Anna Pizzuti - 14-07-2006 |
Strano destino quello dell'esame di Stato o di maturità, come continua ad essere chiamato: resta per anni - trenta, per la precisione, dal 1969 al 1999 - sperimentazione, e poi diventa il primo obiettivo sul quale, da tre legislature a questa parte si esercita il ministro di turno e, in definitiva, la cartina di tornasole tramite la quale comprenderne le intenzioni. La riforma di Berlinguer, istituita tramite una legge - che fu il primo, dei provvedimenti di quel ministro - la n. 425 del 1997 ed attuata dal 1999, centrata sulla valutazione delle conoscenze, competenze, capacità, seminò, tra tante speranze, anche i primi dubbi sullo spirito aziendalista che si affacciava nelle aule. Le modifiche morattiane, inserite nella finanziaria del 2002, preannunciavano, da parte loro - l'impoverimento di senso e di risorse della scuola pubblica e gli interessati favori ai "diplomifici". Tocca ora al ministro Fioroni cimentarsi con questo passaggio quasi obbligato e, nel suo caso, non saranno tanto le proposte che presenterà, quanto le procedure che metterà in moto, a costituire un importante varco al quale aspettarlo. La posta in gioco, infatti, se il ragionamento che mi appresto a fare è giusto, va molto oltre l'esame in sé, e potrà far emergere, più di quanto non sia finora accaduto, le contraddizioni e le ambiguità generate dalla politica del cacciavite applicata alla legge 53. Legge che già prevede - se pure in modo implicito - una riforma in quanto ha stabilito che l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno. La legge 53 è legge delega, quindi il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale. Non c'è bisogno di ricordare quanti e quali siano stati i decreti attuativi che si sono succeduti negli anni, ma nessuno di essi ha riguardato, in maniera specifica l'esame di Stato. Qualche riferimento lo troviamo solo nel decreto - ora sospeso - sulla riforma del secondo ciclo (1) ed in quello che istituisce il Sistema di valutazione nazionale. In realtà è quest'ultimo che in qualche modo - e nella maniera indiretta che era caratteristica della legislazione morattiana - si avvicina maggiormente al dettato della legge 53, in quanto assegna all'Invalsi il compito di predisporre, nell'ambito delle prove previste per l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione, per la loro scelta da parte del Ministro, le prove a carattere nazionale, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno di ciascun ciclo, e provvede alla gestione delle prove stesse, secondo le disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53; Ed all'Invalsi, con le direttive degli ultimi due anni, viene confermato questo "incarico", anche se poi non se ne è fatto nulla. Questa la situazione, ad oggi. E questo lo sfondo sul quale vengono a cadere le dichiarazioni del ministro. Ne cito due. La prima - che trovo nella newsletter dell' ADI - risale a qualche settimana fa ed è stata pronunciata durante l'incontro con le associazioni professionali: Sull'esame di stato gradirei avere da voi un contributo semplicemente tecnico.(...). Io presenterò un disegno di legge al Consiglio dei Ministri l'8 agosto, (...) non ho la pretesa di metterci dentro tutto, solo alcune cose e poi affidarle al Parlamento. Se si riesce prima di ottobre ad attuare una discussione seria e approvarlo, bene, diversamente sarà approvato con la fiducia in finanziaria. In ogni caso il prossimo anno io farò esami di maturità diversi.(...) La seconda è stata rilasciata in occasione del question time del 13 luglio alla Camera: È allo studio del Ministero una modifica degli esami di maturità, che vuole segnare a breve termine un'inversione di tendenza garantendo ai docenti, e soprattutto agli studenti, di poter sostenere prove d'esame ed un esame finale che dia garanzia di qualità e di efficacia al titolo di studio che viene loro concesso. Mi sembra evidente che tra le due dichiarazioni ci sia una sorta di "slittamento" di intenzioni. Forse perché il ministro si sta ponendo delle domande. Che spero siano le stesse che mi pongo io. Se di disegno di legge si tratta, che rapporto ci sarà tra questo e la legge 53? Sarà una sua emanazione? Un correttivo? Una abrogazioncina? E che accadrà al decreto sull'Invalsi? Sarà modificato? Ma potrà essere modificato, visto che è già in vigore? E, se sì, perché, al contrario, il decreto sulla primaria è stato considerato "intangibile"? Se invece si parla di modifica, non è che si preparerà un decreto attuativo che preciserà le intenzioni della legge 53? Che seguirà le direttive morattiane sull'Invalsi? O si tratterà di un ulteriore decreto attuativo della legge 53? Ambiguità e vischiosità, in ogni caso. E, ad essere sotto esame, sarà il ministro. ------------------------------------------------- (1) I percorsi liceali 5. I percorsi dei licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento costituisce titolo necessario per l'accesso all'università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, fermo restando il valore del titolo di studio a tutti gli altri effetti e competenze previsti dall'ordinamento giuridico. L'ammissione al quinto anno dà inoltre accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore. Articolo 13 (Valutazione e scrutini) 4. Al termine del quinto anno sono ammessi all'esame di Stato gli studenti valutati positivamente nell'apposito scrutinio. |
Francesco Magni - 15-07-2006 |
Grandissimo! Sottoscrivo tutto, ogni parola dall'inizio alla fine. Francesco Magni, un neo maturato di un liceo classico di Milano. |
patrizia spadoni - 08-08-2006 |
Caro Mereghetti, hai in mente qualcosa di concreto riguardo la maggior creatività da esigere per l'esame? Una verifica che possa basarsi su lavori prodotti dagli studenti che siano un punto di sintesi del lavoro di un anno? Non più i contenuti quindi, ma un momento di reale confronto con gli studenti che dimostrino in modo sintetico che cosa hanno imparato delle discipline e qual è l'ipotesi interpretativa che li ha affascinati di più? La richiesta è interessante, ma andrebbe declinata. Io, come insegnante del biennio, mi sento di fare questa semplice osservazione. Buone vacanze. |
red - 16-07-2006 |
Per una dettagliata documentazione sull'esame di Stato segnaliamo, ringraziando Alessandra Cenerini, l'articolata posizione dell'ADi, che affronta: 1) l'analisi della maturità dalla sua istituzione ai giorni nostri ("dimostrando che la composizione della commissione ha poco o nulla a che fare con la serietà dell'esame"), 2) sei nodi di fondo da affrontare, 3) l'elaborazione di alcune possibili soluzioni: http://www.adiscuola.it/Esamistato/Esas_frame.htm |