LA REGIONE PUGLIA FA SUA LA PROPOSTA DI LEGGE SUL MOBBING LANCIATA IL 6 FEBBRAIO DALL'ASSESSORE CARLO MADARO
Anche la Regione Puglia avrà una sua legge sul mobbing e sullo stress psicosociale sul luogo di lavoro, come di seguito allegata.
E' quanto proposto oggi in Consiglio Regionale dai consiglieri Borracino, Lomelo, Sannicandro, Giampaolo e Potì, che ha visto come primo firmatario e proponente il consigliere di IDV Vito Bonasora.
La proposta di legge ha accolto le istanze sull'argomento da parte dell'Assessore al Mediterraneo della Provincia di Lecce, con delega allo Sportello dei Diritti Carlo Madaro e fa seguito alla sentenza della Corte Costituzionale 27 gennaio 2006, n. 22 che di fatto lasciava ampio spazio alla legislazione regionale in un tema delicatissimo caratterizzato da un profondo vuoto normativo statale.
Questa ulteriore iniziativa dello "Sportello dei Diritti" conferma la costante attenzione dell'Ente Provincia di Lecce verso tutte le categorie dei cittadini salentini, non ultima quella dei lavoratori.
Ricordiamo inoltre che presso lo Sportello è già attivo da oltre un anno un centro d'ascolto "Stop mobbing" che ha accolto lavoratori bisognosi di tutela.
Lecce, 22 marzo 2006
L'Assessore al "Mediterraneo"
con delega allo "Sportello dei Diritti"
Carlo Madaro
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www.provincia.le.it SPORTELLO DEI DIRITTI SERVIZI IMMIGRAZIONE SALENTO - LECCE
PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
"Interventi della Regione Puglia per contrastare e prevenire il fenomeno mobbing e lo stress psico-sociale sui luoghi di lavoro"
Presentata da:
Vito Bonasora
Cosimo Borraccino
Stefano Giampaolo
Domenico Lomelo
Vittorio Potì
Arcangelo Sannicandro
RELAZIONE
Il Mobbing è una forma di vessazione psicologica più o meno evidente, che viene esercitata sul posto di lavoro attraverso attacchi o comportamenti da parte dei colleghi, dei datori di lavoro, o dei superiori.
Le forme che esso può assumere sono molteplici e vanno:
• dalla semplice emarginazione alla diffusione di maldicenze;
• dalle continue, ingiustificate critiche, alla sistematica persecuzione;
• dall'assegnazione di compiti dequalificanti alla compromissione dell'immagine sociale nei confronti dei soggetti con i quali ci si rapporta, ivi compresi i superiori.
Nei casi più gravi si può arrivare anche al sabotaggio del lavoro e ad azioni illegali.
La Corte Costituzionale con la recente sentenza del 27 gennaio 2006, n. 22 è ritornata sul problema del rapporto Stato-Regioni in materia di vessazioni e abusi sul luogo di lavoro, prendendo spunto da una sua precedente decisione in materia che, di fatto, vietava alle Regioni la facoltà di legiferare in quest'ambito, nonostante il vuoto normativo causato dall'inerzia del legislatore nazionale.
A parere della Corte Costituzionale la normativa locale che non introduce alcuna definizione giuridica del fenomeno mobbing, non viola l'articolo 117 della Costituzione nella parte in cui rimette alle Regioni la sola emanazione delle regole di dettaglio in materia di sicurezza del lavoro (e dunque anche di mobbing), ed allo Stato la definizione dei "principi fondamentali"(ad oggi inesistente).
Attualmente, con questa importante decisione, gli Enti regionali possono legittimamente emanare proprie leggi per contrastare mobbing e stress psico-sociale sui luoghi di lavoro, lasciando l'inquadramento giuridico del fenomeno agli interpreti del diritto, in quanto, a detta della stessa Corte, le Regioni «possono intervenire con propri atti normativi anche con misure di sostegno idonee a studiare il fenomeno in tutti i suoi profili e a prevenirlo o limitarlo nelle sue conseguenze».
La già considerevole mole di casi di vessazioni sul luogo di lavoro è in costante crescita. Pertanto si rende necessaria una normativa, quantomeno regionale, che intervenga urgentemente a porre un argine al fenomeno degli abusi nei luoghi di lavoro.
La proposta di legge mira a introdurre norme per la prevenzione del fenomeno e soprattutto l'assistenza ai lavoratori "mobbizzati" utilizzando Strutture del Servizio Sanitario Regionale, con riferimento al servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPESAL) nell'ambito del Dipartimento di Prevenzione.
In relazione alla AUSL da individuare come Centro di riferimento regionale si segnala che già da tempo è operativo presso il Dipartimento di Prevenzione della AUSL FG/3 di Foggia un Centro antimobbing.
"
Interventi della Regione Puglia per contrastare e prevenire il fenomeno mobbing e lo stress psico-sociale sui luoghi di lavoro"
Art. 1
Finalità
1. La Regione Puglia, nel rispetto dell'art. 32 della Costituzione italiana e in armonia con i principi dello Statuto, con la presente legge si propone di contrastare e prevenire i fenomeni afferenti lo stress psico-sociale e il mobbing nei luoghi di lavoro.
Art. 2
Centro di riferimento regionale
1. Allo scopo di raggiungere gli obiettivi enunciati dall'art. 1 della presente legge, la Regione Puglia istituisce un Centro di riferimento regionale presso l'AUSL____ e un Centro di ascolto per ogni altra AUSL della Regione.
Art. 3
Funzioni ed organizzazione del Centro di riferimento regionale
1. Il Centro di riferimento regionale è individuato nel Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPESAL) del Dipartimento di Prevenzione dell' AUSL ____ed assume i seguenti compiti:
- monitoraggio e analisi del fenomeno mobbing e dello stress psico-sociale;
- consulenza e supporto nei confronti degli organi regionali, enti pubblici, privati ed
associazioni che adottino progetti o iniziative per tali problematiche;
- valutazione delle situazioni del disagio lavorativo con inquadramento clinico e psicologico;
- assistenza medico legale e specialistica ai lavoratori in situazioni lavorative riconducibili
a mobbing;
- sviluppo di una sensibilizzazione al fenomeno del mobbing e dello stress psico-sociale
nelle aziende coinvolte, attraverso segnalazioni alle figure incaricate per la prevenzione,
al fine di arrestare il fenomeno;
- promozione di convegni e incontri formativi per sensibilizzare le aziende e i luoghi di lavoro, al fine di prevenire il fenomeno;
- coordinamento e supporto alle attività dei Centri di ascolto localizzati nelle AUSL della
Regione Puglia.
2. Al Centro di riferimento è assegnato personale dipendente della AUSL____, attualmente già in dotazione, che opera in forma non esclusiva, come segue:
- n. 1 medico specialista in medicina del lavoro, in qualità di responsabile;
- n. 1 medico specialista in psichiatria;
- n. 1 medico specialista in medicina legale;
- n. 1 medico specialista in igiene e sanità pubblica;
- n. 1 psicologo;
- n. 1 avvocato.
3. Il Centro di riferimento può avvalersi, ove necessario, delle figure professionali di cui al precedente comma mediante contratti di collaborazione o in convenzione, con oneri a carico della AUSL
Art. 4
Centri di ascolto localizzati
1. I Centri di ascolto sono istituiti presso lo SPESAL del Dipartimento di prevenzione di ogni AUSL della Regione ed hanno i seguenti compiti:
- effettuazione di colloqui clinici con i lavoratori e inquadramento dei casi esaminati;
- distribuzione, in raccordo con il Centro regionale, di questionari valutativi;
- invio dei lavoratori interessati al Centro regionale, qualora si richieda un'ulteriore
valutazione del caso e per programmare eventuali interventi;
- assistenza periodica ai lavoratori interessati ed alle loro famiglie;
- istituzione e coordinamento di gruppi di auto aiuto e di ogni altra iniziativa utile per
l'assistenza psicologica ai lavoratori interessati.
2. I Centri di ascolto, localizzati presso lo SPESAL, hanno la seguente
dotazione organica:
- uno psichiatra del SIM
- un'altra figura professionale tra quella di psicologo, sociologo, assistente sociale, a
seconda delle esigenze.
3. La dotazione organica di cui al 2° comma è costituita attraverso l'utilizzo, per i periodi di tempo necessari, di personale delle AUSL in servizio presso altre unità operative o servizi aziendali, o mediante ricorso a contratti di collaborazione o in convenzione sempre nell'ambito della dotazione finanziaria assegnata.
Art. 5
Commissione regionale tecnico-consultiva
1. La Regione, allo scopo di organizzare in maniera coordinata le attività di prevenzione e contrasto del fenomeno del mobbing, istituisce una commissione regionale tecnico- consultiva, con sede presso l'Assessorato Regionale alle politiche della salute così composta:
- n. 1 Dirigente dell'Assessorato alle politiche della salute;
- n. 1 Dirigente dell'Assessorato regionale al lavoro, cooperazione e formazione
professionale;
- n. 1 Dirigente dell'Assessorato regionale alla solidarietà;
- il Presidente o un componente del Comitato Paritetico sul fenomeno mobbing della
Regione Puglia;
- il Presidente o un componente del Comitato Pari Opportunità della Regione
Puglia;
- n. 2 rappresentanti dei sindacati maggiormente rappresentativi;
- n. 2 rappresentanti delle Confederazioni dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative;
- n. 1 responsabile del Centro di riferimento regionale di cui all'art. 2;
- n.1 rappresentante dei Dipartimenti di salute mentale.
2. L'organismo di cui al comma 1 persegue i seguenti scopi:
- acquisire dati sul fenomeno mobbing e sullo stress psico-sociale in ambito
regionale;
- armonizzare le iniziative previste dalla Regione Puglia con quelle indicate dalla
normativa nazionale e comunitaria, suggerendo eventuali altre azioni
legislative;
- valutare l'attività dei presidi territoriali istituiti, favorendo la loro integrazione
operativa;
- suggerire ulteriori iniziative territoriali, sociali e legislative in merito al fenomeno mobbing;
- favorire un diffuso intervento informativo e formativo a tutti i soggetti
interessati;
- incentivare interventi tesi a favorire innovazioni negli ambienti di lavoro atti a
prevenire l'insorgenza di stress psico-sociale e mobbing (responsabilità sociale delle
imprese, lavoro etico, etc.).
Art. 6
Norma finanziaria
1. Per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge per l'anno 2006, si dovrà provvedere con le quote del FSR di parte corrente assegnate alla Azienda USL
Art. 7
Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul B.U.R.P.
Vito BONASORA
Cosimo BORRACCINO
Domenico LOMELO
Arcangelo SANNICANDRO
Stefano GIAMPAOLO
Vittorio POTI'