIUR il 29/03/2012 ha emanato la C.M. n° 25/12 concernente la formulazione degli organici di diritto per l'a.s. 2012-2013. 
È immediatamente affermato il principio che l'organico di diritto non deve superare la somma dei posti in organico di diritto e di fatto dell'a.s. precedente, rinviando alla circolare sull'organico di fatto eventuali incrementi, come ad esempio quelli relativi alle deroghe per i posti di sostegno, come precisato nell'apposito paragrafo.
È importante che fin dall'inizio venga richiamato l'obbligo di attenersi alle disposizioni di cui al DPR n° 81/09 che contiene i tetti massimi per la formazione delle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado.
È qui da sottolineare che il DPR citato all'art. 5 comma 2 stabilisce che "di norma" tutte le prime classi frequentate da alunni con disabilità non debbono avere più di 20 alunni.
Il termine "di norma" consente delle "eccezioni" che sono previste dall'art. 4 dello stesso DPR per tutte le prime classi, comprese quelle con alunni con disabilità, sino ad un massimo del 10%; ciò significa che al massimo le prime classi con alunni con disabilità non debbono superare i 22 alunni. E' poi da tener presente che l'apposito paragrafo della Circolare concernente i posti di sostegno ribadisce il principio secondo cui:

"Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni." Tale disposizione implicitamente rinvia alla C.M. n° 63/11 secondo cui una prima classe non può avere più di 20 alunni in presenza di 1 alunno con certificazione di "gravità" (comma 3, art. 3 L. n° 104/92) o di 2 alunni non "gravi" (comma 1, art. 3 L. n° 104/92).

Nel primo paragrafo della Circolare, concernente le procedure, è importante una disposizione che consente la riduzione del numero di alunni per classe in casi particolari, come segue:

"Particolare attenzione dovrà essere riservata alle condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, riguardanti i comuni montani e le piccole isole, la limitata capienza delle aule, il rispetto delle norme sulla sicurezza, le aree con elevati tassi di dispersione e di abbandono e quelle con un rilevante numero di alunni di cittadinanza non italiana."

La Circolare poi si articola per gradi di scuola.

Nel paragrafo concernente la scuola dell'Infanzia sono previste alcune priorità per alcuni alunni in caso di eccesso di iscrizioni. Esse riguardano gli alunni che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre 2012 rispetto a quanti, compiendoli entro il 30 aprile 2013, vorrebbero anticipare la frequenza; e gli alunni che hanno frequentato nell'anno precedente le "sezioni primavera".

Manca però un riferimento esplicito agli alunni certificati con grave disabilità che, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. n° 104/92, hanno diritto di precedenza nell'accesso ai servizi previsti dalla stessa L. n° 104/92 tra cui quello scolastico. Tale precedenza è da ritenersi valga certamente rispetto ai compagni che compiono i 3 anni non solo entro aprile 2013, ma anche entro il 31 dicembre 2012; mentre si deve supporre non possa operare nei confronti dei compagni che già provengono da una "sezione primavera".

Nulla da eccepire rispetto ai paragrafi della scuola primaria e secondaria di I grado. Invece nel caso di classi di scuola secondaria di II grado (ex superiori) la Circolare stabilisce che per quelle successive alla prima, qualora il numero medio di alunni sia inferiore a 22, si deve procedere ad una ridistribuzione in modo tale da avere classi sino ad un massimo di 30 alunni. È da ritenere però che se le classi provengono da prime formate con il tetto massimo di 20 alunni perchè frequentate da alunni con disabilità, il numero di tali alunni non possa superare, anche in tale circostanza, il numero di 22, per la logica secondo cui non avrebbe senso stabilire la formazione di prime classi con un tetto massimo che poi però possa essere sforato sino a 30.

Un successivo paragrafo della Circolare riguarda la dotazione degli organici preso i Centri Territoriali Permanenti per l'Educazione degli Adulti di cui al D.M. 25 ottobre 2007 emanato in applicazione dell'art. 1, comma 632 della L. 296/06. Manca in esso qualunque riferimento agli alunni con disabilità. Siccome però all'inizio della Circolare è stato richiamato il DPR n° 81/09 è da ritenere che anche a queste classi si applichi il tetto previsto dall'art. 5 dello stesso DPR.

Inoltre è da ricordare che già la O.M. n° 455/97, richiamata espressamente dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 226/01, stabilisce che anche nelle classi dei corsi per gli adulti agli alunni con disabilità spettino ore di sostegno; secondo la L. n° 296/06, art. 1 comma 605 lett. b), queste debbono corrispondere alle loro "effettive esigenze".

Vedi anche le schede:

n° 96. Corsi di istruzione per adulti

n° 285. Riorganizzazione della rete scolastica e formazione delle classi a seguito della riforma Gelmini (DPR 81/09)

n° 346. Circolare n° 63 del 2011: norme indirettamente riguardanti l'inclusione scolastica (CM 63/11)

03/04/2012

Salvatore Nocera
Responsabile dell’Area Normativo-Giuridica
dell’Osservatorio Scolastico sull’Integrazione dell’AIPD Nazionale
E-Mail: osservscuola.legale@aipd

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