LA CORTE DEI CONTI RIAFFERMA LA NECESSITA’ DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO

Di Rolando Alberto Borzetti - News - 19.03.2010

La Sezione siciliana della Corte dei conti con sentenza n. 260,  pubblicata il 5 Febbraio 2010 ha riaffermato il principio sancito già nell’art 8 del dpr n. 970/75 e poi nell’art 14 comma 6 L.n. 104/92, secondo il quale solo in mancanza nelle graduatorie di docenti specializzati per il sostegno, è consentita la nomina di docenti non specializzati.

         La Corte si è basata sull’art 8 del dpr n. 970/75 che è più rigido della L.n. 104/92, non prevedendo, come questa fa, la possibilità di nomina di docenti non specializzati  quando manchino docenti specializzati. Comunque anche in presenza di questa norma più permissiva, la decisione non avrebbe potutio essere diversa, dal momento che la docente condannata a restituire tutti gli stipendi conseguiti per l’attività di sostegno svolta senza il prescritto titolo di specializzazione, in vero aveva prodotto un  falso titolo di specializzazione e quindi, come correttamente osserva la Corte, il suo contratto di lavoro era nullo per causa illecita.

         Quello che qui interessa rimarcare è l’attenzione della Corte agli aspetti professionali dell’attività di sostegno,  che deve essere documentata dal possesso del prescritto titolo di specializzazione.Su questo punto sia consentito avanzare qualche osservazione nei confronti del Ministero dell’Istruzione che invece non pare abbia la stessa sensibilità della Corte.

         Infatti, proprio in presenza del disposto dell’art 14 comma 6 L.n. 104/92 il Ministero è costretto da tempo a nominare docenti per il sostegno non specializzati in misura pari a circa un terzo di tutti i docenti di sostegno( circa novantamila in totale ).

         Purtroppo il Ministero non si è mai preoccupato di prevedere corsi di aggiornamento, neppure brevi, per tali docenti non specializzati che quindi assumono il loro incarico senza un minimo di preparazione professionale,anzi avendo essi stessi bisogno di un “ sostegno “!

            Alla luce del principio sancito nella sentenza della Corte, si chiede al Ministero dell’Istruzione che voglia prevedere brevi corsi obbligatori di aggiornamento per tali  docenti prima che assumano l’incarico di sostegno.

         Sarà possibile ottenere una cosa tanto ragionevole e così fortemente sottolineata dalla Corte dei conti?

         Roma 17/03/2010                                                    Salvatore Nocera

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2 commenti

I commenti

  1.    - 20-06-2011

    Vedi

    https://www.didaweb.net/handicap/leggi.php?a=274

    vedi pure

    http://www.gilda-unams.it/Federazione/index.php?option=com_content&view=article&id=277:assegnazione-ore-di-sostegno-as-201011&catid=49:ufficio-legale&Itemid=117

  2.    - 19-06-2011

    vorrei sapere chi decide il monte ore di sostegno da attribuire all'alunno disabile.
    grazie





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