Commento alla Sentenza n. 1134/05 del Consiglio di Stato

Di Salvatore Nocera - Interventi - 22.03.2010

Sembra opportuno tornare sulla Sentenza  n. 1134/05 del Consiglio di Stato in materia di aumento di ore di sostegno.Tale sentenza, oggi dopo la sentenza n. 80/2010 della Corte costituzionale sembra ormai superata in meglio a favore  dei diritti degli alunni con disabilità.

            E’ però importante soffermarsi su un aspetto procedurale, trattato preliminarmente dalla decisione ed apparentemente di scarsa importanza rispetto all’esito del ricorso.

            L’avvocatura dello Stato che resisteva all’appello, sosteneva che il ricorso fosse da rigettare poichè non era stato notificato agli altri alunni con disabilità  della stessa scuola che avrebbero dovuto qualificarsi processualmente come  “ controinteressati; sosteneva infatti  l’Avvocatura che , avendo l’Amministrazione scolastica regionale assegnato globalmente alla scuola un certo numero di posti di sostegno, in caso di vittoria del ricorrente, le ore in più a lui assegnate avrebbero ridotto quelle degli altri compagni con disabilità; di qui l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di notifica ai controinteressati. L’obiezione dell’Avvocatura veniva a legittimare una prassi che si era diffusa a partire dalle prime decisioni con cui i TAR aumentavano le ore di sostegno ad alunni certificati con disabilità grave. Se il Consiglio di Stato avesse accolta questa eccezione processuale avrebbe  avvalorato una prassi che sostanzialmente riduceva il diritto dei singoli alunni con disabilità ad un semplice interesse legittimo, cioè tutelabile purchè non in contrasto con l’interesse generale che sarebbe stato quello di non aumentare il contingente di ore di sostegno assegnato alle singole scuole.

            Il Consiglio di Stato, sulla base della  costante Giurisprudenza   della Corte costituzionale, ha sostenuto che il diritto alle ore di sostegno è un diritto  del singolo alunno costituzionalmente incomprimibile neppure per motivi di bilancio.

            Ciò significa che , in caso di vittoria di un alunno ,  il numero delle ore di sostegno a lui aumentate non possono essere tolte agli altri alunni presenti nella scuola, vantando anch’essi un egual diritto soggettivo. Di qui il diniego della qualifica dei compagni come “ controinteressati “ e di qui l’ammissibilità del ricorso che è stato vittorioso per l’alunno ricorrente.

             Questa sentenza è comunque ancora arretrata rispetto alla più recente Giurisprudenza dello stesso consiglio di Stato, poiché essa , pur in presenza di un pieno accoglimento del ricorso in appello, alla fine compensa le spese che per il vincitore sono quelle di ben due gradi di giudizio con notevoli spese per consulenze , oltre che di parcelle legali.

            Oggi sia i TAR che il consiglio di Stato, non solo condannano l’Amministrazione scolastica resistente alla rifusione delle spese, ma anche al risarcimento dei danni patrimoniali e, più di recente, anche dei danni non patrimoniali, trattandosi di diritti fondamentali della persona.

            Comunque questa decisione è assai importante per l’aspetto , apparentemente minore, evidenziato, del diniego di considerare  “ controinteressati “ gli altri  alunni con disabilità  presenti nella scuola. Infatti, a seguito della Sentenza della Corte costituzionale n. 80/2010 il prossimo anno ci sarà un alluvione di richieste di ore di sostegno in più ed, in caso di diniego dell’Amministrazione scolastica, vi sarà un diluvio di decisioni dei TAR favorevoli  ai ricorrenti.

            Qualora l’Amministrazione volesse ridurre i danni, riducendo le ore di sostegno assegnate agli altri alunni presenti nella stessa scuola, è avvertita dal Consiglio di Stato che non potrà ricorrere a questa prassi illegittima, pena l’aumento del contenzioso in cui l’Amministrazione risulterà soccombente con condanna a spese e danni.

            Le associazioni sostengono da anni che, se l’Amministrazione vuol ridurre notevolmente il contenzioso sul sostegno, deve adoperarsi normativamente e nella prassi a formare obbligatoriamente i docenti curricolari sulla didattica dell’integrazione scolastica, poiché è la presa in  carico da parte di questi la vera e principale risorsa per l’integrazione stessa, ferma restando  la collaborazione dei docenti per il sostegno.

            Però l’Amministrazione sino ad oggi non solo non si è adoperata in tal senso, ma addirittura ha di recente aumentato paurosamente il numero degli alunni per classe, con la concentrazione di più alunni con disabilità nella stessa classe; ciò ovviamente impedisce ai docenti curricolari di prendersi anch’essi cura dell’integrazione degli alunni con disabilità, sia pur con la collaborazione dei colleghi per il sostegno. E’ così, l’Amministrazione scolastica, nel vano ed illegittimo tentativo di ridurre le spese per l’integrazione scolastica, le vedrà notevolmente aumentare a causa del crescente numero di decisioni a sé sfavorevoli.

            Come mai il livello politico del Ministero dell’Istruzione ed il Governo non sanno farsi i conti?

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