Scheda n. 362- Il danno per insufficiente numero di ore di sostegno va provato (TAR Veneto Sent. 1907/11)
Il TAR del Veneto con la sentenza n° 1907/11 ha fornito conferme ad orientamenti precedenti in
tema di annullamento dei provvedimenti dell’Amministrazione scolastica a causa di insufficiente
assegnazione di ore di sostegno e di conseguente richiesta di risarcimento danni.
La decisione è interessante per talune affermazioni .
In via preliminare rigetta l’eccezione dell’Amministrazione di ricevibilità del ricorso per difetto di
notifica ad un qualunque alunno. In proposito il TAR, confermando un orientamento del Consiglio
di Stato, chiarisce che nessuno dei compagni con disabilità di quella scuola può essere considerato
controinteressato, poiché il ricorrente richiede un maggior numero di ore aggiuntive
all’Amministrazione e non chiede, né potrebbe, di ridurre le ore di sostegno già assegnate ad altri
(vedi scheda n° 296. Per il Consiglio di Stato l’Amministrazione Scolastica non può ridurre le ore di
sostegno ad altri alunni con disabilità in caso di sconfitta in un processo per il sostegno (Sentenza
1134/05)).
Questo orientamento ormai consolidato deve essere tenuto presente da quei Dirigenti Scolastici i
quali, appena ricevuta la notifica di una decisione che aumenta le ore di sostegno, invece di
chiederle, come per legge all’Ufficio Scolastico Regionale (USR), le sottraggono ad altri alunni della
scuola, commettendo un illegittimo abuso di potere; infatti così facendo, in conclusione il
ricorrente non vincerebbe contro l’Amministrazione ma contro altri compagni con disabilità che non
sono mai stati controparte nel ricorso e sarebbe assurdo che lo fossero.
In secondo luogo la decisione conferma l’orientamento che annulla l’assegnazione di ore non
motivata sulla base di una corretta istruttoria e cioè l’analisi della Diagnosi Funzionale (DF) e del
Profilo Dinamico Funzionale (PDF), seguita dalla formulazione del Piano Educativo Individualizzato
(PEI) che deve contenere la precisa richiesta delle ore di sostegno corrispondenti alle “effettive
esigenze dell’alunno” (L. n° 296/06 art. 1 comma 605 lettera b) e L. n° 122/10 art. 10 comma 5),
operata dalla scuola all’USR. Nulla di tutto questo è stato fatto dall’Amministrazione scolastica e
quindi l’atto di assegnazione di ore è illegittimo.
Quanto alla richiesta del massimo di ore di sostegno, trattandosi di un caso di grave disabilità,
anche qui il TAR ha confermato un prevalente orientamento del Consiglio di Stato, presente nella
sentenza n° 2231/10, che però è già suggerito nella stessa sentenza n° 80/10 della Corte
Costituzionale; e cioè alla certificazione di gravità non segue automaticamente l’assegnazione del
massimo delle ore di sostegno; occorre invece verificare tale esigenza con riguardo alla specificità
della disabilità; in altre parole la gravità sanitaria non necessariamente coincide con la gravità ai
fini dell’apprendimento e questa valutazione, dice il TAR rientra nella discrezionalità delle
valutazioni tecniche della scuola (vedi schede n° 298. Il Consiglio di Stato precisa gli effetti della
recente sentenza della Corte Costituzionale sulle ore aggiuntive di sostegno (Sentenza 2231/10) e n°
357. Il diritto ad ore di sostegno "in deroga" non comporta automaticamente il diritto al sostegno
per l'intero orario di frequenza (TAR Campania Sent. 1640/11)).
Come pure sul risarcimento del danno a causa delle ridotte ore di sostegno, dice il TAR occorre che
il danno pecuniario sia dimostrato, cosa che il ricorrente non ha fatto e quindi per questa richiesta
risulta soccombente.
In conclusione, essendovi stata una vittoria sull’annullamento del provvedimento ed una sconfitta
circa il risarcimento del danno, il TAR ha compensato le spese.
OSSERVAZIONI
A mio avviso, la Magistratura sta affinando le argomentazioni relative alle pronunce sulle ore di
sostegno ed è molto importante avere validi elementi di prova circa le richieste dei genitori,
perché diversamente, si hanno delle vittorie di Pirro, nel senso che si vince la causa circa l’illegittimo
comportamento dell’Amministrazione, ma in concreto non si ottengono i risultati pratici sperati.
01-02-2012
Salvatore Nocera
Responsabile dell’Area Normativo-Giuridica
dell’Osservatorio Scolastico sull’Integrazione dell’AIPD Nazionale
- Scheda n. 424 - La circolare esplicativa della Direttiva sui BES del 2012 (CM 8/13)
- Scheda n. 372 - Chiarimenti definitivi sulla volontarietà e detraibilità dei contributi scolastici (Note 312/12 e 593/13)
- Scheda n. 425 - Richiesta di ore di sostegno da parte delle scuole (Circ. USR Lazio 5592/13)
- Scheda n. 420 - Fac-simile di modello di attestato dei crediti formativi per la 3° media
- Scheda n. 419 - La direttiva ministeriale sui BES - Bisogni Educativi Speciali (Dir. 27/12/2012)
- Scheda n. 418 - Il mancato trasporto scolastico da parte dell'Ente Locale comporta la sua condanna al risarcimento dei danni (TAR Marche 32/13)
- Scheda n. 417 - Ricorso collettivo per il sostegno in 66 ottengono vittoria (TAR Lazio 224/13)
- Scheda n. 416 - Iscrizioni anno scolastico 2013-14 (CM 96/12)
- Scheda n. 415 - L'ostinazione dell'Amministrazione scolastica nel negare le ore di sostegno necessarie produce la condanna di essa al risarcimento dei danni (TAR Sicilia 2594/12)
- Scheda n. 413 - Massimo 2 alunni con disabilità per classe (CM 98/12)
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