Scheda n. 269 Le nuove norme sulla valutazione (D.L. n° 137/08 convertito dalla L. n° 169/08 e C.M. N° 10/09)

Scheda n. 269 Le nuove norme sulla valutazione (D.L. n° 137/08 convertito dalla L. n° 169/08 e C.M. N° 10/09)

Valutazione ed Esami

Il nuovo Ministro Gelmini ha fatto introdurre nel Decreto Legge n° 137/08 convertito dalla L. n° 169/08 alcune norme importanti sulla scuola.

La stampa ha maggiormente evidenziata quella sul ritorno al maestro unico nella scuola primaria a partire dall’a.s. 2009/10 (art. 4).

Però altre norme introdotte sono di immediata applicazione.

Si torna nella scuola primaria e secondaria di primo grado alla valutazione tramite i voti (art.3 commi da 1 a 3bis), con la possibilità, introdotta con la C.M. n° 10/09, di accompagnare il voto numerico con un giudizio sintetico od analitico.

Inoltre nella scuola secondaria di primo grado non si può essere promossi se si riporta un voto inferiore al 6 anche in una sola materia.

Questa norma è stata chiarita dalla Legge n° 169 di conversione nell'art. 3 comma 3. Infatti ciò non può significare che se un docente dà un voto inferiore a 6 nella propria disciplina, l’alunno è automaticamente bocciato. Ciò significa che questa sua proposta opera tale effetto solo se è condivisa dalla maggioranza del Consiglio di classe. Infatti lo scrutinio è il risultato di una valutazione collegiale che decide di approvare o non approvare le proposte di voto espresse dai singoli docenti. Pertanto se uno o più docenti propongono voti inferiori a 6, tali proposte debbono essere approvate dalla maggioranza del Consiglio di classe; se questo vota, sia pur a maggioranza, contro la proposta di bocciatura e per la promozione, i voti inferiori a 6 automaticamente divengono 6, come è sempre avvenuto nella scuola.

Altra nuova norma è la reintroduzione nelle scuole secondarie di primo e secondo grado dell’influenza sul profitto di un voto di condotta inferiore a 6, che comporta la bocciatura (art. 2).

Questa norma, se serve a contrastare casi di bullismo, deve, a mio avviso, essere accompagnata da interventi di tipo educativo; diversamente ha solo valore repressivo, che ha pure un valore educativo, ma esterno, se non riesce a far comprendere all’alunno punito quali sono le regole di comportamento cui ogni cittadino deve attenersi e che debbono entrare nel suo patrimonio civico.

Per gli alunni con disabilità è importante il comma 5 dell'art. 3, secondo il quale il regolamento applicativo della normativa sulla valutazione dovrà tener conto della normativa riguardante gli alunni con disabilità e quelli con disturbi specifici di apprendimento.

A mio avviso ciò significa che, qualora un alunno con disabilità non raggiunga gli obiettivi delle indicazioni nazionali sugli apprendimenti del primo ciclo, ma quelli del proprio PEI, dovrà avere una valutazione sufficiente secondo quanto stabilito nell'art. 16 comma 1 della L. n° 104/92 che prevede l'obbligo di predisporre un PEI commisurato alle effettive capacità e potenzialità dell'alunno e di valutare i progressi realizzati rispetto ai livelli iniziali degli apprendimenti (vedi scheda n° 220 Il PEI differenziato non si applica nella scuola dell’obbligo).

Non sarebbe pertanto sufficiente nel regolamento precisare solo le particolari modalità concernenti i tempi più lunghi, l'uso di strumenti tecnologici e prove equipollenti; ma occorrerebbe esplicitare quanto sopra detto in tema di formulazione del PEI e della sua valutazione.

In tal senso, a mio avviso, và intesa anche la normativa sull'adempimento dell'obbligo scolastico di cui al D.M. n° 139/07.

A questa interpretazione induce anche un'attenta lettura della C.M. n° 10/09 laddove si stabilisce che: "criteri essenziali per una valutazione di qualità sono:

1. la finalità formativa;

2. la validità, l’attendibilità, l’accuratezza, la trasparenza e l’equità;

3. la coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti dai piani di studio;

4. la considerazione sia dei processi di apprendimento sia dei loro esiti;

5. il rigore metodologico nelle procedure;

6. la valenza informativa.

In tale ottica è indispensabile che i citati criteri facciano da riferimento per:

la valutazione in itinere;

la valutazione periodica e finale;

l’esame di Stato conclusivo di ciclo;

gli interventi di rilevazione esterna degli apprendimenti da parte dell’Invalsi.

In particolare, l’azione dell’Invalsi è tesa a rendere comparabili le valutazioni scolastiche con i livelli di apprendimento attesi a livello nazionale in organico raccordo con i piani di studio."

Tale circolare deve essere letta alla luce del criterio sulla valutazione fissato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n° 215/87 secondo la quale capacità e merito degli alunni con disabilità non vanno valutati secondo parametri oggettivi, ma per questi alunni "capacità e merito vanno valutati secondo parametri peculiari adeguati alle rispettive situazioni di minorazione" (cfr. pure C.M. n° 262/88 paragrafo 1).

Quanto al ritorno del maestro unico, il Ministro ha assicurato che ciò libererà dei docenti che potranno essere impegnati nel tempo pieno che quindi non dovrebbe essere ridotto, come precedentemente temuto. Inoltre gli altri docenti così resi disponibili, dice il Ministro, non saranno licenziati, ma verranno impiegati per attività formative nei confronti degli operatori culturali in campo turistico.

Se ciò avverrà, allora però, la motivazione ufficiale che il ritorno al Maestro unico è stata dettata dalla necessità di ridurre i costi di un eccessivo numero di docenti e destinare i risparmi all’aumento degli stipendi di quelli che rimangono a scuola, sembrerebbe non potersi realizzare. Ed allora, perché tanto scompiglio, esaltato dalla stampa?

Vedi anche scheda n° 274. Chiarimenti sui diversi tipi di programmazione didattica (PSP) da inserire nel PEI

26-02-2009

Avvocato Salvatore Nocera

Responsabile Area Normativo-Giuridica

dell’Osservatorio Scolastico sull’Integrazione dell’AIPD Nazionale

E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it

Associazione Italiana Persone Down - Osservatorio Scolastico sull’integrazione 2 Viale delle Milizie, 106 - 00192 Roma Tel. 06/3723909 Fax 06/3722510 www.aipd.it

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