Diritti disabili - Diritto al part-time per i malati di tumore

23 giugno 2016
Diritti disabili


I lavoratori malati di tumore o da altre malattie degenerative gravi hanno la possibilità di chiedere la riduzione delle ore di lavoro, mantenendo il posto di lavoro.

In Italia è stato l’art. 46 del Decreto legislativo n. 276/2003 di attuazione della c. d. legge Biagi ad introdurre per la prima volta il diritto per i malati di tumore alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno in tempo parziale; con la legge n.80 del 2006 il diritto è stato poi esteso anche nell’ambito del lavoro pubblico.

Inoltre, il diritto al part-time inizialmente ha riguardato solo i lavoratori malati di tumore; nel 2007 la legge n. 247 di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 ha riconosciuto la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale anche ai caregivers, ossia a coloro che si prendono cura della persona malata.

Ora, la legge n. 183 del 10 dicembre 2014, nota come Jobs Act, con l’art. 6 ha esteso il diritto al part-time anche ai lavoratori affetti da “gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti”, appartenenti sia al settore pubblico che privato.

Nello specifico il provvedimento suddetto afferma che “i lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno”.

Quindi, occorre che il lavoratore malato, prima di chiedere il passaggio al part-time, venga sottoposto a visita per l’accertamento delle condizioni di salute da parte dalla Commissione Medica della ASL.

Naturalmente tale passaggio comporterà una riduzione proporzionale dello stipendio e comunque non impedirà al lavoratore, quando avrà recuperato la capacità lavorativa, di ritornare a orario e stipendio pieni. Stesso diritto spetta ai familiari del malato (caregiver) che hanno la priorità rispetto agli altri lavoratori nel chiedere il passaggio dal tempo pieno al tempo parziale per prendersi cura del proprio congiunto.

Per comprendere meglio l’ambito di applicazione della norma occorre precisare alcuni concetti. Cosa si intende per “gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti”? Il termine “ingravescenti” fa riferimento a malattie che si aggravano progressivamente, per cui ciò fa sì che non rientrino nel diritto al part-time quelle patologie che, anche essendo croniche, non peggiorano progressivamente nel corso del tempo. Quindi, ai fini del part-time occorre che la malattia sia cronica e ingravescente insieme.

Cosa prevede il provvedimento in riferimento ai caregiver? Nello specifico il comma 4 dell’art.6 stabilisce che “nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100%, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale”.

Come si può notare, è prevista una certa rigidità che ammette l’accesso al part-time solo per i lavoratori che assistano familiari riconosciuti con stato di handicap grave (l. 104 art.3, comma 3) e che siano anche stati riconosciuti anche invalidi al 100% con accompagnamento.

L’ulteriore comma 5 dell’articolo 6 assume inoltre previsioni in favore del lavoratore con un figlio malato che chieda il part-time: “in caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale”. Il testo dell’articolo esclude dalla possibilità di chiedere il part-time quei genitori lavoratori che abbiano figli minorenni con più di 13 anni.

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