sostituzione colleghi assenti

da handicap Edscuola

Domanda

Egregio dott. Borzetti

Sono un’insegnante di sostegno della scuola primaria e le scrivo per avere chiarimenti sull’utilizzo dei docenti di sostegno per le sostituzioni dei colleghi assenti. Come sempre è ricominciato il balletto delle sostituzioni e la situazione quest’anno si presenta ancora più complicata poiché non sono previste compresenze e il dirigente dice di non avere risorse economiche per le supplenze. Ho avuto modo di leggere spesso la sua opinione in merito alla questione e so di essere  contitolare nella classe ma so che quando l’alunno è presente il docente di sostegno non può essere utilizzato per sostituire in altre classi. L’accaduto che mi ha spinto a scriverle è il seguente: premesso che

seguo due alunni di quinta inseriti nello stesso modulo ma in due classi diverse, qualche giorno fa   la preside mi ha chiesto attraverso  la responsabile di plesso  di sostituire una delle mie collega di classe  che usufruisce della L.104/92 e si assenta spesso. Il problema è sorto quando la dirigente mi ha chiesto di sostituirla anche se capita nelle ore nelle quali non siamo in compresenza nella classe(nonostante le difficoltà  quando siamo nella stessa classe io la sostituisco) cioè quando il suo orario non coincide con  il mio nella classe devo lasciare il   bambino nella classe nella quale dovrei stare da orario e andare a sostituire nell’altra sezione sostituendo il mio orario con quello della collega assente. Io mi sono rifiutata  perché non ritengo giusto togliere ore all’alunno, anche perché avendo le ore tutte frontali ,non ho possibilità di recuperarle. Inoltre uno degli alunni è un bambino difficile che ha bisogno della presenza dell’adulto per essere rassicurato e per attivarsi. Oltretutto non credo sia legale chiedere ad una docente di cambiare l’orario precedentemente accordatole per coprire tutte le ore di assenza delle colleghe togliendo risorse ai diversamente abili.

Spero di essere stata chiara  nell’esporle la situazione e La prego di aiutarmi a capire qual è la normativa in casi come questo e sono nel giusto rifiutando di sostituire in altre classi quando l’alunno è presente.

La ringrazio per quanto potrà consigliarmi e la saluto cordialmente

Un’insegnante di sostegno.

Risposta

La direttiva dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia del 11/09/2008 e la direttiva dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia dell'08/01/2009 sono chiarissime nel vietare qualunque forma di supplenza e nell’invitare i dirigenti scolastici a rispettare tale principio.

Ovviamente si ribadisce che quanto in esse detto vale solo se l'alunno con disabilità è presente a scuola. Quando invece è assente, deve ritenersi che l'insegnante per le attività di sostegno rimanga a disposizione della comunità scolastica e possa essere utilizzato per supplenze ovunque, come accade per tutti i docenti che hanno ore a disposizione. Nè vale in contrario sostenere che, essendo egli docente in una classe, anche quando manchi l'alunno con disabilità debba rimanere a disposizione solo di quella classe; infatti il docente, in caso di assenza dell'alunno per la cui integrazione è stato nominato,  si trova in condizioni simili a quelle di un docente curriculare quando tutta la sua classe sia assente e quindi a disposizione di tutta la scuola. 

E' altresì da precisare che pur trattandosi di direttive emanata da particolare Uffici Scolastici Regionali, essa rispecchiano i principi generali contenuti nella normativa nazionale e nella cultura dell'integrazione scolastica e quindi i principi in esse contenuti possono essere invocati dai genitori e dai docenti di qualunque altra regione. E' da sottolineare che in tale ottica si collocano anche precedenti circolari del provveditorato agli studi di Roma (n° 153 del 13/10/1997) e di Napoli (n° 202, prot. 17337 del 30/03/1998) e la più recente nota del CSA di Padova del 26/01/2006.
Qualora, ciò nonostante, i dirigenti scolastici insistano nella richiesta impropria di supplenze, occorre pretendere che tali richieste siano effettuate per iscritto. Una volta ottenuta la richiesta scritta si fa contro di essa un esposto all’Ufficio Scolastico Regionale e, se necessario,  anche alla Procura della Repubblica, in quanto i Dirigenti Scolastici sono obbligati a rispettare i principi generali contenuti nella normativa sull'integrazione scolastica.
Tra tali norme si evidenzia l'art. 13, comma 3 della Legge n° 104 del 1992 che prevede la nomina di insegnanti per le attività di sostegno aggiuntivi a quelli curriculari e quindi in compresenza in classe con essi come indicato in varie circolari ministeriali anche precedenti alla legge;  e l'art. 35, comma 7 della Legge n° 289 del 2002 che prevede l'obbligo di nominare e di far operare nelle classi docenti per il sostegno solo in presenza di un alunno con disabilità certificata.
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33 commenti

I commenti

  1.    - 09-11-2016

    buongiorno vorrei porle due domande cortesemente:
    1)puo' un insegnante curriculare di scuola primaria gestire la classe e nel contempo occuparsi del bambino diversamente abile con connotazione di gravità, autolesionista, con comportamenti oppositivi ed aggressivi per se stesso e per gli altri, in assensa dell'insegnante di sostegno?
    "2)puo' l' insegnante di sostegno, pur essendo titolare anche della classe, occuparsi del suddetto alunno diversamente abile e nel contempo gestire, monitorare e controllare i restanti 20 alunni?non godendo la scuola di docenti di potenziamento come può un insegnante curriculare o sostegno che sia, lavorare in classe e nel contempo tenere sotto controllo un bambino che non fa altro che dare morsi, calci o scappare per il corridoio.....non esiste una normativa o decreto che tuteli noi insegnanti....siamo consapevoli di essere insegnanti non solo del bambino ma della classe e , ma ci domandiamo come è possibile lavorare e sostituirci in assenza di uno dei due...è possibile che il Diregente debba obbligarci a fare cio' venendo meno la qualità del lavoro e rischiando anche l'incolumità del soggetto diversamente abile e dei suoi compagni'? mi aiuti perfavore?

  2.    - 13-10-2016

    Sono due anni che qual'ora si assenta una collega per qualsiasi motivo, anche per più giorni consecutivi, con la scusa che ho l'Insegnante di sostegno devo sostituire.
    Sono stufa di questa situazione, per me è motivo di grave disagio e ciò peggiora il mio "mal di testa" di cui soffro da tempo e per il quale sono in cura da una dottoressa al Centro Neuromed di Pozzilli (IS).
    La ringrazio,anticipatamente, se tramite email mi darà chiarimenti in merito.

  3.    - 05-10-2015

    Buonasera, io ho avuto una convocazione telefonica dal DS di recarmi urgentemente in ufficio per impegni legati alla mia figura d F.S., e lasciare l'alunno Disabike grave, violento e autolesionista in classe da solo. Mi è stato detto che quella telefonata era un ordine di servizio verbale. Io ho fatto le mie rimostranze ma il DS ha insistito che quello è un ordine verbale e va rispettato.

  4.    - 30-09-2015

    se la classe risulta tutta assente, il docente è a disposizione della scuola o può ritenersi libero?

  5.    - 01-04-2014

    La richiesta del Dirigente è una furbata per non incorrere in una infrazione, ma lo fa indirettamente. Non si presti a questo "giochetto alquanto meschino. Si faccia fare l'ordine scritto e Lei per iscritto gli risponda e per conoscenza la inviii al ministero

    saluti
    r.a.borzetti

  6.    - 30-03-2014

    Egregio Dott. Borzetti,
    gradirei avere un chiarimento in merito alle sostituzioni dei colleghi assenti.
    Sono un'insegnante curriculare in una classe V in cui sono inseriti due alunni disabili che usufruiscono di undici ore di sostegno ognuno, con due insegnanti specialiste diverse.
    Dall'inizio dell'anno, diverse volte, il Dirigente Scolastico mi ha chiesto verbalmente,tramite il collaboratore scolastico, di sostituire la collega assente, anche per due giorni di seguito e fino a quattro ore consecutive, motivando la mia supplenza in quanto ero in compresenza con l'insegnante di sostegno. Preciso che le due specialiste di sostegno non operano mai insieme nella stessa classe.
    Ora io chiedo se è possibile separare i due ruoli e quali norme disciplinano le decisioni del Dirigente Scolastico. Preciso di aver chiesto, in varie occasioni, un ordine di servizio scritto, ma non è mai arrivato.
    Ora in assenza di tale ordine, posso io rifiutarmi di uscire dalla mia classe,alla quale, penso che venga tolto il giusto processo di insegnamento e apprendimento?
    Confido in una risposta chiarificatrice, grazie.
    Rolando Alberto Borzetti - 16-11-2013

    SI FACCIA FARE L'ORDINE SCRITTO!!!
    QUELLA DI TOGLIERE L'INSEGNANTE CURRICOLARE PER FARE SUPPLENZE QUANDO E' PRESENTE IL DISABILE E L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO E' UN ESCAMOTAGE IGNOBILE.
    saluti
    r.a.borzetti
    Dott. Borzetti,
    mi scuso se la contatto ancora in merito alla stessa questione, ma ora è peggiorata in quanto ricevo l' ordine di servizio. Inoltre, io e le insegnanti di sostegno,siamo costrette a sostituire sempre le colleghe assenti. A turno, nella stessa giornata, abbiamo dovuto sostituire fino a quattro ore su cinque, nonostante i due disabili fossero presenti. A questo punto chiedo un riferimento legislativo preciso per salvaguardare i diritti dei miei alunni, ma anche i miei.
    La ringrazio.

  7.    - 13-01-2014

    I DOCENTI DI SOSTEGNO NON POSSONO IN ALCUN CASO ESSERE IMPEGNATI IN SUPPLENZE. MODELLO ATTO DI RIMOSTRANZA.


    Al Dirigente Scolastico
    dell’Istituto Comprensivo
    ___________________

    Alla R.S.U. d’Istituto

    Data, ____________________

    Oggetto: atto di rimostranza ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957.


    Il sottoscritto __________, in servizio presso codesta istituzione scolastica in qualità di docente di sostegno, con riferimento alla richiesta avanzata dalla S.V., o da altra persona incaricata, di supplire dalle ore ____________ alle ore ________________ nella/e classe/i __________________________ il/la collega assente, ritiene tale disposizione palesemente illegittima perché essa comporta l’impossibilità di garantire la vigilanza della classe 1a sez. A, di cui lo scrivente è contitolare ai sensi dell’art. 13, comma 6, della Legge 104/92 (art. 315, comma 5, DLgs. 297/94 – Testo Unico della scuola):
    «Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti».
    A tal proposito, giova ricordare che il docente di sostegno è un insegnante a tutti gli effetti assegnato alla classe e non all’alunno disabile. Egli assume la contitolarità di cattedra della classe in cui opera e pertanto svolge la sua delicata e complessa funzione come supporto alla classe del disabile di riferimento. A rigore, è superflua anche la distinzione tra docenti di sostegno e curricolari ed è invece sufficiente parlare di insegnanti della classe.
    L’insegnante di sostegno, quindi, docente contitolare della classe, in caso di presenza o assenza dell’alunno disabile non può essere impiegato in supplenze. In caso contrario si limiterebbe il diritto allo studio del disabile, anch’esso sancito dalla Legge 104/92, e si violerebbe il principio di contitolarità innanzi citato. In base a tale principio, il docente di sostegno assume tutti i diritti e i doveri e fa parte integrante dell’équipe pedagogica.
    Pertanto, in caso di assenza dell’alunno disabile, l’insegnante di sostegno è tenuto a rimanere nella classe di contitolarità, cui è stato assegnato.
    Preme, altresì, sottolineare, con specifico riferimento alla responsabilità dei docenti in caso di infortuni ad alunni, che la vigilanza è obbligo incombente in via prioritaria sugli insegnanti. È pur vero che – secondo un indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione – è esclusa la legittimazione passiva dei docenti nei giudizi civili intentati per ottenere il risarcimento dalle famiglie di alunni infortunati, ma è altrettanto vero che un insegnante ritenuto responsabile dei danni subiti da un alunno potrebbe essere poi chiamato a rispondere dinanzi alla Corte dei Conti delle spese sopportate dall’Amministrazione per risarcire l’infortunio. Quest’ultima, infatti, successivamente all’avvenuto pagamento della somma stabilita dal Giudice in sede di giudizio civile, potrà rivalersi sul dipendente ritenuto responsabile dell’evento dannoso attraverso l’esercizio dell’azione di responsabilità da parte della Magistratura Contabile.
    In considerazione di ciò, è doveroso porre in rilievo la particolare responsabilità alla quale andrebbe incontro lo scrivente nell’ipotesi d’infortunio a un alunno della propria classe, qualora esso si verifichi mentre è impegnato in altra classe, nella sostituzione di un collega assente.
    Infatti, se mentre il docente di sostegno è impegnato a svolgere supplenza in altra classe dovesse verificarsi un infortunio a danno di un alunno della classe di contitolarità, il docente stesso potrebbe essere ritenuto responsabile del fatto accaduto in sua assenza e quindi oggetto di verifica e contestazione grave.
    Per quanto sopra esposto, lo scrivente formula il presente formale atto di rimostranza, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957, con il quale dichiara di non poter ottemperare alla disposizione impartita, poiché tale disposizione rende impossibile l’assolvimento dell’obbligo di sorveglianza su tutti gli alunni della propria classe, per effettuare supplenza in un’altra, e di ritenersi, al contempo, completamente esente da ogni responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa, civile e penale.
    Si dichiara fin da ora disposto ad ottemperare all’eventuale reiterazione scritta dell’ordine di servizio, riservandosi comunque ogni tutela mediante azione sindacale e legale.


    Con osservanza


    ______________________________




  8.    - 16-11-2013

    Egregio Dott. Borzetti,
    gradirei avere un chiarimento in merito alle sostituzioni dei colleghi assenti.
    Sono un'insegnante curriculare in una classe V in cui sono inseriti due alunni disabili che usufruiscono di undici ore di sostegno ognuno, con due insegnanti specialiste diverse.
    Dall'inizio dell'anno, diverse volte, il Dirigente Scolastico mi ha chiesto verbalmente,tramite il collaboratore scolastico, di sostituire la collega assente, anche per due giorni di seguito e fino a quattro ore consecutive, motivando la mia supplenza in quanto ero in compresenza con l'insegnante di sostegno. Preciso che le due specialiste di sostegno non operano mai insieme nella stessa classe.
    Ora io chiedo se è possibile separare i due ruoli e quali norme disciplinano le decisioni del Dirigente Scolastico. Preciso di aver chiesto, in varie occasioni, un ordine di servizio scritto, ma non è mai arrivato.
    Ora in assenza di tale ordine, posso io rifiutarmi di uscire dalla mia classe,alla quale, penso che venga tolto il giusto processo di insegnamento e apprendimento?
    Confido in una risposta chiarificatrice, grazie.

  9.    - 16-11-2013

    SI FACCIA FARE L'ORDINE SCRITTO!!!
    QUELLA DI TOGLIERE L'INSEGNANTE CURRICOLARE PER FARE SUPPLENZE QUANDO E' PRESENTE IL DISABILE E L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO E' UN ESCAMOTAGE IGNOBILE.
    saluti
    r.a.borzetti

  10.    - 11-04-2013

    stesse situazioni pietose vivo anche io come docente di sostegno presso scuola media ,con la storia della contitolarità quasi tutti i giorni il mio orario viene spostato con cambi di ore nelle due classi dove sono contitolare,per cui spesso mi trovo a sorvegliare la classe e l'alunno disabile ma non grave.
    Mi è stato detto che in quanto contitolare posso tranquillamente fare lezione agli alunni e seguire anche l'alunno dichiarato,premetto che sono due classi difficili.Sono ESASPERATA

  11.    - 19-03-2013

    Ill.mo dott. Borzetti
    come fa ad affermare che in assenza del disabile, l'insegnante di sostegno è a disposizione della scuola, non dovrebbe essere assente tutta la classe della quale è contitolare? Sono proprio affermazioni come le sue che mi hanno indotto a chiedere al sindacato ciò che di seguito le riporto."Si chiede che con urgenza venga inoltrata una richiesta, all’ USR per la Calabria, per l’ emanazione di precise direttive circa le modalità di utilizzazione dei docenti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado di tutte le province della Calabria.
    In presenza e in assenza dell’alunno disabile, l'insegnante di sostegno, deve rimanere in classe e non può in nessun modo essere considerato a disposizione(ai sensi del D.P.R.417/74) ed essere conseguentemente utilizzato in supplenze di colleghi momentaneamente assenti, la violazione di questo fondamentale principio oltre che di quello della contitolarità(art.13, comma 6, Legge 104/92- D.M.9 luglio1992), porta ad un utilizzo “SELVAGGIO” docenti di sostegno come tappabuchi. Confidando in un vostro sollecito riscontro e nel ringraziare anticipatamente, invio distinti saluti." Non so l'esito che avrà, ma di certo io non mi fermerò e l'integrazione scolastica del disabile non finisce in sua assenza perché si lavora con gli altri alunni per rendere possibile l'inclusione scolastica. Troppo comodo in caso contrario per l'amministrazione. Nel dubbio meglio chiedere ordini di servizio scritti anche se l'alunno è assente. Nel porgerle distinti saluti la invito a riconsiderare quanto da lei scritto.
    Email:caterinabertucci@email.it
    ?

  12.    - 19-03-2013

    Ai sensi dell'art. 315/5 del D.Lgs. 297/94, l’insegnante di sostegno è assegnato alla classe e

    non al singolo alunno e pertanto partecipa alla programmazione e valutazione di tutti gli alunni della classe medesima.

    La funzione istituzionale dell'insegnante di sostegno è quella di agevolare, nelle forme e modi stabiliti dalla programmazione di classe e dal PEI, il conseguimento da parte dell'alunno in stato di handicap degli

    obiettivi educativo - didattici per lui programmati. Di conseguenza, come ha precisato nella nota MIUR n. 9839 dell'8/11/2010, è opportuno “non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”, mentre, qualora manchi l’insegnante disciplinare, la classe cui è assegnato un docente di sostegno può essergli affidata in toto.

    Tuttavia si ritiene che, quando l’alunno disabile è assente, l’insegnante per le attività di sostegno rimane a disposizione della scuola e può quindi essere utilizzato anche per supplenze in altre classi.

    Quando l’alunno disabile è assente, l’utilizzazione del docente di sostegno per supplenze non comporta violazione del diritto allo studio dell’alunno H.

  13.    - 03-03-2013

    Insegno sostegno in una I superiore, in questa vivacissima classe c'è un'alunna con gravissimo handicap, e quando ci sono momenti di confusione e di schiamazzo,manifesta insofferenza con azioni di autolesionismo e urla quindi si è stabilito (PEI)che una parte della giornata si svolge in aula e una parte in laboratorio, dove ha la possibilità di utilizzare strumenti di percussione e utilizzare un programma di esercizi interattivi per sostegno con un mouse opportunamente modificato.
    Mi è stato chiesto più volte, in assenza degli insegnanti curriculari di sostituirli e rimanere in classe o di lasciare velocemente il laboratorio (quindi interrompere la lezione specifica con l'alunna disabile), per raggiungere con essa l'aula e coprire l'assenza dei colleghi.
    Consapevole che sono l’insegnante della classe, e che quando l’alunna è assente sono spesso a coprire i colleghi mancanti, ma è normale che lo faccia ANCHE quando c’è l’alunna? e non posso dedicarle la lezione perche devo sorvegliare i rimanenti 25, con il rischio che poi l’alunna possa prendersi a morsi sulle mani lacerandosi a sangue?
    grazie

  14.    - 03-03-2013


    NOOOOOOOOO NON DEVE FARE SUPPLENZE! LE LINEE GUIDA SULL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA PDEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PARLANO CHIARO!!!!

    R.A.BORZETTI

  15.    - 03-04-2012

    Questi Dirigenti o chi sottrae ore di insegnamento a questi ragazzi, vanno denunciati alla Magistratura, perché non sono degni di insegnare alcunché. Quando unio non rispetta le persone più deboli va punito. Istruite le famiglie ad intervenire presso la Giustizia Amministrativa affinché sia tutelato il Diritto allo Studio di questi figlioli che hanno bisogno di essere seguiti. Non farlo significa infierire su chi non può difendersi

    Le auguro Buon Lavoro
    Rolando Alberto Borzetti

  16.    - 26-03-2012

    Mi piacerebbe sapere quali siano le tutele, cui appellarsi, per chi avrebbe come me avrebbe conseguito massimi traguardi teorici universitari, per poi trovarsi a gestire le dinamiche organizzative del comparto scuola, non essendo tenuto, quando si ha nella classe due disabili, sempre presenti, cui dall'inizio d'anno sono state tolte ore indispensabili per quel processo complesso d'insegnamento/apprendimento già difficile di per se, aggravato dalle perenni sostituzioni sempre a carico dell'insegnante di sostegno. Ho la nausea... Tra l'altro sono ancora precaria a 49 anni e non capirò perché si chiede di essere eroi a cittadini cui non si vuole restituire dignità. Ma non mi arrendo, renderò partecipe le famiglie, di quanto si sta consumando a spese di quei bambini con esigenze speciali cui si continua a sottrarre dignità e diritti...

  17.    - 16-02-2012

    vorrei gentilmente conoscere i precisi riferimenti normativi per rifiutarmi di andare a sostituire in altri classi , lasciando nella classe in cui ho ore frontali solo l' insegnante di sostegno.Ormai nella scuola siamo arrivati al paradosso!!!!!

  18.    - 14-02-2012

    Nella mia scuola, sono una bidella, ci sono più colleghi che usufruiscono della legge 104, alcuni di noi sono costretti a fare la spola da una staccata all'altra e cambiare il proprio orario come delle trottole. E' giusto o c'è un'alternativa?

  19.    - 26-06-2011

    Può guardare qui

    http://www.gildavenezia.it/sostegno/sostegno_doc/supplenza_sostegno.htm

  20.    - 22-06-2011

    IO SONO UN'INSEGNANTE COMUNE DI SCUOLA DI INFANZIA E VORREI CHIARIRE QUESTA SITUAZIONE IN CUI MI TROVO SABATO MATTINA.
    NELLA NOSTRA SCUOLA LAVORIAMO A TURNO ANCHE DI SABATO MATTINA E SIAMO ORGANIZZATE COSI': UN' INSEGNANTE TITOLARE, IN QUESTO CASO IO E UN'INSEGNANTE DI SOSTEGNO CHE IN QUESTO CASO E' MALATA.
    PUO' SOSTITUIRLA UN'INSEGNANTE DI SOSTEGNO SUPPLENTE SABATO O POSSO STARE DA SOLA VISTO CHE QUANDO NON C'E' L'INSEGNANTE TITOLARE DI SOSTEGNO RESTO IN ALCUNI GIORNI SEMPRE DA SOLA CON IL DISABILE? GRAZIE SE CI SARA' UNA RISPOSTA.

  21.    - 29-05-2011

    Questo conferma la mia opinione che molti , anche Dirigenti scolastici, non puntano alla presa in carico dell'inclusione da parte di tutti i docenti curricolari, ma solo a quella della delega al solo docente per il sostegno, al punto che, anche quando non è prevista la presenza di tale docente, i Dirigenti mettono accanto all'alunno un angelo custode, non importa se preparato o meno.
    Occorre ritornare alla visione originaria di una vera inclusione e del coinvolgimento di tutta la classe, docenti e studenti, nel progetto di inclusione.
    Cordiali saluti.
    Salvatore Nocera

  22.    - 30-04-2011

    Sono un'insegnante di classe comune e desidererei un chiarimento. Più volte mi è stato chiesto, nel corso dell'anno scolastico, di sostituire l' insegnante di sostegno in altra classe dove già presente l'insegnante curricolare. Le mie ore a disposizione per le sostituzioni sono due a settimana, ma non capisco il mio contributo in situazioni di disabilità di cui non ho competenza e nelle quali, peraltro, non ho alcuna efficacia, visto che rimango solo per un'ora e l'alunno in questione non mi conosce e non ha neanche il tempo di "abituarsi" alla mia figura. Questo mi provoca un certo disagio, Premetto che queste sostituzioni sono avvenute anche quando l'insegnante di sostegno non c'è perchè ha esaurito le ore destinate al bambino, e l'insegnante di classe desidera un "appoggio".

  23.    - 22-02-2011

    sono un Insegnante Tecnico Pratico a tempo indeterminano,anche la mia categoria è soggetta alla compresenza.quindi a disposizizione del D.S.il quale la fà da PADRONE, mandandoci a sostituire colleghi assenti a scapito delle normali ore curriculari nelle classi di titolarità.E' LEGALE ?
    FATEMI SAPERE QUALCHE APPIGLIO LEGALE PER CONTESTARLO.
    Grazie.

  24.    - 26-11-2010

    La Direzione generale del Miur per il personale scolastico ha diramato nei giorni scorsi una nota (prot. 9839 dell'8 novembre 2010) con la quale vengono fornite indicazioni e interpretazioni sulle supplenze temporanee del
    personale docente.
    Comunque, la furbata di togliere un docente curricolare nella classe dove è presente l'alunno disabile, non è legittima. Si pretendano ordini scritti e se si ripete spesso la famiglia del ragazzo disabile può intervenire per l'interruzione di servizio pubblico, che è quello del diritto allo studio. i diffidi il Dirigente a non fare il furno, perché lede un diritto più volte ribadito dei tribunali amministrativi e civili.

  25.    - 12-11-2010

    Sono un'insegnante curricolare, proprio oggi mi è stato chiesto di sostituire una collega assente durante le ore di compresenza con l'insegnante di sostegno contitolare della mia classe. Ho chiaramente contestato l'ordine, per il momento solo verbale, mi è stato risposto che in questo modo non veniva negato il sostegno all'alunno disabile e che la normativa lo permette "perchè l'insegnante di sostegno è contitolare della classe". E' possibile? Nella normativa si intende veramente che una sola insegnante possa garantire contemporaneamente la lezione curricolare e gli interventi di sostegno? La questione della contitolarità sta diventando un alibi per i dirigenti. Il principio che, se in una classe con l'alunno disabile è prevista la compresenza di due insegnanti per un preciso numero di ore settimanali, chiunque sia la docente che va a sostituire, si sta comunque negando il sostegno all'alunno disabile e a tutta la classe, ha fondamento giuridico?
    Non siamo davanti al rischio futuro di classi con alunni disabili assegnati a docenti curricolari in possesso di specializzazione per il sostegno?

  26.    - 05-11-2010

    Io vorrei sapere se ciò di cui parla lacollega Maria l'1-10-2010 è legale o è solo un abuso da parte del dirigente.Spero di avereal più presto una risposta.Grazie

  27.    - 22-10-2010

    L'incarico per il sostegno da chi l'ha avuto, dal Dirigente scolastico?
    Non credo

    saluti
    r.a.b.

  28.    - 06-10-2010

    Sono un unsegnante titolare di sostegno in una scuola dell'infanzia .L'alunno si è trasferito e sono a disposizione. Il Dirgente Scolastico mi può utilizzare in un altro comune?. In attesa di un vostro riscontro.

  29.    - 01-10-2010

    Nella mia scuola e ,a quanto pare, in altre scuole della provincia, per la sostituzione dei docenti assenti si utilizza il docente curricolare in compresenza con il docente di sostegno, cioè: la classe viene gestita dal docente di sostegno e il collega di classe comune ( in compresenza con il docente di sostegno) in orario frontale va a sostituire in altra classe. Fin ora a nulla sono servite le norme, le sentenze o quant'altro. Ormai "la scuola della Costituzione" come ha dichiarato Mario Lodi, è stata tradita. La scuola è diventata una Azienda e i Dirigenti..........Peccato che non si parli mai di loro.

  30.    - 01-04-2010

    Per colpa di "alcuni" colleghi/e che sempre più spesso lasciano la classe all'insegnante di sostegno pur in presenza dell'alunno disabile (e non solo quando i colleghi/e sono assenti da scuola perché anche quando risultano presenti sono in realtà assenti dalla classe per i più disparati motivi a volte anche per ore) con la scusa di essere chiamati al telefono della scuola, o di andare a parlare con un genitore, o di essere chiamati in segreteria, quando la segreteria a volte è anche al di fuori della scuola, o si prendono l'impegno di accompagnare un'altra classe per l'orientamento o per il teatro o per altre iniziative ecc. si vuol forse far passare l'idea che l'insegnante di sostegno non sia un insegnante con competenze specifiche e aggiuntive rispetto ai colleghi (in quanto se è nel suo ruolo per reali titoli e competenze culturali oltre che laureato, ha- e tutti dovrebbero averla per poter lavorare nel sostegno- come minimo, la specializzazione post universitaria di durata anche biennale ).
    Il dover sostituire con frequenza molto ravvicinata questo o quel collega, anche di altri classi, anche in presenza dell'alunno disabile, per motivi che si fanno passare sempre per emergenze (ma le emergenze dovrebbero essere pensate e risolte prima che accadano e ad inizio anno, altrimenti diventano non l'eccezione ma la regola) finisce prima o poi per rovinare il rapporto con gli alunni disabili oltreché la percezione che gli alunni della scuola in cui si lavora hanno degli insegnanti di sostegno. Infatti perché se manca un insegnante curricolare questi viene sostituito dall'insegnante di sostegno e viceversa non accade mai? Gli alunni sono molto più critici e si fanno più domande di quanto si creda! I Dirigenti Scolastici, a corto di fondi economici, si servono degli insegnanti di sostegno per far in modo che nella loro scuola malgrado tutto si riescano sempre a "tamponare" le "emergenze" forse anche per essere elogiati a fine carriera, ma se ottengono lo scopo lo fanno a spese del lavoro e della carriera di altri (gli insegnanti di sostegno).
    Forse qualcuno vuol far passare l'idea che in realtà gli insegnanti di sostegno siano "i o le badanti" degli insegnanti curricolari, o figure di aiuto senza specifici titoli culturali, per introdurre nella scuola le figure "non docenti" di ausilio, che non hanno bisogno di avere il titolo di Docente per lavorare nella scuola (educatori comunali, ausiliari di vario tipo, personale di cooperative ecc.). Tanto c'è uno stuolo di disoccupati in giro per l'Italia, poi li si pagherebbe molto meno di una figura competente e specializzata a cui vengono richiesti titoli precisi, tra cui anche una laurea per l'insegnamento se lavora alle medie e alle superiori, a cui io aggiungerei come titolo personale obbligatorio anche "la predisposizione, l'umanità e l'amore" verso chi è o nasce svantaggiato. Poveri bambini, poveri ragazzi, povera scuola!

  31.    - 01-03-2010

    Penso che l'art. 35 della legge 289/2002 e art.13 della legge 104 del 1992 trovano nella presenza in classe dell'alunno con disabilità certificata il presupposto ed il requisito necessario per poter nominare il docente (0 i docenti) ma poi lo stesso (o gli stessi) vengono assegnati alla classe e ne diventano contitolari.
    Quanto poi alla direttiva dell'USR della Puglia non mi pare che affermi che in mancanza dell'alunno il docente di sostegno contitolare possa essere utilizzato per sostituire colleghi assenti, precisa piuttosto che può essere utilizzato per la sostituzione nella classe durante il tempo di contitolarità dei colleghi contitolari assenti rifacendosi al "necessario raccordo tra docenti di sostegno e docenti c.d. curriculari in sede di programmazione educativa e didattica"
    DOMANDA Vorrei dei chiarimenti e possibilmente dei precisi riferimenti normativi riguardo alle seguenti questioni: 1) in quali situazioni il docente di sostegno è tenuto a fare supplenza (in presenza o meno dell'alunno portatore di h)?
    2) nel caso si dovesse creare un'itineranza da un plesso all'altro del docente di sostegno, il tempo relativo allo spostamento, va conteggiato nell'orario di servizio o decurtato dalle ore libere?
    3) è possibile per il dirigente scolastico non nominare supplenti di sostegno nei casi di astensione per maternità?
    4) la continuità degli insegnanti sugli alunni H va rispettata o no?
    ________________________________________
    RISPOSTA In generale bisogna sottolineare che deve essere la pubblica amministrazione ad agire sulla base di leggi o "precisi riferimenti normativi" ("I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge" art. 97 Cost.), talvolta è impossibile dire perché una cosa non si possa fare per il semplicissimo motivo che è "il fare" che deve essere consentito!
    Infatti mentre nei rapporti tra privati è possibile tutto ciò che è "lecito", cioè non è vietato dalla legge, la pubblica amministrazione agisce nel campo del "legittimo", cioè tutto ciò che è esplicitamente consentito dalla legge.
    Nello specifico:
    1. MAI. Un docente titolare di una classe (art. 315 comma 5 DLgs. 297/94 - Testo Unico della scuola) in base a qual norma potrebbe essere tolto da quella per andare da un'altra parte? (neanche quando è assente l'allievo in situazione di handicap per esempio Circ. Provv. Roma, n. 153 del 13/10/97). Chi è titolare/contitolare della classe non può allontanarsene!
    2. Si, solo se non è un "buco" nell'orario. La contrattazione d'istituto tra RSU e DS sull'orario dei docenti (art. 6 comma 2 lett. i Ccnl 2003) può meglio specificare la questione.
    3. assolutamente no! in ogni caso per assenze oltre i 5 giorni bisogna assumere il supplente (vedi anche art. 22 comma 6 L. 448/2001, o l'art. 26 comma 5 Ccnl 2003). È interruzione di pubblico servizio oltre che un danno economico risarcibile nei confronti dell'avente diritto. Bisogna avviare un contenzioso sulla questione.
    4. Si (art. 5 comma 1 Ccdn sulle assegnazioni del 20/6/2003 e art 25 Ccdn 15/1/2003), a meno che non ci sia esplicita richiesta del docente o motivate ragioni organizzative.

  32.    - 22-12-2009

    Lei trova giusto che in assenza dell'alunno diversamente abile il docente di sostegno sia schiavizzato? I problema della scarsità dei fondi alle scuole devono risolverli gli insegnanti di sostegno? E la famosa contitolarità nella classe dove è finita? Vi rendete conto che a lungo andare il docente di sostegno passerà alla classe, essendo regredito al ruolo di supplente saltuario? Ai bambini disabili chi ci penserà?

  33.    - 17-11-2009

    La compresenza dell'insegnante di sostegno in una classe spesso è motivo da parte di dirigenti scolastici e colleghi di "approfittare" di tale presenza





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