Obbligo di assistenza agli alunni diversamente abili
Sono rappresentante dei genitori della classe che frequenta mia figlia (3^ elementare) e questa mattina mi è capitato di assistere ad un episodio che mi ha lasciato senza parole. Premetto che
in classe di mia figlia c'è una bambina diversamente abile a cui è assegnata un'insegnate di sostegno la quale, questa mattina, ha chiesto ed ottenuto, dopo la prima ora di lezione, un permesso per
il resto della giornata. Il Dirigente avrebbe dovuto sostituirla? Ad aggravare la situazione l'assenza assoluta di collaboratori scolastici tutti impegnati, a sentir loro, a partecipare
all'assemblea sindacale (conclusasi alle 10:30). Alle 10:15 la bambina ha chiesto di andare in bagno e nel frattempo, in attesa di trovare un collaboratore scolastico disponibile ad accompagnarla,
non è riuscita a trattenersi e ha fatto i suoi "bisogni" nelle mutandine. Il dirigente scolastico sostiene che l'errore è stato commesso dalle maestre le quali, ieri, avrebbero dovuto
avvertire i genitori perché "la bambina oggi doveva restare a casa" mentre il resto della classe regolarmente era a scuola. Sebbene io sia ignorante in materia la risposta mi è sembrata senza
senso. Come ci si può difendere in questo caso?
Vi ringrazio e vi prego di aiutarci a difendere i diritti di Lucia. Felicia
Premesso che l'assistenza scolastica è di competenza dei Collaboratori scolastici, almeno quella riferita all'assistenza di base ( L’assistenza di base, di competenza della scuola, va intesa
come il primo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale prevista dall’art.13, comma 3, della legge 104/92) e non specialistica il cui compito
di fornirla , con personale qualificato sia all’interno che all’esterno della scuola, come secondo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla
comunicazione personale prevista dall’art. 13, comma 3, della Legge 104/92, è a carico degli stessi enti: ENETE LOCALE . Si tratta di figure quali: l’educatore professionale,
l’assistente educativo, il traduttore del linguaggio dei segni o il personale paramedico e psico-sociale proveniente dalle ASL, che svolgono assistenza specialistica nei casi di particolari
deficit.
Chi è allora il collaboratore scolastico e come deve operare:
Il collaboratore scolastico opera nelle scuole di ogni ordine e grado e svolge, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro,
attività caratterizzate da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza, sorveglianza,
pulizia, custodia e di collaborazione con i docenti. All’interno della scuola garantisce l’assistenza di base agli alunni disabili, intesa come “primo segmento della più
articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale prevista dall’art. 13, comma 3, della legge 104/92”( Nota 3390/2001), di competenza della scuola. Il ruolo
del collaboratore scolastico si articola in due distinti profili, che fanno riferimento a livelli diversificati di responsabilità : il collaboratore scolastico, che garantisce l’assistenza
nell’ambito dei compiti ordinari, e il collaboratore scolastico dei servizi, ai quali vengono assegnati “compiti di particolare responsabilità, necessari per lo svolgimento del Piano
dell’Offerta Formativa” ( CCNL 16 maggio 2003, art. 47).
Dopo questo chiarimento, ma pare chiara la competenza di questo operatore. Ma vediamo ora la funzione di quel "bravo dirigente".
Il Dirigente E' il rappresentante legale dell'isituzione scolastica E' responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali. Esercita autonomi poteri di direzione, di
coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane Si avvale della collaborazione di docenti da lei individuati e può delegare loro specifici compiti per lo svolgimento delle proprie funzioni
organizzative e amministrative Per lo svolgimento dei compiti amministrativi si avvale della collaborazione del Direttore dei servizi generali e amministrativi impartendo le direttive per il
coordinamento del personale ATA. Che significa allora? Significa che il dirigente amministrativo nei momenti di assemblea sindacale avrebbe dovuto assicurare, COMUNQUE, il servizio di assistenza
igienica che è di competenza della scuola. Se non lo fa è responsabile penalmente del disservizio che crea alle persone con particolari deficit! Lo è sia lui che il dirigente scolastico. Ancor più
quest'ultimo che non è stato in grado di ottemeprare a quanto stabilito nel Piano dell'Offerta Formativa, nella Carta dei Servizi (obbligatoria) e quanto stabilito dall'etica professionale e quella
del buon senso. Rispedisca al mittente l'assurda osservazionwe e gli dica pure per lettera raccomandata di ritorno, che ove si verificasse una cosa del genere lo denunciare alla magistratura per
"omissioni di atti di ufficio".
Cordiali saluti e agisca immediatamente
rolando a. borzerti
- Da Tuttoscuola.com: Sostegno - La precarietà non è affatto omogenea sul territorio
- Il Tar Molise annulla il taglio delle ore di sostegno per difetto di motivazione
- Ore di sostegno inadeguate: è discriminazione
- IL TAR SARDEGNA RICONOSCE IL DANNO ESISTENZIALE PER RIDUZIONE ORE DI SOSTEGNO
- Scheda n. 314 Esplicitato il divieto di utilizzo del docente per il sostegno in supplenze
- Come ottenere l'insegnante di sostegno a settembre, in mancanza della diagnosi funzionale
- Il Decreto Legge sui tagli alla spesa ribadisce il diritto alle deroghe per il sostegno
- Scheda n. 299: Il Decreto Legge sui tagli alla spesa ribadisce il diritto alle deroghe per il sostegno(D.L. 78/2010)
- Scheda n. 297 Il sostegno negli organici per l’a.s. 2010 - 2011 (C.M. 37/10)
- Dall' AIPD: Scheda n. 295 La Corte dei Conti riafferma la necessità di specializzazione per il sostegno
4 commenti (e un commento da approvare)
Quello che fa il Dirigente scolastico si chiama "omissioni in atti di ufficio" un semplice reato penale perseguibile. Non solo, se c'è un collaboratore che prende l'extra per le 40 ore di formazione e poi non adempie a quanto dice la normtiva, commette reato penale consistente in una truffa.Quell'emolumento è pensionabile.
io più che un commento volevo porre una domanda!
avendo letto "Obbligo di assistenza agli alunni diversamente abili"
come ci si deve comportare nel momento in cui il dirigente scolastico nega il compito del collaboratore scolastico dell'assistenza ai bambini diversamente abili e costringe la mamma a recarsi a scuola ogni volta che al bambino necessità di aver cambiato il pannolino e nega alla famiglia la figura "ASACOM SPECIALIZZATO" (dell'educatore professionale)?
Sono tre gli accordi che sono stati sottoscritti tra il ministero della pubblica istruzione e le regioni, in sede di conferenza unificata. Per l’integrazione degli alunni disabili, un documento molto ampio in cui si prevede che il rapporto docenti-alunni dovrà essere di 1 a 2 in tutte le province italiane.
Fermo restante questo accordo, dovrebbe chiedere per iscritto alla scuola, ma tramite avvocato, le ore che sono state assegnate a sua figlia. Sia quelle richieste in sede di formulazione delle richieste inviate al l'U.S.R. da parte della scuola, sia quelle che la scuola ha diversamente destinate a sua figlia. La scuola non può tagliare 7 pre dopo lìinizio dell'anno scolastico per darle ad un altro soggetto certificato in ritardo. E' un tagli al Diritto allo studio per la sua bambina. Dopo di ciò, li diffidi a ridare le ore tolte, perché ad inizio anno scolastico si fa un Pei in base alle ore assegnate e modificare questo stato di cose, si interviene unilateralmente a discapito di un soggetto, che per questo ne risentirà, non raggiungendo gli obiettivi stabili sempre nel PEI.
Cordiali saluti
r.a.b.
All’inizio dell’anno appena la scuola mi comunicava il taglio delle 7 ore di sostegno a Michela, ho fatto tutti quei esposti, mi sono recato all’ufficio U. R. S. e U. P.S. dell’Aquila per chiedere delle spiegazioni sul taglio delle 7 ore a Michela i quali mi risposero che loro, alla scuola, avevano confermate le stesse ore dell’ anno precedente con una sola differenza che l’anno precedente la scuola aveva presentato la documentazione per 20 bambini mente quest’ anno per 21 bambini e non credevano che l’incremento di un solo bambino andava a penalizzare di 7 ore Michela.
Allora chiesero alla scuola quante ore erano state assegnate a Michela che rispose 19 mentre a me ha detto e sta usufruendo 15 in quella occasione invitarono la scuola a presentare un progetto per far recuperare le ore a Michela.
Il progetto dopo varie insistenze è stato presentato è approvato, ma Michela non ne ha avuto nessun beneficio, doppia beffa.
La scuola mi dice pure che il progetto per loro è stato come una goccia d,acqua nel deserto perché e servito a poco.
A questo punto c’è poco da dire, non riesco a capire il perché dei 21 documentati quando la scuola dice che ne sono più di 30 , la presentazione di richiesta delle 12 ore del progetto quando sono servite a niente, poteva benissimo cercarne di più.
la comunità montana che si è inserita con 12 ore negli anni precedenti giustificandosi che loro dovevano fare la compresenza, contribuendo, quest’ anno, al taglio delle ore e ha casa mi ha sempre negato piu di 6 ore dicendomi che non ci sono i fondi e a domande mi risponde di farmi aiutare dai suoceri e parenti e che un novantenne ha gli stessi diritti di un bambino, Parole del presidente e responsabile dei servizi sociali della comunità montana.
Visto il negativo risultato e visto la forte richiesta dei medici curanti che Michela ha bisogno di logopedia fisioterapia e sostegno intensivo perché e una bambina che se opportunamente seguita può dare degli ottimi risultati e cosa che non riesco a capire è come si può essere cosi sordi, indifferenti e freddi di fronte ad un caso del genere.
Visto lo stato di salute mio e della madre vi chiedo gentilmente di darmi, se potete, le dritte di come impostare l’ esposto al T.A.R. perché leggendo le varie sentenze dei T.A.R. di varie regioni nei confronti dei tagli delle ore di sostegno, si legge che togliere le ore di sostegno è reato e contro legge, come ripeto la comunità montana se vuole aiutare Michela lo faccia a casa e non che a casa l’abbandona e a scuola si inserisce in modo ………., forse perchè a scuola fa bella figura con il pubblico e a casa non la vede nessuno.
Rinnovandovi l’urgente l’aiuto, sempre nel limite delle vostre possibilità perché Michela è una bambina che opportunamente stimolata da degli ottimi risultati e non genitori non ce la facciamo più a combattere contro l’arroganza e il menefreghismo altrui, ese per il rcorso al TAR è scaduti il termine per il ricorso mi dite come farlo al capo dello stato.
In attesa colgo l’occasione saluti
PRESUTTI RENATO
Via VILLA GIOVINA 102 BAGNATRO
67035 PRATOLA PELIGNA (AQ)