Scheda n. 352 - Il TAR Calabria annulla una classe superaffollata (sent. 759/11)

Scheda n. 352

Il TAR Calabria con sentenza n° 759 del 26 Ottobre 2011 ha ordinato lo sdoppiamento di una classe composta da 29 alunni di cui 2 con disabilità certificata per violazione degli artt. 4 e 5 comma 2 del DPR n° 81/09 e della C.M. n° 63/11.

OSSERVAZIONI

La sentenza del TAR Calabria è importantissima, poichè ribadisce il principio che costituire classi con un numero di alunni superiore ai 20 in presenza di un alunno con grave disabilità o di due alunni con disabilità lieve costituisce violazione di legge e rende quindi illegittima la composizione della classe con conseguente sdoppiamento per ordine del giudice.

Finalmente, a seguito della mobilitazione delle famiglie e delle loro associazioni il Ministero e gli uffici scolastici regionali dovranno adeguarsi al rispetto delle norme emanate dallo stesso ministero e manifestamente violate dallo stesso e dai suoi organi periferici.

Ovviamente solo classi non numerose possono garantire la presa in carico del progetto di inclusione scolastica da parte di tutti i docenti curricolari, cosa impossibile con classi superaffollate.

Tali classi favoriscono la delega ai soli docenti per il sostegno e, conseguentemente, i ricorsi ai TAR da parte dei genitori che vedono abbandonato il proprio figliolo quando manca il docente per il sostegno.

16-11-2011

Salvatore Nocera

Responsabile dell’Area Normativo-Giuridica

dell’Osservatorio Scolastico sull’Integrazione dell’AIPD Nazionale

E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it

-

Nessun commento



Lascia un tuo commento





<<<