Amministrazione di sostegno, il rifiuto del beneficiario non autorizza l'interdizione
da Il Sole 24 ore
di Francesco Machina Grifeo
pdf Tribunale di Udine - Sentenza 25 marzo 2017 n. 435
No alla conversione di un provvedimento di amministrazione di sostegno in quello molto più limitante dell'interdizione, per la persona che pur essendo in grado autogestirsi nella quotidianità,
mantenga un contegno fortemente oppositivo verso gli Ads via via nominati negli anni. Lo ha stabilito il Tribunale di Udine, sentenza 25 marzo 2017 n. 435, respingendo il ricorso del Pm ed
affermando che «eventuali condotte oppositive gravi della beneficiaria, possono sempre trovare opportuno rimedio con l'estensione, ove necessario, di singole previsioni incapacitanti (ex art. 411
ultimo comma c.c.)», sicché non si giustifica l'adozione del più grave provvedimento interdittivo.
Il Pm aveva chiesto l'interdizione sostenendo che, a causa della «grave malattia mentale», l'istituto dell'amministrazione di sostegno «si è rivelato inidoneo a rispondere alle concrete esigenze
della beneficiaria». Per il Collegio invece la domanda non può essere accolta.
La decisione ricorda che l'interdizione (art.
414 c.c.) può trovare applicazione nel caso di persone che si trovino «in condizione di abituale infermità di mente che le rende incapaci di provvedere ai propri interessi». Ma che con la legge
n. 6/2004 è stato introdotto l'istituto dell'Ads, «ispirato a principi di massima aderenza al caso concreto e di minore limitazione possibile delle capacità del soggetto amministrato».
Tornando al caso specifico, dalla relazione medica, oltre alla diagnosi di «psicosi delirante», emergeva che effettivamente gli amministratori erano stati ritenuti «dopo un certo lasso di tempo,
complici di ingiustizie subite e, perciò, rifiutati». Tuttavia risultava anche «pacifico» che la signora «è in grado di gestire le operazioni proprie della semplice quotidianità (ad es. tenere
pulita la casa, fare la spesa, ritirare la pensione)». Il Collegio, dunque, pur riconoscendo l'abituale infermità di mente, ha ritenuto che, dal punto di vista clinico, la migliore tutela sia
quella dell'istituto dell'amministrazione di sostegno. A tale conclusione, prosegue la sentenza, si è giunti «tenendo conto del chiaro favor del nostro ordinamento per l'istituto
dell'amministrazione di sostegno, al fine di evitare forme di incapacitazione sovrabbondanti non rispettose dei principi generali e dei diritti personali fondamentali della persona».
Sul tema, infatti, il Tribunale richiama la posizione espressa dalla giurisprudenza di Cassazione, secondo cui: «Nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le
condizioni previste dall'art.
418 c.c. per la nomina di un amministratore di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di
applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto
carente di autonomia, ma alle residue capacità e all'esperienza di vita dallo stesso maturate, anche attraverso gli studi scolastici e lo svolgimento dell'attività lavorativa». Ne consegue che non
si può impedire all'incapace, che ha dimostrato di essere in grado di provvedere in forma sufficiente alle proprie quotidiane ed ordinarie esigenze di vita, il compimento, con il supporto di un
amministratore di sostegno, di atti di gestione ed amministrazione del patrimonio posseduto (anche se ingente), «restando affidato al giudice tutelare il compito di conformare i poteri
dell'amministratore e le limitazioni da imporre alla capacità del beneficiario in funzione delle esigenze di protezione della persona e di gestione dei suoi interessi patrimoniali, ricorrendo
eventualmente all'ausilio di esperti e qualificati professionisti del settore» (Cass. n. 17962/2015).
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