Cassazione e pensione di inabilità: prima del 2013 rileva solo il reddito del coniuge, non anche quello degli altri familiari

Posted by Avv. Nadia Delle Side,Date: 24 novembre 2016

Con la sentenza n. 16632 del 8 agosto 2016, la Cassazione, sezione lavoro, è intervenuta in tema di Pensione di inabilità, sancendo che nel periodo anteriore al 2013 rileva anche il reddito del coniuge, ma non quello degli altri componenti il nucleo familiare.

Va ricordato che ai fini della concessione della pensione di inabilità civile (100%) , secondo la disciplina anteriore all’entrata in vigore del D.L. n. 76 del 2013, (art. 10, commi 5 e 6, convertito in L. n. 99 del 2013) non occorre considerare il reddito dei familiari dell’invalido, ma solo quello del coniuge.

Il caso ha origine dal fatto che Tizio si era visto negare la concessione della pensione di inabilità in quanto la Corte territoriale aveva ritenuto che nel caso della pensione di inabilità non operasse l’esclusione dettata invece per l’assegno mensile (invalidi civili parziali) del reddito percepito dagli altri componenti del nucleo familiare e che quindi occorresse considerare nel caso de quo anche questi.

L’interessato proponeva allora ricorso in Cassazione sostenendo che la differente posizione dell’invalido totale rispetto a quello parziale fosse discriminatorio, posto che per l’invalido parziale il dl. n.663/1979 prevede espressamente il conteggio del solo reddito personale, mentre nulla dice riguardo al calcolo del requisito reddituale utile al percezione della pensione di inabilità; ne deriva che esso deve essere interpretato alla luce dell’intero impianto normativa disciplinante la materia assistenziale.

Dunque, si deve considerare che, in mancanza di una diversa esplicita statuizione normativa, alla previsione di cui alla L. n. 33 del 1980, art. 14 septies, comma 5, che prevede, ai fini della concessione dell’assegno di invalidità civile, l’esclusione “del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte”, non può essere attribuita, in relazione alla pensione di inabilità, una valenza estensiva della platea dei soggetti i cui redditi debbano essere coacervati ai fini de quibus, nel senso, cioè, di ricomprendere i redditi di tutti i componenti il nucleo familiare dell’invalido e non soltanto quello del suo coniuge.

La Cassazione ha dato ragione al ricorrente. Ha chiarito come questa Corte, con alcune pronunce (cfr. ex plurimis, Cass., nn. 4677/2011; 5003/2011; 10658/2012), rese con riferimento alla disciplina anteriore alla novella di cui alla L. n. 99 del 2013, ha enunciato il principio secondo cui, ai fini dell’accertamento del requisito reddituale per l’assegnazione della pensione di inabilità, ha rilievo il reddito dell’invalido e quello del coniuge, non va invece conteggiato il reddito percepito dagli altri familiari dell’invalido.

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