Pensione di invalidità agli stranieri extracomunitari: Sentenza della Corte Costituzionale

Pensione di invalidità agli stranieri extracomunitari: Sentenza della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale è tornata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di alcune norme che regolamentano la concessione delle provvidenze assistenziali ai cittadini extracomunitari invalidi civili residenti in Italia.

Dopo la Sentenza n. 306 del 29 luglio 2008, anche la nuova pronuncia (Sentenza n. 11 del 14 gennaio 2009) rileva l’illegittimità costituzionale delle medesime norme (Legge 388/2000, art. 80, comma 19, Decreto Legislativo 286/1998, art. 9), ma in questo nuovo caso in relazione alla concessione della pensione di inabilità agli invalidi civili al 100%.

Carlo Giacobini

Responsabile Centro per la documentazione legislativa

Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare

Servizio HandyLex.org

www.handylex.org

Pensione di invalidità agli extracomunitari: Sentenza della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale è tornata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di alcune norme che regolamentano la concessione delle provvidenze assistenziali ai cittadini extracomunitari invalidi civili residenti in Italia.
Dopo la Sentenza n. 306 del 29 luglio 2008, anche la nuova pronuncia (Sentenza n. 11 del 14 gennaio 2009) rileva l’illegittimità costituzionale delle medesime norme (Legge 388/2000, art. 80, comma 19, Decreto Legislativo 286/1998, art. 9), ma in questo nuovo caso in relazione alla concessione della pensione di inabilità agli invalidi civili al 100%.

I fondamenti normativi

È necessario, per comprendere appieno la portata delle nuova Sentenza (come pure di quella precedente), è necessario conoscere alcune premesse.
La Legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) all’articolo 39 prevedeva una sostanziale equiparazione degli stranieri con permesso di soggiorno superiore ad un anno (e dei minori iscritti nella loro carta di soggiorno) con i cittadini italiani per quanto riguarda la fruizione delle prestazioni anche economiche. Questo significava, ad esempio, che per l'accesso alle provvidenze economiche concesse agli invalidi civili, ai sordomuti, ai ciechi civili e agli indigenti non era più un requisito essenziale la cittadinanza italiana o di un Paese della Comunità (in questo caso è necessaria la residenza in Italia).
La Legge 40/1998 è stata successivamente regolamentata dal Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (ampiamente modificato dalla successiva Legge 189/2002).

Limitazioni

Nel frattempo, però, la Legge 388 del 23 dicembre 2000 (articolo 80, comma 19), ha introdotto un notevole restrizione alla concessione delle provvidenze economiche agli invalidi civili extracomunitari: dopo l'entrata in vigore di quella disposizione i cittadini stranieri, pur mantenendo il diritto all'accertamento delle minorazioni civili, non possono godere delle relative prestazioni economiche se non sono il possesso della carta di soggiorno che viene rilasciata allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari.

Permessi di soggiorno

Nel 2007, il Decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, anche in forza di specifiche direttive comunitarie, ha ridefinito i criteri e le modalità di rilascio del permesso di soggiorno e del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Quest’ultimo documento sostituisce la precedente “carta di soggiorno”.

Per la concessione delle provvidenze economiche agli invalidi civili extracomunitari viene ora richiesta la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungoperiodo che prevede il possesso di alcuni specifici requisiti:
1) essere in possesso di un permesso di soggiorno (non per lungo soggiorno) da almeno 5 anni.
2) dimostrare di avere un reddito annuale pari almeno all’importo dell’assegno sociale (circa 6000 euro); se si chiede un permesso per un nucleo o si chiede una ricongiunzione, l’importo minimo viene raddoppiato (3-4 componenti, incluso il richiedente) o triplicato (5 più componenti, incluso il richiedente).

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, può quindi essere negato, anche se si è residenti in Italia, con regolari permessi, da più di cinque anni, nel caso non raggiungano determinati limiti reddituali. Ed è su tale aspetto che, per due volte, la Corte Costituzionale ha riconosciuto l’illegittimità costituzionale delle norme.

La Sentenza della Corte

Le norme censurate dalla Consulta sono l’articolo 80, comma 19 della Legge 388/2000 e l’articolo 9 del Decreto Legislativo 286/1998 (con tutte le successive modificazioni), nella parte in cui escludono che la pensione di inabilità (spettante agli invalidi civili al 100%) possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
La Corte rileva, oltre che una violazione alle Direttive comunitarie e alla stessa Carta costituzionale (art. 3), una contraddizione logica ancora più grave di quella già rilevata a proposito dell’indennità di accompagnamento (Sentenza 306/2008): nel caso della pensione di invalidità, il Legislatore ha pure previsto un limite reddituale massimo, considerando, quindi, rilevante anche lo stato di bisogno derivante da una scarsa disponibilità economica.

Che succede ora

Gli enti concessori delle provvidenze economiche (le Regioni e le Province autonome) non possono più rifiutare la concessione di pensione e indennità di accompagnamento, e per omogeneità di nessun’altra provvidenza economica riconosciuta per minorazioni civili), solo perchè lo straniero extracomunitario non dispone del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Si dovrà verificare, infatti, se questo non sia stato concesso o non sia concedibile per motivi reddituali. Nella sostanza, quindi, si dovrà verificare se lo straniero extracomunitario (o il suo familiare) sia residente in Italia, con regolare permesso (non dilungo periodo), da almeno cinque anni.
Il cittadino straniero extracomunitario che rientri in questa fattispecie, che sia in possesso della certificazione di invalidità e che si veda rifiutare la concessione e l’erogazione della relativa provvidenza economica, può ricorrere al giudice con tutte le premesse per una sentenza favorevole.

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