Scheda n. 358: Il TAR Sardegna riconosce ancora una volta il risarcimento del danno esistenziale (Sent.

Di Rolando alberto Borzetti - - 20.12.2011

Scheda n. 358

La sentenza del TAR Sardegna n° 1102 del 2 Novembre 2011, depositata il 17/11/11 è assai interessante perché conferma un orientamento sempre più consolidato della condanna dell’Amministrazione scolastica al risarcimento dei danni esistenziali a causa della mancata assegnazione di un’intera cattedra di sostegno ad alunni certificati con grave disabilità.

Ecco la motivazione della sentenza: “L’operato della Amministrazione scolastica che riduce ai minori, portatori di handicap in situazione di gravità, il numero delle ore di sostegno, disattendendo la richiesta formulata dalla scuola è illegittimo. Pertanto deve essere affermato il principio secondo cui non può in ogni caso costituire impedimento alla assegnazione, in favore dell’allievo disabile, delle ore di sostegno necessarie a realizzare il proprio diritto, il vincolo di un’apposita dotazione organica di docenti specializzati di sostegno, giacchè la L. n° 449 del 1997, all’art. 40, assicura comunque l’integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell’handicap, compreso il ricorso alla assunzione con contratto a tempo indeterminato di insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti - alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, consentendo così di garantire all’alunno bisognevole, l’integrazione scolastica attraverso il miglioramento delle sue possibilità nell’apprendere, comunicare e socializzare.

Il danno è individuabile negli effetti che la, seppur temporanea, diminuzione delle ore di sostegno subita provoca sulla personalità del minore, privato del supporto necessario a garantire la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita “normale”.

Il danno può essere quantificato, in via equitativa, pari a euro 1.000,00 per ogni mese (con riduzione proporzionale per la frazione) di mancato sostegno nel rapporto 1/1 da parte dell’Amministrazione scolastica, tenendo conto anche della reiterazione, da parte dell’intimata Amministrazione, del comportamento di illegittima negazione delle ore di sostegno dovute in violazione dei principi ripetutamente rammentati da questo T.A.R.”

OSSERVAZIONI

Da questa motivazione emerge con chiarezza che, in presenza di un diritto costituzionalmente garantito, l’Amministrazione non può trincerarsi, per negare le ore di sostegno secondo le effettive esigenze, dietro la giustificazione burocratica che l’organico assegnato non consente l’assegnazione di ore aggiuntive. Infatti la sentenza cita l’art. 40 comma 1 della L. n° 449/97, confermata dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 80/10, in base alla quale i Dirigenti Scolastici possono (dopo la sentenza della Corte Costituzionale, debbono) stipulare contratti per la nomina di docenti in esubero rispetto all’organico assegnato.

Importante è pure la sentenza nella motivazione della condanna dell’Amministrazione scolastica al risarcimento dei danni non patrimoniali; il TAR fa scaturire questa condanna dal comportamento protratto di omissione dell’Ufficio Scolastico Regionale nell’assegnare il maggior numero di ore di sostegno, malgrado fossero state regolarmente richieste dalla scuola. Effetto di tale comportamento omissivo è stata la sofferenza dell’alunno costretto ad avere un numero di ore di sostegno inferiori a quelle che gli spettavano sulla base delle sue effettive esigenze documentate nella diagnosi funzionale e nel PEI ai sensi dell’art. 1 comma 605 lettera “b” della L. n° 296/06.

Interessante è pure l’ammontare del risarcimento stabilito dal TAR in modo equitativo in 1000,00 Euro per ogni mese di ritardo. A differenza di altre analoghe decisioni, questa sentenza condanna l’Amministrazione anche alla rifusione delle spese di causa sostenute dai genitori dell’alunno. Troppo spesso i TAR avevano compensato le spese con la motivazione che non fosse sufficientemente motivato il danno non patrimoniale o che la questione posta era piuttosto nuova e quindi giustificava la resistenza dell’Amministrazione.

Questa sentenza è chiarissima invece nel condannare alle spese l’Amministrazione poiché essa doveva ormai conoscere quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 80/10 e cioè che un diritto costituzionalmente garantito, come quello al sostegno in deroga per l’inclusione di alunni con gravi disabilità, non può essere affievolito per problemi di tagli al pubblico bilancio.

Quindi sembra ormai stia consolidandosi il principio sia dell’inderogabilità ai diritti costituzionalmente garantiti, sia quello al risarcimento dei conseguenti danni non patrimoniali. È infine da non dimenticare però che l’enfasi posta sulle ore di sostegno, non deve far passare in sordina l’importanza costituita, per una effettiva qualità dell’inclusione, dai docenti curricolari che però debbono essere sufficientemente preparati ed avere classi non numerose, come più volte ripetuto dagli esperti e dalle famiglie.

19-12-2011

Salvatore Nocera

Responsabile dell’Area Normativo-Giuridica

dell’Osservatorio Scolastico sull’Integrazione dell’AIPD Nazionale

E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it

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