breve di cronaca
Risarcimento riconosciuto
Sab - 17-11-2006
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Oggetto: La Corte di Appello di Catanzaro conferma precedente sentenza del Tribunale di Castrovillari, riconosce il danno a docente già precaria scavalcata nella graduatoria di sostegno, condanna il MIUR (ora MPI) ed il dirigente scolastico di un IPSIA della provincia di Cosenza da risarcire con circa 16.000 euro più 1.200 euro di spese, più 1.300
euro precedenti. Soddisfatto il sindacato SAB che aveva patrocinato la conciliazione.


La Corte di Appello, Sezione Lavoro, di Catanzaro, con sentenza n.1016/06, rigetta l'appello e conferma precedente sentenza del Tribunale di Castrovillari che aveva condannato il MIUR (ora Ministero della P.I.) e dirigente scolastico di un IPSIA della provincia di Cosenza al risarcimento di una docente già precaria di Trebisacce, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Gaetano Parise del Foro di Castrovillari, dei danni derivati dalla mancata stipulazione, commisurati alla retribuzione che la stessa avrebbe avuto diritto di percepire in conseguenza della instaurazione del rapporto di lavoro.

Il danno riconosciuto alla docente è pari a circa 16.000 euro ai quali vanno aggiunti le spese di condanna del MIUR e dirigente scolastico pari a 1.300 euro del precedente ricorso più 1.200 euro dell'appello rigettato. Analoga sentenza, per altro docente precario, contro lo stesso MIUR e dirigente scolastico per un ulteriore risarcimento pari ad altri circa 16.000 euro, oltre 1.300 euro di spese, era stata già emessa dallo stesso Tribunale di Castrovillari.

Il sindacato SAB nella persona del segretario generale prof. Francesco Sola non può che esprimere nuovamente soddisfazione per i risultati ottenuti avendo patrocinato il precedente contenzioso in fase conciliativa dove l'Amministrazione aveva brillato in assenza non presentandosi.

Il risultato di cui sopra avviene a poca distanza del precedente dove collaboratrice scolastica si era vista riconoscere un danno per oltre 55.000 euro e che, in breve periodo, ha visto l'attuale Amministrazione condannata per circa 100.000 euro da far pagare ai contribuenti in quanto non si hanno riscontri di addebito da parte della competente Corte dei Conti.

Nel merito, si doveva conferire una supplenza annuale su un posto di sostegno vacante, il dirigente scolastico, invece di applicare la legge n.124/99 ed il relativo regolamento di cui all'art. 1 comma 3 del D.M. n.201/2000 che prevede, in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti provinciali di sostegno, la nomina deve essere conferita facendo scorrere le graduatorie d'istituto, aveva inteso conferire ben due nomine a docenti che avevano semplicemente manifestato la volontà di essere nominati su posti di sostegno e che seguivano in graduatoria i docenti ricorrenti.

La Corte ha confermato l'applicazione delle norme sopra richiamate, rilevando nulla la volontà manifestata di essere nominati su posti di sostegno, atteso che devono essere utilizzate le graduatorie d'istituto e non la semplice volontà.

Il SAB prende atto della conferma delle norme da parte della Corte che deve essere di ammonimento per tutti i dirigenti scolastici che, in presenza di posti vacanti di sostegno e di esaurimento delle rispettive graduatorie provinciali, conferiscono gli incarichi a chi manifesta la semplice volontà di accettazione su posti di sostegno, senza invece utilizzare e far scorrere le graduatorie d'istituto.

Il testo completo della sentenza è consultabile sul sito: www.scuola.sabpraia.it


Prof. Francesco SOLA
Segretario Generale SAB


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