Scheda n. 338-USR Lazio per le deroghe di sostegno (Nota 13353/11)

Scheda n.338

L'USR del Lazio ha pubblicato la Nota prot. 13353 del 16 maggio 2011 relativa alle deroghe per il sostegno.

OSSERVAZIONI

La Nota rispecchia analoghe circolari di altri Uffici scolastici o comunque loro prassi.

È importante perché consente le operazioni necessarie, ancor prima che venga emanata la circolare ministeriale sugli organici di fatto, che di solito esce a Giugno.

Leggendo il primo periodo sembrerebbe che le nuove richieste di ore in più, rispetto all’organico di diritto, riguardino solo le nuove iscrizioni, le nuove certificazioni, i trasferimenti di alunni, etc.

Però leggendo più oltre si nota che si fa espresso riferimento alle “deroghe” reintrodotte dalla Sentenza n° 80/010 della Corte Costituzionale e si invitano i Dirigenti scolastici a segnalare tutti i casi di gravi disabilità con particolare riferimento ai casi di autismo, disturbi di personalità e di minorazioni della vista e dell’udito.

Sembra opportuno far presente che non sono menzionati i casi di alunni con sindrome di Down che sono considerati in situazione di gravità in forza della L. n° 289/02 art. 93 comma 4 e che quindi vanno di dirittoinseriti nell’elenco esemplificativo indicato nella Circolare.

È ancora da far presente che, sempre in organico di fatto, vanno sdoppiate o ridotte di numero le prime classi con alunni con disabilità che non possono superare il numero di 20 alunni in forza dell’art. 5 comma 2DPR n° 81/09, aumentabile a 22 in forza dell’art. 4 dello stesso DPR.

Quanto alle classi successive alla prima, occorre rispettare la logica dell’art. 5 comma 2 citato, in caso di accorpamento di più classi con pochi alunni ciascuna.

È ancora da far presente che non possono essere nella stessa classe più di due alunni con disabilità in forza delle Linee‐guida ministeriali del 4 Agosto 2009 trasmesse con Nota prot. n° 4274 e che in caso di presenza di alunni certificati con gravità la classe deve fermarsi a 20 alunni in forza della C.M. n° 21/11.

È infine da tener presente che le Associazioni hanno sempre insistito sul fatto che, sino a quando non sarà prevista per i docenti curricolari una formazione iniziale ed in servizio obbligatorie sulla didatticadell’inclusione, i genitori si vedranno costretti a chiedere sempre più ore di sostegno, dal momento che in loro mancanza, normalmente, specie in scuola secondaria, i propri figlioli rimangono senza presa in carico didattica da parte dei docenti curricolari e quindi abbandonati a se stessi o mandati fuori della classe con

assistenti e, talora, anche con i collaboratori scolastici.

Pertanto i genitori, proprio per collaborare con l’Amministrazione scolastica al fine di evitare ricorsi al TAR (nei quali l’Amministrazione è risultata sempre perdente) dovranno far presente ai Dirigenti scolastici, anche per iscritto, di segnalare anche i casi di gravità non espressamente indicati nella Nota ed il numero massimo degli alunni consentito nelle classi in cui sono presenti alunni certificati con gravità, richiedendo le

necessarie ore in “deroga”, secondo “le effettive esigenze “ di cui all’art. 1 comma 605 lettera b) della L. n° 296/06, nonché le ore di assistenza per l’autonomia e la comunicazione agli enti locali, secondo quanto espressamente stabilito nella L. n° 122/10 agli art. 9 comma 15 e art. 10 comma 5.

Gli stessi genitori, a fine Luglio, quando l’Ufficio scolastico comunica i posti di sostegno effettivamente assegnati ad ogni scuola, dovranno chiedere ai Dirigenti scolastici che vengano comunicate loro per iscritto le ore effettivamente assegnate al proprio figlio, per poter verificare se esse rispondono alle “effettive esigenze” o se debbono farsele assegnare dai TAR.

Dovranno inoltre chiedere al Dirigente Scolastico che venga comunicato per iscritto il numero di alunni delle singole classi ed il numero di alunni con disabilità presenti in ciascuna di esse invitando il Dirigente adinsistere per lo sdoppiamento o per la distribuzione in altre classi qualora il numero degli alunni nelle classifrequentate da studenti con disabilità superi quello di 20 o al massimo di 22.

È da tener presente che dopo il 31 di agosto la composizione delle classi non può essere più modificata (L. n° 331/01 e da ultimo anche lo schema di Regolamento sull’organico di diritto trasmesso con la C.M. n° 21/11). Pertanto o i Dirigenti ottengo gli sdoppiamenti entro tale data o i genitori che lo vogliano debbono

proporre ricorso al TAR sempre non oltre tale data.

06‐06‐2011

Salvatore Nocera

Responsabile dell’Area Normativo‐Giuridica

dell’Osservatorio Scolastico sull’Integrazione dell’AIPD Nazionale

E‐Mail: osservscuola.legale@aipd.it

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