Scheda n. 363 - Il CGA della Sicilia assegna il sostegno con rapporto 1:1 anche ai “non gravi” (sent. 976/11)

Scheda n. 363

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia con sentenza n° 976 del 2/12/2011 ha rigettato

l'appello del Ministero dell'Istruzione confermando la sentenza del TAR che attribuisce il rapporto

1:1 ad un alunno con disabilità di scuola primaria privo della certificazione di gravità ai sensi dell'art.

3 comma 3 della L. n° 104/92.

Il TAR si è basato sulla sentenza n° 80/10 della Corte Costituzionale secondo cui non può essere

compresso dall'Amministrazione Scolastica il nucleo essenziale del diritto allo studio per motivi di

riduzione della spesa pubblica. A base di questa decisione il TAR ha posto la Diagnosi Funzionale

della ASL nella quale, pur non certificandosi la gravità, ha indicato il rapporto di sostegno 1:1; tale

rapporto è stato confermato dal PEI, mentre la Commissione apposita dell'Ufficio Scolastico

Regionale ha assegnato 11 ore, senza però motivare tale decisione.

OSSERVAZIONI

La decisione del CGA lascia perplessi.

Infatti il CGA è andato oltre la sentenza della Corte Costituzionale e dal conseguente art. 9 comma

15 della L. n° 122/10 che richiedono la certificazione di gravità per l'attribuzione del massimo

possibile delle ore di sostegno.

Anzi la stessa Corte, come interpretata dal Consiglio di Stato con la sentenza n° 2231/10, ha

precisato che, pur in presenza di gravità certificata, bisogna tener conto della specificità della

disabilità che potrebbe non necessariamente richiedere il massimo consentito delle ore di sostegno.

Il CGA sostanzialmente, anche senza citarlo, ha espresso un giudizio conforme al disposto dell'art. 1

comma 605 lettera b) della L. n° 296/06, secondo cui le ore di sostegno vanno assegnate sulla base

delle "effettive esigenze" dell'alunno.

Ciò che lascia invece perplessi è che il CGA, per individuare le "effettive esigenze" dell'alunno, si è

basato sulla Diagnosi Funzionale dell'ASL che ha fatto una proposta didattica (sostegno per tutta la

durata dell'orario scolastico) che non è di sua competenza.

Tale proposta è stata supinamente recepita dal PEI e l'Ufficio Scolastico non ha motivato le ragioni

Scheda n. 363 su www.aipd.it/cms/schedenormative Aggiornamento del 08/02/2012 pag. 2/2_

di natura didattica secondo cui ci si doveva discostare dalla proposta della DF e del PEI.

Tutto ciò induce a riflettere sul fatto che sempre più le ore di sostegno vengono richieste sulla base

delle indicazioni della ASL e non dei docenti, e sempre più l'amministrazione scolastica si discosta da

tali richieste senza dare motivazioni di natura didattica.

Tutto ciò sta snaturando la logica dell'integrazione scolastica che è invece fondata sulla presa in

carico del progetto di integrazione da parte di tutto il Consiglio di classe sostenuto dall'insegnate

per il sostegno, al quale invece sempre più viene delegato la formulazione e lo svolgimento di tale

progetto.

Vedi anche le schede:

n° 293. La Corte Costituzionale ripristina le deroghe per il sostegno (Sentenza n° 80/10)

n° 298. Il Consiglio di Stato precisa gli effetti della recente sentenza della Corte Costituzionale sulle

ore aggiuntive di sostegno (Sentenza 2231/10)

n° 349. Il TAR Molise annulla il taglio delle ore di sostegno per "difetto di motivazione" (sent.

452/11)

n° 218. La Finanziaria per il 2007 e le novità sull’integrazione scolastica

08-02-2012

Salvatore Nocera

Responsabile dell’Area Normativo-Giuridica

dell’Osservatorio Scolastico sull’Integrazione dell’AIPD Nazionale

E-Mail: osservscuola.legale@aipd.

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