Scheda n. 330 - Tasse scolastiche ed esenzioni
Scheda n. 330
SCUOLA DELL'OBBLIGO
Per la scuola dell'obbligo (dai 6 ai 16 anni, corrispondenti alla scuola Primaria, Secondaria di Primo grado e primi 3 anni della Secondaria di Secondo grado) permane la gratuitā per tutti, pertanto non sono dovute tasse scolastiche da nessun alunno (D.Lvo n° 226/05, art. 28, comma 1; C.M. n° 2/06; C.M. n° 13/07 e C.M. n° 9/11).
4 e 5 ANNO DELLE SCUOLE SUPERIORI
Per gli ultimi 2 anni della scuola secondaria di secondo grado (ex scuola superiore) gli studenti sono tenuti al pagamento delle tasse scolastiche.
L’impianto normativo tuttora in vigore in tema di tasse scolastiche (art. 200 Testo Unico D.Lvo 297/1994) prevede quattro distinti tipi di tributo: di iscrizione, di frequenza, di esame e di rilascio di diploma.
Lo stesso Testo Unico prevede l'esonero dalla tasse scolastiche per merito, per reddito e per appartenenza ad alcune categorie speciali. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche ad eccezione della sola tassa di diploma. (fonte MIUR: www.istruzione.it/web/hub/urp/lo-sai-che)
Giā l’art. 30 della Legge n° 118/71 stabiliva che
Il Testo Unico , all'art. 200, comma 7 prevede espressamente il diritto all'esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche e anche dell'imposta di bollo per gli alunni ciechi che appartengono a famiglia di disagiata condizione economica.
Tale norma deve intendersi necessariamente estesa anche a tutti gli altri alunni con disabilitā certificata ai sensi della Legge n° 104/92, art. 3.
In caso contrario la norma del Testo Unico dovrebbe considerarsi viziata da illegittimitā costituzionale per palese disparitā di trattamento, in quanto creerebbe un'ingiustificata discriminazione tra gli alunni ciechi e tutti gli altri alunni con disabilitā certificata. Inoltre risulterebbe in conflitto con:
I limiti massimi di reddito familiare per rientrare nel criterio di "famiglia in disagiata condizione economica" e avere quindi diritto all'esenzione delle tasse scolastiche e, per i soli alunni con disabilitā, all'imposta di bollo, sono comunicati annualmente dal ministero.Per l'anno scolastico 2011-2012 tali limiti sono pubblicati nella C.M. n° 9/11.
CONTRIBUTI SCOLASTICI
Quanto invece ai contributi scolastici sempre pių frequentemente richiesti alle famiglie direttamente dalle scuole di ogni ordine e grado, essi sono di natura volontaria.
Pertanto non c'č obbligo di pagamento, nč quindi relativo esonero, ma solo libertā per chiunque di pagarli o non pagarli.A tal proposito si veda la scheda n° 331. I contributi scolastici sono volontari (e detraibili) eppure molte scuole li fanno passare per obbligatori
SCUOLA DELL'OBBLIGO
Per la scuola dell'obbligo (dai 6 ai 16 anni, corrispondenti alla scuola Primaria, Secondaria di Primo grado e primi 3 anni della Secondaria di Secondo grado) permane la gratuitā per tutti, pertanto non sono dovute tasse scolastiche da nessun alunno (D.Lvo n° 226/05, art. 28, comma 1; C.M. n° 2/06; C.M. n° 13/07 e C.M. n° 9/11).
4 e 5 ANNO DELLE SCUOLE SUPERIORI
Per gli ultimi 2 anni della scuola secondaria di secondo grado (ex scuola superiore) gli studenti sono tenuti al pagamento delle tasse scolastiche.
L’impianto normativo tuttora in vigore in tema di tasse scolastiche (art. 200 Testo Unico D.Lvo 297/1994) prevede quattro distinti tipi di tributo: di iscrizione, di frequenza, di esame e di rilascio di diploma.
- Tassa di iscrizione: E’ esigibile all’atto dell’iscrizione ad un dato corso di studi secondari di secondo grado, non č rateizzabile ed č devoluta integralmente all’Erario. L’importo č di 6,04 euro.
- Tassa di frequenza: deve essere corrisposta ogni anno. La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che l’alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. Il pagamento č riconosciuto valido, in caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad un altro statale, dalla nuova scuola. Costo 15,13 euro.
- Tassa di esame: Deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria di secondo grado in unica soluzione al momento della presentazione della domanda per esami di idoneitā, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex maturitā). L'importo č di 12,09 euro.
- Tassa di diploma: La tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio. Costo euro 15,13.
Lo stesso Testo Unico prevede l'esonero dalla tasse scolastiche per merito, per reddito e per appartenenza ad alcune categorie speciali. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche ad eccezione della sola tassa di diploma. (fonte MIUR: www.istruzione.it/web/hub/urp/lo-sai-che)
Giā l’art. 30 della Legge n° 118/71 stabiliva che
“ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacitā lavorativa ... č concessa l’esenzione dalle tasse scolastiche ... e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per ... ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli”.
Il Testo Unico , all'art. 200, comma 7 prevede espressamente il diritto all'esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche e anche dell'imposta di bollo per gli alunni ciechi che appartengono a famiglia di disagiata condizione economica.
Tale norma deve intendersi necessariamente estesa anche a tutti gli altri alunni con disabilitā certificata ai sensi della Legge n° 104/92, art. 3.
In caso contrario la norma del Testo Unico dovrebbe considerarsi viziata da illegittimitā costituzionale per palese disparitā di trattamento, in quanto creerebbe un'ingiustificata discriminazione tra gli alunni ciechi e tutti gli altri alunni con disabilitā certificata. Inoltre risulterebbe in conflitto con:
- l'art. 30 della Legge n° 118/71 sopra citata;
- la Legge n° 67/06 sulla non discriminazione delle persone con disabilitā;
- la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilitā approvata in Italia con Legge n° 18/09.
I limiti massimi di reddito familiare per rientrare nel criterio di "famiglia in disagiata condizione economica" e avere quindi diritto all'esenzione delle tasse scolastiche e, per i soli alunni con disabilitā, all'imposta di bollo, sono comunicati annualmente dal ministero.Per l'anno scolastico 2011-2012 tali limiti sono pubblicati nella C.M. n° 9/11.
CONTRIBUTI SCOLASTICI
Quanto invece ai contributi scolastici sempre pių frequentemente richiesti alle famiglie direttamente dalle scuole di ogni ordine e grado, essi sono di natura volontaria.
Pertanto non c'č obbligo di pagamento, nč quindi relativo esonero, ma solo libertā per chiunque di pagarli o non pagarli.A tal proposito si veda la scheda n° 331. I contributi scolastici sono volontari (e detraibili) eppure molte scuole li fanno passare per obbligatori
Vedi anche (altri articoli/interventi sullo stesso tema):
- Scheda n. 425 - Richiesta di ore di sostegno da parte delle scuole (Circ. USR Lazio 5592/13)
- Scheda n. 372 - Chiarimenti definitivi sulla volontarietā e detraibilitā dei contributi scolastici (Note 312/12 e 593/13)
- Scheda n. 424 - La circolare esplicativa della Direttiva sui BES del 2012 (CM 8/13)
- Scheda n. 420 - Fac-simile di modello di attestato dei crediti formativi per la 3° media
- Scheda n. 419 - La direttiva ministeriale sui BES - Bisogni Educativi Speciali (Dir. 27/12/2012)
- Scheda n. 418 - Il mancato trasporto scolastico da parte dell'Ente Locale comporta la sua condanna al risarcimento dei danni (TAR Marche 32/13)
- Scheda n. 417 - Ricorso collettivo per il sostegno in 66 ottengono vittoria (TAR Lazio 224/13)
- Scheda n. 416 - Iscrizioni anno scolastico 2013-14 (CM 96/12)
- Scheda n. 415 - L'ostinazione dell'Amministrazione scolastica nel negare le ore di sostegno necessarie produce la condanna di essa al risarcimento dei danni (TAR Sicilia 2594/12)
- Scheda n. 413 - Massimo 2 alunni con disabilitā per classe (CM 98/12)
- Scheda n. 425 - Richiesta di ore di sostegno da parte delle scuole (Circ. USR Lazio 5592/13)
- Scheda n. 372 - Chiarimenti definitivi sulla volontarietā e detraibilitā dei contributi scolastici (Note 312/12 e 593/13)
- Scheda n. 424 - La circolare esplicativa della Direttiva sui BES del 2012 (CM 8/13)
- Scheda n. 420 - Fac-simile di modello di attestato dei crediti formativi per la 3° media
- Scheda n. 419 - La direttiva ministeriale sui BES - Bisogni Educativi Speciali (Dir. 27/12/2012)
- Scheda n. 418 - Il mancato trasporto scolastico da parte dell'Ente Locale comporta la sua condanna al risarcimento dei danni (TAR Marche 32/13)
- Scheda n. 417 - Ricorso collettivo per il sostegno in 66 ottengono vittoria (TAR Lazio 224/13)
- Scheda n. 416 - Iscrizioni anno scolastico 2013-14 (CM 96/12)
- Scheda n. 415 - L'ostinazione dell'Amministrazione scolastica nel negare le ore di sostegno necessarie produce la condanna di essa al risarcimento dei danni (TAR Sicilia 2594/12)
- Scheda n. 413 - Massimo 2 alunni con disabilitā per classe (CM 98/12)
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