L'insegnante di sostegno 1
L'insegnante di sostegno pagina 1 1) Insegnante di sostegno, come nasce? 2) Come diventare insegnante di
sostegno? 3) Corso speciale universitario per sostegno 4) Il ruolo dell'insegnante di
sostegno 5) Le aree di sostegno 6) I criteri del sostegno scolastico 7) L'organico degli insegnanti di sostegno 8) Docenti di sostegno per supplenze in classe in caso di assenza dell'alunno
disabile 9) In caso di assenza del docente disciplinare, a quale didattica si deve dare la priorità, a quella di sostegno o a quella di
materia? *************************** 1)La figura dell’Insegnante di Sostegno è nata giuridicamente con il DPR n. 970/1975, come
docente “specialista”, distinto dagli altri insegnanti curricolari ed è stata ulteriormente definita dalla Legge n. 517/77, che ratifica il diritto alla piena integrazione degli
studenti con handicap nella Scuola pubblica. Con l’introduzione di questa figura si è tentato, infatti, di dare una prima risposta ai problemi legati all’integrazione di studenti con
handicap o in condizione di svantaggio culturale.L’Insegnante di Sostegno cura e coordina gli interventi volti alla socializzazione, alla formazione e qualificazione e
all’inserimento lavorativo di persone con disabilità e in stato o a rischio di emarginazione sociale e culturale. Egli collabora attivamente, assieme all’équipe dei docenti, alla
predisposizione del Piano Educativo Individualizzato sancito nella Legge quadro sull’handicap (Legge n. 104/1992), finalizzato a garantire le linee di continuità
educativa. L’art. 22 Legge n. 448/01 ha delle novità rispetto all'integrazione scolastica, senza però modificare il DM n. 331/98 ed il DM n. 141/99
sull’assegnazione delle ore di sostegno alle singole Scuole e sulla formazione delle classi. Infatti, il comma 1 prevede che gli organici dei docenti vengano determinati sulla
base del numero degli alunni, tenendo conto anche della “necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni”. Ciò significa che viene abrogato il
criterio secondo cui si attivava un posto organico per il sostegno ogni 138 alunni comunque frequentanti. Nel comma 3 si precisa che, una volta assegnato dal Ministero alle singole
Regioni il contingente dei posti organici per il sostegno, sarà il Dirigente Scolastico regionale ad assegnare alle singole Scuole il numero dei posti e le ore per il sostegno, sulla base delle
richieste che perverranno dai Dirigenti delle stesse Scuole, i quali debbono preventivamente consultare gli Organi Collegiali, cioè i Consigli di classe, il Collegio dei docenti ed il Consiglio
d’Istituto.Lo stesso comma prevede una precisazione secondo la quale tale assegnazione dei posti è effettuata alle singole Scuole “assicurando una distribuzione degli insegnanti di
sostegno all’handicap correlata all’effettiva presenza di alunni iscritti portatori di handicap nelle singole istituzioni scolastiche”. Il Preside, per la richiesta, si
baserà sulle Diagnosi Funzionali presentate dai genitori dei singoli alunni all’atto dell’iscrizione. La richiesta del Capo d’Istituto deve essere corredata dal parere del
Gruppo di lavoro e di studio, che deve essere presente in ogni Istituto ai sensi dell’art. 15 comma 2 Legge n. 104/92. Tutte le richieste delle Scuole vengono vagliate dal
Gruppo di lavoro per l’integrazione scolastica operante presso ogni Provveditorato agli Studi, che formula un parere sui singoli casi e sul piano provinciale di assegnazione. In tale
sede, possono essere confermate le richieste di deroga. Riferimenti Legislativi - DPR 31 ottobre 1975, n.
970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1976, n. 104 - Legge 4 agosto 1977, n. 517, “Norme sulla
valutazione degli alunni e sull’abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell’ordinamento scolastico”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto
1977, n. 224) - Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39 – Supplemento Ordinario - Legge 27
dicembre 1997, n. 449, “Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302 - Supplemento Ordinario n.
255/L - Legge n. 448 del 28 dicembre 2001,pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 285
*************************** 2) Come si consegue l'abilitazione per l'insegnamento di sostegno in: http://www.integrazionescolastica.it/article/168 *************************** 3) La
risposta è in : http://www.comune.ferrara.it/apis/adempimenti_normativi/adempimenti_normativi.htm#Formazione%20inziale%20docenti%20di 4)
L'insegnante di sostegno, è un insegnante specializzato, previsto dallaLegge 517/77, che viene assegnato, in piena contitolarità con gli altridocenti, alla classe in cui è inserito il soggetto
portatore di handicap perattuare "forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap"e "realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni". Viene
nominato dall'Ufficio scolastico regionale susegnalazione delle scuole che prevedono la presenza nel Circolo, di alunniportatori di handicap certificati.Le modalità con cui viene assegnato
l'insegnante di sostegno sono quelle esplicitate nel D.M. 331/98 artt. 37 e 41 come integrato dall'art. 26 comma16 della Legge
448/98. E' reato spostare il docente dalla classe dove è presente l'alunno disabile.Il CSA assegna il docente specializzato, non per fare supplenze o altricompiti. Nel momento che Lei esegue questo
ordine, viola la norma dell'art 35 comma 7 della l.n. 289/02, secondo la quale il sostegno può essere dato solo dove è presente un alunno certificato con handicap. Se porta con sèl'alunno in altre
classi, viola il principio dell'integrazione in una classe. *************************** 5) Le aree di sostegno nelle scuole superiori debbono essere indicate nel PEI
in forza del'art 13 comma 5 L.n. 104/92. Se il GLH operativo di cui all'art 12 comma 5 stessa legge non predispone un PEI che individui l'area prevalente, il CSA dovrebbe pretendere l'integrazione
della richiesta proveniente dalle singole scuole con le aree. Comunque, se le ore di sostegno arrivano in assegnazione alla scuola senza distinzione per singoli alunni, cosa che non dovrebbe avvenire
se ci sono le richieste, il GLH d'istituto dovrebbe chiedere al dirigente scolastico di convocare i GLH operativi per l'individuazione delle aree per i singoli alunni e la ripartizione delle ore
disponibili. Se le famiglie ritengono le ore di sostegno insufficienti sulla base della certificazione e della diagnosi funzionale e del PEI, possono agire in giudizio, come hanno fatto tanti altri
genitori che hanno ottenuto l'aumento delle ore. *************************** 6) I criteri sono riportati in : http://www.edscuola.it/archivio/handicap/hmateriali.html, ed in particolare per i vari ordini di scuola: materna - elementare - media - media superiore ***************************
7) La legge 27.12.1997, n. 449 all'art. 40 comma 3 attribuisce, nell'ambito dell'organico provinciale, un insegnante
specializzato per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia. I dirigenti scolastici possono procedere, con adeguate motivazioni, alla
nomina di docenti di sostegno in deroga al rapporto 1/138 alunni ( legge 20.8.2001, n. 333, c.m. 4.10.2001, n. 146). L'attivazione di posti di sostegno in deroga dovrà essere autorizzata dal
Dirigente regionale ( legge 27.12.2002, n. 289, art. 35, comma 7). L'integrazione dei disabili e la Finanziaria 2003 ( Legge n. 289 del 27.12.2002). Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti
portatori di handicap si intendono destinatari delle attività di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 104/92, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale,
stabilizzata o progressiva. L'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti - alunniin presenza di handicap particolarmente gravi, di cui alla legge 449/97 è autorizzato, come
indicato in precedenza, dal dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale, assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto articolo 3 della legge
5.2.1992, n. 104. *************************** 8) l’art.13 ultimo comma Legge n. 104/92 dice: “gli insegnanti di sostegno assumono la
contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di
interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti”, quindi, fa parte dell’organico funzionale di Circolo o di Istituto. Essi possono anche essere utilizzati per supplenze,
a condizione però che, in quel giorno, gli alunni con handicap siano assenti o che, se presenti, siano presi in carico dagli altri docenti, secondo un programma concordato. Per quanto
riguarda la comunicazione dell'utilizzo dei permessi per la situazione di gravità (ai sensi Legge n. 104/92), non deve dare nessuna comunicazione programmata. Per non creare problemi
all’organizzazione del lavoro, può anticipare la comunicazione in un tempo minimo di qualche giorno, ma ci sono situazioni di gravità, in cui non è dato sapere quando la persona assistita o il
lavoratore con disabilità ha urgenti necessità di assistenza. *************************** 9) L'insegnante per il sostegno non deve farsi tentare dal desiderio di
essere anche il sostituto dei colleghi curricolari alla cui classe di concorso appartiene. Infatti egli è nominato per compiti diversi da quelli dei curricolari e cioè per essere mediatore
dell'integrazione fra l'alunno con disabilità e i compagni ed i docenti curricolari ai fini dell'integrazione. Pertanto, avendo anche un'abilitazione, può eccezionalmente svolgere attività docente
nella classe di titolarità, per la disciplina per cui è abilitato; però il suo compito prioritario è l'altro e quindi, quando, ad esempio valuta l'alunno ed i compagni, non deve farlo con riguardo
alla disciplina in cui è abilitato (per questo sono pagati i docenti curricolari), ma con riguardo al raggiungimento o meno degli obiettivi dell'integrazione scolastica di cui all'art 12 comma 3 L.
n.104/92, e cioè," la crescita negli apprendimenti nella loro globalità, la crescita nella comunicazione, nella socializzazione e negli scambi relazionali".A maggior ragione non può essere
utilizzato in supplenze in altre classi, quando l'alunno per cui è nominato è presente a scuola.
Vedi anche (altri articoli/interventi sullo stesso tema):
- Da Tuttoscuola.com: Sostegno - La precarietà non è affatto omogenea sul territorio
- Il Tar Molise annulla il taglio delle ore di sostegno per difetto di motivazione
- Ore di sostegno inadeguate: è discriminazione
- IL TAR SARDEGNA RICONOSCE IL DANNO ESISTENZIALE PER RIDUZIONE ORE DI SOSTEGNO
- Scheda n. 314 Esplicitato il divieto di utilizzo del docente per il sostegno in supplenze
- Come ottenere l'insegnante di sostegno a settembre, in mancanza della diagnosi funzionale
- Il Decreto Legge sui tagli alla spesa ribadisce il diritto alle deroghe per il sostegno
- Scheda n. 299: Il Decreto Legge sui tagli alla spesa ribadisce il diritto alle deroghe per il sostegno(D.L. 78/2010)
- Scheda n. 297 Il sostegno negli organici per l’a.s. 2010 - 2011 (C.M. 37/10)
- Dall' AIPD: Scheda n. 295 La Corte dei Conti riafferma la necessità di specializzazione per il sostegno
- Da Tuttoscuola.com: Sostegno - La precarietà non è affatto omogenea sul territorio
- Il Tar Molise annulla il taglio delle ore di sostegno per difetto di motivazione
- Ore di sostegno inadeguate: è discriminazione
- IL TAR SARDEGNA RICONOSCE IL DANNO ESISTENZIALE PER RIDUZIONE ORE DI SOSTEGNO
- Scheda n. 314 Esplicitato il divieto di utilizzo del docente per il sostegno in supplenze
- Come ottenere l'insegnante di sostegno a settembre, in mancanza della diagnosi funzionale
- Il Decreto Legge sui tagli alla spesa ribadisce il diritto alle deroghe per il sostegno
- Scheda n. 299: Il Decreto Legge sui tagli alla spesa ribadisce il diritto alle deroghe per il sostegno(D.L. 78/2010)
- Scheda n. 297 Il sostegno negli organici per l’a.s. 2010 - 2011 (C.M. 37/10)
- Dall' AIPD: Scheda n. 295 La Corte dei Conti riafferma la necessità di specializzazione per il sostegno
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16 commenti
Gentilissimi, ho una figlia con handicap che frequenta la classe 3 della scuola primaria. LE sono state assegnate 11 ore settimanali. Volevo sapere se l'insegnante di sostegno deve SEMPRE GARANTIRE LA PRESENZA in classe PER LE ORE DESCRITTE?
SI
Può l'insegnante essere adibito ad altri ruoli all'interno della scuola?
NO
Inoltre se mia figlia si assenta, l'insegnante sarà sempre presente in classe? Ringrazio anticipatamente per le preziose informazioni.
Questo non le deve interessare. Può essere destinata ad altri incarichi se il Dirigente lo ritiene opportuno
saluti
Sono una insegnante di scuola dell'infanzia in una sezione tempo pieno dalle 8:00 alle 16:00. In sez c'è un bambino con handicap e quindi la collega di sostegno. Se io dovessi assentarmi e non chiamano la supplente lei non mi sta sostituendo sta solo svolgendo il suo lavoro perchè è insegnante della sez. non solo del bambino........... giusto?
Occasionalmente può sostituire l'insegnante della stessa classe, purché non sia cosa abitudinale altrimenti non segue nella giusta maniera l'integrazione dell'alunno in stato di handicap
R.A.B.
No! E' una escamotage banale per utilizzare in modo indiretto l'insegnate di sostegno per le supplenze. Nega di fatto il Diritto allo Studio del ragazzo disabile.
Legga Le Linee Guida dell'Integrazione Scolastica degli alunni in stato di Handicap del MIUR
sono un'insegnante di scuola primaria.vorrei sapere se come insegnante di classe posso essere utilizzata per coprire le supplenze nel momento in cui è presente nella classe l'insegnante di sostegno ,che naturalmente non può supportare l'alunno disabile in quanto deve svolgere il mio lavoro .
L'Insegnante di Sostegno è un insegnante specializzato con l’obiettivo di garantire le attività di sostegno alle classi nelle quali è inserito un alunno disabile. Non è nominato per fare lezioni di recupero ad alunni non certificati. Se lo fa commette una irregolarità. Informare il Dirigente Scolastico per ciò che avviene e si ripete denunciare l'insegnante
L'insegnante di sostegno puo' lasciare l'aula in cui e' presente l'alunno con disabilita' che gli e' stato assegnato per recuperare una qualsiasi materia con un altro alunno della stessa classe che non e' segnalato?
Per le questioni dei tagli, capisco e purtoppo non posso consiglirvi nulla, ma per quanto riguarda le ore di sostegno ai ragazzi disabili che rimangano integre e il disservizio non ricada su quest'ultimi perché sarebbe un reato.
Ricordo che le ore di sostegno vanno assegnate ai bambini certificati. Le ore assegnate ai gravi non vanno spartite con gli altri perchè sarebbe un reato gravissimo. Le sentenza 80 della Corte Costituzionale si è espressa chiaramente in tal senso. Come pure i tribunali civili e amministrativi nelle sentenze da loro emanate
Il GLH non ha alcun potere sui gravi certificati art. 3 comma 3 della legge 104
saluti
r.a.b.
Son un'insegnante dell'area linguistica in una scuola primaria a tempo pieno, in una classe 4^.
A causa dei tagli, la mia collega dell'area matematica è stata obbligata a modularizzare in un'altra classe 2^...lei deve avere solo ore frontali, senza mense e contemporaneità con specialisti. Ovviamente la mia classe è l'unica dell'interclasse senza compresenze!
Tutte le mense dovrei farle io, tranne una durante la settimana, che mi copriranno le colleghe dell'interclasse alternandosi, resta il problema del venerdì.
il venerdì nella mia scuola tutti i colleghi alternano: pertanto nella mia classe l'organizzazione oraria prevede che io alterni con l'insegnante di sostegno, mia contitolare, che insegnerebbe due discipline:immagine e scienze, coinvolgendo tutto il gruppo classe, in quanto pur avendo 11 ore di sostegno su due miei alunni, si tratta comunque di difficoltà di apprendimento e non di disabilità gravi.
Premetto che questa è sta l'unica soluzione possibile, al fine di salvaguardare le relazioni tra i docenti dell'interclasse!
A tal proposito, desidererei sapere cosa ne pensate e se ciò è possibile: in fondo questa è al scuola dei tagli!!!
Grazie...Marisa
E' capitato che fosse assente l'alunno diversabile a me affidato.Essendo contitolare della classe io rimango in aula con gli altri alunni,pur essendo presente il docente titolare della disciplina.Mi chiedo:sono tenuto a comunicare l'assenza dell'aluno disabile per essere utilizzato per sostituzioni?
NOOOOOOOOOO
Oppure è la dirigenza che deve informarsi presso il personale ausiliario del piano circa l'assenza dell'alunno diversabile, per una mia eventuale utilizzazione per sostituzioni?
L'interesse è il suo, non il tuo
Preciso che,convinto di essere di supporto alla classe in cui è inserito il diversabile seppur assente,non vedo corretto abbandonare la classe,pur in presenza del docente della disciplina,per comunicare la mia "momentanea disponibilità"?
Ma chi te lo fa fare?Non sei tenuto, visto che in teoria tu sei assegnato alla classe per l'integrazione scolastica del disabile.
E' capitato che fosse assente l'alunno diversabile a me affidato.Essendo contitolare della classe io rimango in aula con gli altri alunni,pur essendo presente il docente titolare della disciplina.Mi chiedo:sono tenuto a comunicare l'assenza dell'aluno disabile per essere utilizzato per sostituzioni?Oppure è la dirigenza che deve informarsi presso il personale ausiliario del piano circa l'assenza dell'alunno diversabile, per una mia eventuale utilizzazione per sostituzioni?Preciso che,convinto di essere di supporto alla classe in cui è inserito il diversabile seppur assente,non vedo corretto abbandonare la classe,pur in presenza del docente della disciplina,per comunicare la mia "momentanea disponibilità"?
Vorrei sapere se l'insegnante di sostegno può tenere la sezione ,essendo contitolare, quando l'insegnante di base è assente o la cosa è illegittima
salve,
la mia domanda è semplice.. insegno sostegno da tre anni nella scuola primaria pur nn essendo abilitata..i giorni che ho accumulato serviranno a qualcosa?amo questo lavoroe spero in un corso abilitante per favore datemi una risposta..grazie
L'insegnante di sostegno, al pari di ogni insegnante della scuola, può essere utilizzato per supplenze in altre classi, a condizione però che in quel giorno gli alunni con handicap siano assenti. Deve trattarsi di soluzioni estemporanee, di breve durata, su obiettivi didattici condivisi e, soprattutto, non penalizzanti per l'alunno con disabilità.
A tale proposito, si precisa che in una simile eventualità, il docente di sostegno dovrebbe dedicarsi ad "altri" alunni con disabilità e, solo nel caso ciò non fosse possibile, potrebbe essere utilizzato per supplenze.
La normativa vigente e da ultima la Legge Finanziaria n. 289/02 all'art. 35 comma 7 stabilisce inequivocabilmente che l'insegnante per il sostegno deve essere assegnato e deve operare solo nella classe dove è inserito l'alunno con handicap ("Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap si intendono destinatari delle attività di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva"). Solo se tale alunno è assente, è legittima una sua utilizzazione per supplenze in altre classi.
Il docente richiesto per una supplenza illegittima deve pretendere l'ordine di servizio scritto, in mancanza del quale può legittimamente rifiutarsi di abbandonare la classe dove è iscritto e presente l'alunno con handicap. Se non lo fa anch'essa è coinvolta in questa illegittima prassi.E' da non dimenticare che l'insegnate è un pubblico ufficiale!
Può, inoltre, segnalare l'ordine illegittimo scritto ai Sindacati-Scuola e all'Osservatorio del Ministero della Pubblica Istruzione per l'integrazione scolastica.
sono una insegnante di sostegno area umanistica. Prima si dice che " è reato spostare l'insegnante di sostegno dove è presente l'alunno disabile" e dopo si dice invece che mettendosi d'accordo si può fare.Mi sembra poco chiaro oppure le classiche leggi in cui tutto si può fare, mettendosi d'accordo! Inoltre l'insegnante di sostegno non valuta l'alunno per la disciplina di competenza. Io credo che in un rapporto di collaborazione tra colleghi ,la valutazione disciplinare si debba fare insieme. Ecco perchè nelle scuole si creano confusioni e l'insegnate viene considerata come una "badante" o assistente che serve solamente a svolgere i compiti in classe! Mi rincresce ma c'è molta confusione.
Maria Principato
Sono una insegnante specializzata dell'area motoria ed insegno in un istituto professionale.Lavoro con alunni dai 14 ai 18 anni, e credo fermamente nell'utilità della mia area, a tutte le età e per tutti i ragazzi diversabili. Purtroppo non sembrano essere dello stesso parere colleghi e medici, con i quali mi scontro quotidianamente, e che continuano a dirmi che ormai sono troppo grandi e non può esserci recupero. Non credo che sia così!!! Vorrei sapere se c'è della letteratura in merito che possa avvalorare la mia convinzione e rendermi più forte e più battagliera nel portare avanti questo mio principio. Comunque vada, grazie lo stesso. Rita Casadei